XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2375
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 2 dell'articolo 220 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
"2. I fatti emersi durante la perizia psicologica e
psichiatrica non possono essere utilizzati e valutati dal
giudice, ai sensi dell'articolo 192, al fine di far desumere
da essi l'esistenza di un fatto e, conseguentemente, la
fondatezza dell'accusa".
Art. 2.
1. All'articolo 305, comma 1, del codice di procedura
penale, dopo le parole: "sullo stato di mente" sono inserite
le seguenti: "o comunque sullo stato psicologico".