XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2375




        Onorevoli Colleghi! - La psicologia giuridica è ormai una disciplina scientificamente accreditata. Sorta in un primo tempo in campo extra universitario, oggi è presente con cattedre di prima fascia in due atenei, a Roma e a Torino, con cattedre di seconda fascia a Milano e a Urbino, e con numerosi incarichi nelle altre università che ospitano corsi di laurea in psicologia.
        Queste evoluzioni scientifiche ed organiche della materia garantiscono uno sviluppo della disciplina che non può essere disconosciuto, né relegato in una sorta di limbo i cui risultati siano destinati a rimanere sempre negli angusti limiti di "laboratorio".
        Numerose pubblicazioni, importanti volumi e riviste nazionali e internazionali, cristallizzano, al loro interno, l'imponente mole di studi teorici ed empirici idonei a consentire alla psicologia giuridica di assurgere a disciplina non meramente didascalica e contemplativa.
        Per tali ragioni si ritiene di proporre un intervento legislativo idoneo a superare il rigido divieto della utilizzazione, nelle aule giudiziarie, del lavoro prodotto nell'ambito della qualificata ricerca psicologico-giuridica.
        Il divieto di perizia, cosiddetta "psicologica", di cui all'articolo 220, comma 2, del codice di procedura penale, (che riproduce pressoché integralmente l'articolo 314, secondo comma, del previgente codice di procedura penale) ha trovato la propria ratio da una parte nella non completa maturazione della autonoma disciplina, dall'altra nel timore di poter autorizzare l'ingresso di uno strumento peritale (e quindi di una prova) che potesse colmare eventuali lacune dell'assetto indiziario, sostituendosi, così, alle scrupolose e necessarie verifiche in ordine alla fondatezza dell'accusa.
        In altre parole, il legislatore processual-penalista non riteneva di poter far utilizzare i risultati ottenuti da perizie sulle qualità psichiche dell'imputato, indipendenti da specifiche patologie, per l'accertamento del tema di prova. La prova, ancorché indiziaria, di specifici comportamenti ed azioni che perimetravano l'accusa, non doveva subire contaminazioni che potessero aprire le porte della verifica dei temi di indagine alla valutazione di qualità psichiche non riconducibili ad accertate patologie.
        Tuttavia, tali considerazioni scaturite dai richiamati "timori", sono paradossalmente attuali nell'odierno assetto normativo, se non opportunamente sviluppate. Sono infatti certamente estensibili anche alla perizia psichiatrica, volta ad accertare la capacità di intendere e di volere dell'imputato ed a quella psicologica e criminologica utilizzata ai sensi degli articoli 1 e 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, in materia di disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni.
        Anche per tale ragione si ritiene di non dover necessariamente sposare la tesi della aprioristica identificazione della utilizzazione dei risultati di una perizia psichiatrica o psicologica con il rischio di uno squilibrio nel bilancio degli elementi di prova a carico.
        Peraltro, il richiamato divieto assoluto di cui all'articolo 220 del codice di procedura penale, appare in contrasto con la scelta operata dal legislatore in ordine alla formulazione dell'articolo 133 del codice penale. Tale articolo, infatti, impone al giudice, nella applicazione della pena da irrogare, di calibrare la stessa, tenendo conto di aspetti della personalità dell'imputato, in relazione ai quali, spesso, dispone di pallida e limitata conoscenza, non potendosi attestare su una fonte scientificamente qualificata.
        Inoltre, il divieto di perizia sulle qualità psicologiche dell'imputato non si concilia serenamente neanche con l'ispirazione più moderna e più laicamente orientata al recepimento delle discipline extragiuridiche scientificamente accreditate, che informa il nuovo assetto legislativo scaturito dalla riforma del processo penale.
        E' necessario, peraltro, evidenziare come, in forza del combinato disposto degli articoli 236 e 431, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale, possono entrare a far parte del fascicolo per il dibattimento documentazioni provenienti dagli uffici del servizio sociale e da altri enti pubblici, valutabili ai fini del giudizio sulla personalità dell'imputato.
        Ciò determina la paradossale conseguenza in forza della quale, come ha osservato provocatoriamente la più autorevole dottrina specialistica, viene utilizzata e valutata una opinione di un assistente sociale in servizio presso un ente pubblico ma non può trovare spazio un parere redatto da un ipotetico premio Nobel di psicologia.
        Per uscire da questo metodo di evidente discriminazione, si è ritenuto di proporre una misurata e ponderata riforma in grado di consentire l'accesso a relazioni peritali scientificamente qualificate in campo psichiatrico e psicologico-forense, senza tuttavia rischiare che i relativi risultati ottenuti possano rappresentare un attraversamento ed una invasione del campo riservato alla verifica degli elementi di prova acquisti e valutabili dal giudice nel rispetto dei parametri fissati dall'articolo 192 del codice di procedura penale.
        La presente proposta di legge prevede che il giudice possa autorizzare l'espletamento di una perizia psicologica qualora lo ritenga opportuno, o necessario, come avviene ritualmente in tutte le altre ipotesi di perizia. Conseguentemente, il pubblico ministero e i difensori potranno nominare consulenti tecnici anche in assenza di perizia disposta dal giudice, consentendo loro di sviluppare i temi oggetto della verifica attraverso la redazione di pareri e studi specifici.
        Per evitare che tali accertamenti specialistici possano essere utilizzati ai danni dell'imputato quanto all'accertamento dei fatti - così come è previsto dal codice di procedura penale francese (articolo 817 del decreto n. 16) - la presente proposta di legge individua ed espressamente prevede un preciso limite. E' infatti stabilito che i risultati emersi dalla perizia psicologica non possano essere utilizzati dal giudice nella motivazione allo scopo di attribuire il fatto criminoso all'imputato. Dovranno essere escluse, dunque, quelle valutazioni circa la compatibilità o incompatibilità della personalità dell'imputato o dell'indagato rispetto al fatto che gli viene contestato. Potranno, invece, essere valutati, ad esempio, gli aspetti della sua personalità per quanto concerne la capacità a delinquere (articolo 133 del codice penale); l'applicazione di misure di sicurezza (articolo 215 del codice penale); le circostanze del reato (capo II del titolo IV del libro I del codice penale) e gli aspetti psicologici riferibili al titolo IV del libro I del codice penale anche con riferimento a condizioni diverse dall'imputabilità, quali l'abitualità e la tendenza a delinquere.




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