XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2379
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità della legge
e ambito di applicazione).
1. La presente legge ha lo scopo di istituire un sistema
di garanzia per le vittime dei reati comuni di particolare
allarme sociale che assicuri alle vittime di tali reati il
risarcimento dei danni subìti.
2. Sono considerati reati comuni di particolare allarme
sociale le fattispecie previste dagli articoli 575, 581, 582,
primo comma, 583, 584 e 586 del codice penale.
Art. 2.
(Istituzione del Fondo di solidarietà per le vittime dei
reati comuni di particolare allarme sociale).
1. E' istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo
di solidarietà per le vittime dei reati comuni di particolare
allarme sociale, di seguito denominato "Fondo".
2. La gestione del Fondo è affidata al Ministero
dell'interno.
Art. 3.
(Requisiti soggettivi).
1. Hanno diritto di accesso al Fondo:
a) i soggetti i quali subiscano ferite, lesioni o
un'invalidità permanente, riportate in conseguenza del
compimento nel territorio dello Stato dei reati di cui
all'articolo 1 della presente legge, a condizione che i
soggetti lesi non abbiano concorso alla commissione degli atti
medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi
dell'articolo 12 del codice di procedura penale;
b) i discendenti e gli ascendenti entro il primo
grado di colui che perda la vita a seguito di ferite o lesioni
riportate in conseguenza del compimento nel territorio dello
Stato dei reati di cui all'articolo 1;
c) i soggetti non parenti nè affini, nè legati da
rapporto di coniugio, che risultino, negli ultimi tre anni
precedenti il verificarsi di uno dei reati di cui all'articolo
1 dai quali siano derivati gli eventi di cui alla lettera
a), conviventi a carico della persona deceduta o
conviventi more uxorio.
2. Ai fini dell'elargizione del risarcimento di cui
all'articolo 1, i soggetti di cui al comma 1 del presente
articolo sono considerati secondo l'ordine stabilito
dall'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e
successive modificazioni.
Art. 4.
(Requisiti oggettivi).
1. Hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle
disponibilità finanziarie annuali dello stesso:
a) le persone fisiche che rientrino nelle
categorie di cui all'articolo 3, che si siano costituite parte
civile nelle forme previste dal codice di procedura penale, a
favore delle quali è stata emessa sentenza definitiva che
condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non
patrimoniali, nonché alla rifusione delle spese e degli
onorari di costituzione e di difesa, i soggetti imputati dei
reati di cui all'articolo 1;
b) le persone fisiche che rientrino nelle
categorie di cui all'articolo 3, che si siano costituite parte
civile nelle forme previste dal codice di procedura civile,
per il risarcimento dei danni causati dalla consumazione dei
reati di cui all'articolo 1, accertati in giudizio penale,
nonché i successori a titolo universale delle persone a favore
delle quali è stata emessa la sentenza di condanna di cui alla
lettera a) del presente comma;
c) le persone fisiche che rientrino nelle
categorie di cui all'articolo 3, che si siano costituite parte
civile nelle forme previste dal codice di procedura penale in
un procedimento per la contestazione dei reati di cui
all'articolo 1, in caso di sentenza di assoluzione con formula
diversa da "il fatto non sussiste" o "il fatto non costituisce
reato";
d) le persone fisiche che rientrino nelle
categorie di cui all'articolo 3 qualora a seguito di denuncia
contro ignoti l'autorità giudiziaria abbia concluso le
indagini con ordinanza di archiviazione per mancanza di
elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio.
Art. 5.
(Comitato di solidarietà per le vittime dei reati comuni
di particolare allarme sociale).
1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il
Comitato di solidarietà per le vittime dei reati comuni di
particolare allarme sociale. Il Comitato è presieduto dal
Commissario per il coordinamento delle iniziative di
solidarietà per le vittime dei reati comuni di particolare
allarme sociale, nominato dal Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'interno, anche al di fuori del
personale della pubblica amministrazione, scelto tra persone
di comprovata esperienza nell'attività di solidarietà alle
vittime dei reati comuni di particolare allarme sociale. Il
Comitato è composto:
a) da un rappresentante del Ministero
dell'interno;
b) da un rappresentante del Ministero della
giustizia;
c) da un rappresentante del Ministero delle
attività produttive;
d) da un rappresentante del Ministero
dell'economia e delle finanze;
e) da un rappresentante della Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari
sociali;
f) da un rappresentante della Concessionaria di
servizi e assicurativi pubblici Spa (CONSAP), senza diritto di
voto.
2. Il Commissario ed i rappresentanti dei Ministeri
restano in carica per quattro anni e l'incarico non è
rinnovabile per più di una volta.
3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento
previsto dall'articolo 7, la gestione del Fondo è attribuita
al Comitato di cui al presente articolo.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all'articolo 7, la gestione del Fondo è
attribuita alla CONSAP, che vi provvede per conto del
Ministero dell'interno sulla base di apposita concessione.
5. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo sono posti a carico del Fondo.
Art. 6.
(Gestione delle domande
di accesso al Fondo).
1. La corresponsione delle somme richieste dai soggetti di
cui all'articolo 3 è disposta con deliberazione del Comitato
di cui all'articolo 5 nel termine di due mesi dalla
presentazione della domanda, previa verifica della sussistenza
dei requisiti previsti dalla presente legge.
2. Se necessario, ai fini della completezza dei documenti
posti a base della domanda di accesso al Fondo, il Comitato
invita l'interessato a fornire la documentazione integrativa e
assume copie di atti e informazioni scritte dall'autorità
giudiziaria che ha pronunciato la sentenza di condanna o la
sentenza di assoluzione o l'ordinanza di archiviazione di cui
all'articolo 4.
3. Le domande di accesso al Fondo nei casi previsti
dall'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), sono
valutate dal Comitato al fine di verificare gli elementi di
fatto che giustificano l'accesso al Fondo e di quantificare il
risarcimento sulla base dei danni subiti e documentati.
4. Gli organi preposti alla gestione del Fondo e i
relativi uffici sono tenuti al segreto in ordine ai soggetti
interessati all'accesso e alle relative procedure.
5. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere
a) e b), l'interessato può richiedere al Fondo
l'intera corresponsione delle somme liquidate dalla sentenza.
In tali casi, il Fondo è surrogato, quanto alle somme
corrisposte agli aventi titolo, nei diritti della parte civile
verso il soggetto condannato al risarcimento del danno.
Art. 7.
(Regolamento di attuazione).
1. Con regolamento da emanare entro quattro mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23
agosto 1988, n. 400, il Governo adotta norme per:
a) individuare le modalità e le procedure per la
formulazione delle domande di accesso al Fondo;
b) individuare le modalità di gestione del
Fondo;
c) individuare le procedure di cooperazione tra
gli uffici competenti in relazione all'applicazione della
presente legge;
d) stabilire i princìpi cui dovrà uniformarsi il
rapporto concessorio tra il Ministero dell'interno e la CONSAP
in relazione a quanto previsto dalla presente legge;
e) individuare, nell'ambito del Ministero
dell'interno, gli uffici preposti alla gestione del rapporto
di concessione con la CONSAP, attribuendo agli stessi compiti
di assistenza tecnica e di supporto al Comitato di cui
all'articolo 5;
f) prevedere forme di informazione, assistenza e
sostegno, poste a carico del Fondo, per garantire
l'effettiva fruizione dei benefici da parte delle vittime;
g) disciplinare l'erogazione delle somme dovute
agli aventi diritto in modo che, ove le disponibilità
finanziarie siano insufficienti, nell'anno di riferimento, a
soddisfare per intero tutte le domande pervenute, sia
possibile per i richiedenti un accesso al Fondo in quota
proporzionale e l'integrazione delle somme non percepite,
negli anni successivi, senza interessi, rivalutazioni o altri
oneri aggiuntivi;
h) disciplinare le procedure e le modalità di
surrogazione del Fondo nei diritti della parte civile o
dell'attore prevista dall'articolo 6, comma 5.
2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso,
entro il quarantacinquesimo giorno antecedente alla scadenza
del termine di cui al medesimo comma 1, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica, per l'espressione del
parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.
Decorso un mese dalla data di trasmissione il regolamento è
emanato anche in mancanza del parere.
Art. 8.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.