XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2382




PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE


Art. 1.

        1. L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 66. - Il Consiglio di Stato giudica dei titoli di ammissione dei membri delle due Camere e delle cause sopravvenute di ineleggibilità e di incompatibilità.
        Contro le pronunce del Consiglio di Stato di cui al primo comma i senatori e i deputati possono ricorrere per violazione di legge alla Corte costituzionale".


Art. 2.

        1. All'articolo 134 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

            "sui ricorsi presentati dai membri del Parlamento nei casi previsti dalla Costituzione".



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