XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2379
Onorevoli Colleghi! - Gli anni novanta sono stati
caratterizzati da una costante crescita dell'allarme sociale
correlato alla diffusione dei reati della cosiddetta
microcriminalità. Pur non avendo un alto valore economico,
tali reati colpiscono direttamente la persona (scippi, rapine,
furti in appartamento) con conseguenze spesso tragiche.
Dal rapporto del CENSIS del 2000 relativo a "Criminalità e
offerta di sicurezza" emerge che, con riferimento ai reati di
cui si teme maggiormente di rimanere vittima e che dunque
possono essere identificati come quelli che generano maggiore
allarme sociale, prevalgono, fra gli italiani, le
preoccupazioni nei confronti di quegli illeciti che
determinano una violazione della propria privacy (i
furti nelle abitazioni, ad esempio, sono al primo posto) o
che, comunque, ricorrono più frequentemente e possono
risultare lesivi della propria incolumità (al secondo posto si
trovano gli scippi ed i borseggi, al terzo le aggressioni,
minacce, percosse e al quarto le rapine).
Il diffondersi di queste tipologie di reati, unito alla
domanda di sicurezza da parte degli italiani, impone che lo
Stato si faccia carico delle esigenze delle vittime di tali
illeciti. Il Consiglio d'Europa ha dimostrato, sin dagli anni
ottanta, un sostegno forte e continuo ai miglioramento del
sistema di risarcimento delle vittime di reati, fino ad
arrivare all'elaborazione della Convenzione relativa al
risarcimento delle vittime di reati violenti nel 1983. La
Convenzione, il cui scopo è quello di introdurre o sviluppare
sistemi di risarcimento per le vittime di reati, nonché di
stabilire disposizioni minime per il funzionamento di tali
sistemi, è entrata in vigore nel 1988 ed è stata sottoscritta
da nove Stati membri, Italia esclusa.
Anche se è opportuno rilevare che il nostro ordinamento
prevede già sistemi di risarcimento per le vittime di lesioni
gravi conseguenti ad azioni terroristiche o imputabili alla
criminalità organizzata o dovute ad incidenti della strada,
esso non contempla una norma che garantisca il risarcimento
delle vittime di reati di particolare allarme sociale. La
presente proposta di legge, composta da 8 articoli, ha
l'obiettivo di colmare questo vuoto normativo.
L'articolo 1 definisce la finalità della legge ed i reati
che prevedono un indennizzo o il risarcimento dei danni subiti
dalle vittime. L'articolo 2 affida la gestione del Fondo,
istituito per tali vittime, al Ministero dell'interno.
All'articolo 3 sono specificati i requisiti soggettivi
necessari per poter accedere al Fondo, mentre nell'articolo 4
sono illustrati i requisiti oggettivi. L'articolo 5 definisce
la composizione del Comitato di solidarietà per le vittime dei
reati comuni di particolare allarme sociale. La gestione delle
domande sarà effettuata secondo i criteri previsti
dall'articolo 6. L'articolo 7 prevede l'emanazione di un
regolamento di attuazione, mentre all'articolo 8 sono previste
le modalità per la copertura degli oneri conseguenti
all'attuazione della legge.