XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2370
Onorevoli Colleghi! - Il fenomeno del gioco d'azzardo
clandestino costituisce, nel nostro Paese, una realtà che
impone una ferma presa di posizione da parte del
legislatore.
Il generale divieto penale del gioco d'azzardo necessita
di una deroga, contenuta nell'articolo 1 della presente
proposta di legge, che trova la sua legittimità sia nel
disincentivare l'afflusso dei cittadini italiani a case di
gioco aperte in Stati confinanti, sia, più in particolare, nel
sovvenzionare le finanze di comuni o di regioni ritenuti,
dallo stesso legislatore, particolarmente qualificati dal
punto di vista turistico. Così come suggerì la Corte
costituzionale, con sentenza n. 152 del 6 maggio 1985, la
deroga deve avvenire a favore di case da gioco autorizzate ed
attraverso una disciplina giuridica capace, da un lato, di
fissare i princìpi ed i criteri ai quali tali esercizi
dovranno attenersi, dall'altro di segnare un percorso
normativo che non lasci spazi utilizzabili surrettiziamente
dalla criminalità mediante il compimento di reati quali
l'usura e il riciclaggio.