XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2375
Onorevoli Colleghi! - La psicologia giuridica è ormai
una disciplina scientificamente accreditata. Sorta in un primo
tempo in campo extra universitario, oggi è presente con
cattedre di prima fascia in due atenei, a Roma e a Torino, con
cattedre di seconda fascia a Milano e a Urbino, e con numerosi
incarichi nelle altre università che ospitano corsi di laurea
in psicologia.
Queste evoluzioni scientifiche ed organiche della materia
garantiscono uno sviluppo della disciplina che non può essere
disconosciuto, né relegato in una sorta di limbo i cui
risultati siano destinati a rimanere sempre negli angusti
limiti di "laboratorio".
Numerose pubblicazioni, importanti volumi e riviste
nazionali e internazionali, cristallizzano, al loro interno,
l'imponente mole di studi teorici ed empirici idonei a
consentire alla psicologia giuridica di assurgere a disciplina
non meramente didascalica e contemplativa.
Per tali ragioni si ritiene di proporre un intervento
legislativo idoneo a superare il rigido divieto della
utilizzazione, nelle aule giudiziarie, del lavoro prodotto
nell'ambito della qualificata ricerca
psicologico-giuridica.
Il divieto di perizia, cosiddetta "psicologica", di cui
all'articolo 220, comma 2, del codice di procedura penale,
(che riproduce pressoché integralmente l'articolo 314, secondo
comma, del previgente codice di procedura penale) ha trovato
la propria ratio da una parte nella non completa
maturazione della autonoma disciplina, dall'altra nel timore
di poter autorizzare l'ingresso di uno strumento peritale (e
quindi di una prova) che potesse colmare eventuali lacune
dell'assetto indiziario, sostituendosi, così, alle scrupolose
e necessarie verifiche in ordine alla fondatezza
dell'accusa.
In altre parole, il legislatore processual-penalista non
riteneva di poter far utilizzare i risultati ottenuti da
perizie sulle qualità psichiche dell'imputato, indipendenti da
specifiche patologie, per l'accertamento del tema di prova. La
prova, ancorché indiziaria, di specifici comportamenti ed
azioni che perimetravano l'accusa, non doveva subire
contaminazioni che potessero aprire le porte della verifica
dei temi di indagine alla valutazione di qualità psichiche non
riconducibili ad accertate patologie.
Tuttavia, tali considerazioni scaturite dai richiamati
"timori", sono paradossalmente attuali nell'odierno assetto
normativo, se non opportunamente sviluppate. Sono infatti
certamente estensibili anche alla perizia psichiatrica, volta
ad accertare la capacità di intendere e di volere
dell'imputato ed a quella psicologica e criminologica
utilizzata ai sensi degli articoli 1 e 9, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, in
materia di disposizioni sul processo penale a carico di
imputati minorenni.
Anche per tale ragione si ritiene di non dover
necessariamente sposare la tesi della aprioristica
identificazione della utilizzazione dei risultati di una
perizia psichiatrica o psicologica con il rischio di uno
squilibrio nel bilancio degli elementi di prova a carico.
Peraltro, il richiamato divieto assoluto di cui
all'articolo 220 del codice di procedura penale, appare in
contrasto con la scelta operata dal legislatore in ordine alla
formulazione dell'articolo 133 del codice penale. Tale
articolo, infatti, impone al giudice, nella applicazione della
pena da irrogare, di calibrare la stessa, tenendo conto di
aspetti della personalità dell'imputato, in relazione ai
quali, spesso, dispone di pallida e limitata conoscenza, non
potendosi attestare su una fonte scientificamente
qualificata.
Inoltre, il divieto di perizia sulle qualità psicologiche
dell'imputato non si concilia serenamente neanche con
l'ispirazione più moderna e più laicamente orientata al
recepimento delle discipline extragiuridiche scientificamente
accreditate, che informa il nuovo assetto legislativo
scaturito dalla riforma del processo penale.
E' necessario, peraltro, evidenziare come, in forza del
combinato disposto degli articoli 236 e 431, comma 1, lettera
e), del codice di procedura penale, possono entrare a
far parte del fascicolo per il dibattimento documentazioni
provenienti dagli uffici del servizio sociale e da altri enti
pubblici, valutabili ai fini del giudizio sulla personalità
dell'imputato.
Ciò determina la paradossale conseguenza in forza della
quale, come ha osservato provocatoriamente la più autorevole
dottrina specialistica, viene utilizzata e valutata una
opinione di un assistente sociale in servizio presso un ente
pubblico ma non può trovare spazio un parere redatto da un
ipotetico premio Nobel di psicologia.
Per uscire da questo metodo di evidente discriminazione,
si è ritenuto di proporre una misurata e ponderata riforma in
grado di consentire l'accesso a relazioni peritali
scientificamente qualificate in campo psichiatrico e
psicologico-forense, senza tuttavia rischiare che i relativi
risultati ottenuti possano rappresentare un attraversamento ed
una invasione del campo riservato alla verifica degli elementi
di prova acquisti e valutabili dal giudice nel rispetto dei
parametri fissati dall'articolo 192 del codice di procedura
penale.
La presente proposta di legge prevede che il giudice possa
autorizzare l'espletamento di una perizia psicologica qualora
lo ritenga opportuno, o necessario, come avviene ritualmente
in tutte le altre ipotesi di perizia. Conseguentemente, il
pubblico ministero e i difensori potranno nominare consulenti
tecnici anche in assenza di perizia disposta dal giudice,
consentendo loro di sviluppare i temi oggetto della verifica
attraverso la redazione di pareri e studi specifici.
Per evitare che tali accertamenti specialistici possano
essere utilizzati ai danni dell'imputato quanto
all'accertamento dei fatti - così come è previsto dal codice
di procedura penale francese (articolo 817 del decreto n. 16)
- la presente proposta di legge individua ed espressamente
prevede un preciso limite. E' infatti stabilito che i
risultati emersi dalla perizia psicologica non possano essere
utilizzati dal giudice nella motivazione allo scopo di
attribuire il fatto criminoso all'imputato. Dovranno essere
escluse, dunque, quelle valutazioni circa la compatibilità o
incompatibilità della personalità dell'imputato o
dell'indagato rispetto al fatto che gli viene contestato.
Potranno, invece, essere valutati, ad esempio, gli aspetti
della sua personalità per quanto concerne la capacità a
delinquere (articolo 133 del codice penale); l'applicazione di
misure di sicurezza (articolo 215 del codice penale); le
circostanze del reato (capo II del titolo IV del libro I del
codice penale) e gli aspetti psicologici riferibili al titolo
IV del libro I del codice penale anche con riferimento a
condizioni diverse dall'imputabilità, quali l'abitualità e la
tendenza a delinquere.