XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2375




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il comma 2 dell'articolo 220 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

        "2. I fatti emersi durante la perizia psicologica e psichiatrica non possono essere utilizzati e valutati dal giudice, ai sensi dell'articolo 192, al fine di far desumere da essi l'esistenza di un fatto e, conseguentemente, la fondatezza dell'accusa".


Art. 2.

        1. All'articolo 305, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: "sullo stato di mente" sono inserite le seguenti: "o comunque sullo stato psicologico".



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