XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2379




        Onorevoli Colleghi! - Gli anni novanta sono stati caratterizzati da una costante crescita dell'allarme sociale correlato alla diffusione dei reati della cosiddetta microcriminalità. Pur non avendo un alto valore economico, tali reati colpiscono direttamente la persona (scippi, rapine, furti in appartamento) con conseguenze spesso tragiche.
        Dal rapporto del CENSIS del 2000 relativo a "Criminalità e offerta di sicurezza" emerge che, con riferimento ai reati di cui si teme maggiormente di rimanere vittima e che dunque possono essere identificati come quelli che generano maggiore allarme sociale, prevalgono, fra gli italiani, le preoccupazioni nei confronti di quegli illeciti che determinano una violazione della propria privacy (i furti nelle abitazioni, ad esempio, sono al primo posto) o che, comunque, ricorrono più frequentemente e possono risultare lesivi della propria incolumità (al secondo posto si trovano gli scippi ed i borseggi, al terzo le aggressioni, minacce, percosse e al quarto le rapine).
        Il diffondersi di queste tipologie di reati, unito alla domanda di sicurezza da parte degli italiani, impone che lo Stato si faccia carico delle esigenze delle vittime di tali illeciti. Il Consiglio d'Europa ha dimostrato, sin dagli anni ottanta, un sostegno forte e continuo ai miglioramento del sistema di risarcimento delle vittime di reati, fino ad arrivare all'elaborazione della Convenzione relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti nel 1983. La Convenzione, il cui scopo è quello di introdurre o sviluppare sistemi di risarcimento per le vittime di reati, nonché di stabilire disposizioni minime per il funzionamento di tali sistemi, è entrata in vigore nel 1988 ed è stata sottoscritta da nove Stati membri, Italia esclusa.
        Anche se è opportuno rilevare che il nostro ordinamento prevede già sistemi di risarcimento per le vittime di lesioni gravi conseguenti ad azioni terroristiche o imputabili alla criminalità organizzata o dovute ad incidenti della strada, esso non contempla una norma che garantisca il risarcimento delle vittime di reati di particolare allarme sociale. La presente proposta di legge, composta da 8 articoli, ha l'obiettivo di colmare questo vuoto normativo.
        L'articolo 1 definisce la finalità della legge ed i reati che prevedono un indennizzo o il risarcimento dei danni subiti dalle vittime. L'articolo 2 affida la gestione del Fondo, istituito per tali vittime, al Ministero dell'interno. All'articolo 3 sono specificati i requisiti soggettivi necessari per poter accedere al Fondo, mentre nell'articolo 4 sono illustrati i requisiti oggettivi. L'articolo 5 definisce la composizione del Comitato di solidarietà per le vittime dei reati comuni di particolare allarme sociale. La gestione delle domande sarà effettuata secondo i criteri previsti dall'articolo 6. L'articolo 7 prevede l'emanazione di un regolamento di attuazione, mentre all'articolo 8 sono previste le modalità per la copertura degli oneri conseguenti all'attuazione della legge.




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