XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2370




        Onorevoli Colleghi! - Il fenomeno del gioco d'azzardo clandestino costituisce, nel nostro Paese, una realtà che impone una ferma presa di posizione da parte del legislatore.
        Il generale divieto penale del gioco d'azzardo necessita di una deroga, contenuta nell'articolo 1 della presente proposta di legge, che trova la sua legittimità sia nel disincentivare l'afflusso dei cittadini italiani a case di gioco aperte in Stati confinanti, sia, più in particolare, nel sovvenzionare le finanze di comuni o di regioni ritenuti, dallo stesso legislatore, particolarmente qualificati dal punto di vista turistico. Così come suggerì la Corte costituzionale, con sentenza n. 152 del 6 maggio 1985, la deroga deve avvenire a favore di case da gioco autorizzate ed attraverso una disciplina giuridica capace, da un lato, di fissare i princìpi ed i criteri ai quali tali esercizi dovranno attenersi, dall'altro di segnare un percorso normativo che non lasci spazi utilizzabili surrettiziamente dalla criminalità mediante il compimento di reati quali l'usura e il riciclaggio.




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