XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2382
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 66. - Il Consiglio di Stato giudica dei titoli di
ammissione dei membri delle due Camere e delle cause
sopravvenute di ineleggibilità e di incompatibilità.
Contro le pronunce del Consiglio di Stato di cui al primo
comma i senatori e i deputati possono ricorrere per violazione
di legge alla Corte costituzionale".
Art. 2.
1. All'articolo 134 della Costituzione è aggiunto, in
fine, il seguente capoverso:
"sui ricorsi presentati dai membri del Parlamento nei
casi previsti dalla Costituzione".