XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2370




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione delle case da gioco).

        1. Ai fini di disciplinare organicamente il settore delle case da gioco, di ridurre i fenomeni legati al gioco d'azzardo clandestino e di garantire agli operatori del settore turistico condizioni analoghe a quelle presenti in altri Stati membri dell'Unione europea, in deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, l'esercizio dei giochi d'azzardo sul territorio nazionale è autorizzato esclusivamente ai sensi della presente legge.
        2. Entro tre mesi dalla dati di entrata in vigore della presente legge, i comuni interessati all'apertura di case che svolgono attività di gioco, ristorazione e spettacolo, di seguito denominate "case da gioco", presentano alla regione o alla provincia autonoma competente per territorio apposita richiesta approvata con deliberazione del consiglio comunale. Nella richiesta sono indicate:

                a) la previsione di creazione di occupazione diretta ed indotta;

                b) la capacità di accoglienza turistica del comune interessato e dei comuni limitrofi;

                c) le caratteristiche tecniche, logistiche e storico-artistiche delle strutture da adibire a casa da gioco;

                d) le informazioni acquisite sui soggetti che hanno eventualmente manifestato la disponibilità a gestire la casa da gioco ai sensi dell'articolo 2.

        3. Entro due mesi dalla presentazione delle istanze da parte dei comuni interessati, la regione o la provincia autonoma, sentiti il prefetto competente per territorio e gli organi di cui all'articolo 6 e valutata la rispondenza ai requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, autorizza l'apertura permanente nel corso dell'anno solare di una casa da gioco sul proprio territorio o, per motivi di opportunità economica e turistica, di un numero massimo di due case da gioco stagionali, mai aperte contemporaneamente e con obbligo per ciascuna di rendicontazione separata ai fini di cui all'articolo 5. L'avere già ospitato nel territorio comunale strutture similari o l'avere avanzato richiesta per l'istituzione di una casa da gioco con attività istruttoria documentata ed avente rilevanza giuridica costituiscono criteri preferenziali ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'apertura della casa da gioco.
        4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in comuni ad alta densità di popolazione e di particolare attrazione turistica, possono autorizzare, secondo le modalità di cui al comma 3, l'apertura permanente di una casa da gioco e di un numero massimo di due case da gioco stagionali.
        5. L'autorizzazione all'apertura di una casa da gioco ha durata decennale. Qualora entro un anno dalla concessione dell'autorizzazione la casa da gioco non apra al pubblico e non entri in funzione, la regione o la provincia autonoma competente procede d'ufficio alla revoca dell'autorizzazione medesima e rilascia, secondo le modalità di cui al comma 3, una nuova autorizzazione ad altro comune che ha presentato la richiesta ai sensi del comma 2.


Art. 2.

(Gestione delle case da gioco).

        1. Il sindaco concede la gestione della casa da gioco alla società per azioni con sede legale in Italia, il cui capitale può essere sottoscritto anche da soggetti appartenenti ad altri Paesi dell'Unione europea, che ha fornito le migliori garanzie economico-finanziarie e tecnico-professionali a tutela dei clienti della casa da gioco, a seguito di gara pubblica in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, e fissa la percentuale minima e massima di utile lordo annuo a favore del concessionario da applicare in sede di gara medesima.
        2. Nessuno degli azionisti può possedere una quota di capitale superiore al 15 per cento. Nel computo di tale quota sono considerati anche i familiari e i dipendenti che possiedono azioni.
        3. Nessuno può contemporaneamente possedere azioni in due o più società che gestiscono case da gioco.
        4. E' fatto divieto di partecipazione alla gestione di case da gioco a tutti i soggetti a cui è stata vietata tale partecipazione sia nei Paesi membri dell'Unione europea che in altri Paesi. Il divieto si estende anche ai dipendenti di tali soggetti.
        5. La concessione ha durata novennale e non può essere ceduta né a titolo oneroso né a titolo gratuito.
        6. Entro tre mesi dalla scadenza della concessione tutti i comuni interessati possono presentare una richiesta ai fini dell'autorizzazione all'apertura della casa da gioco secondo le modalità di cui all'articolo 1.
        7. La perdita dei requisiti di cui al comma 1 determina la revoca della concessione. Il sindaco può, secondo le modalità di cui al medesimo comma 1, rilasciare una nuova concessione per il periodo rimanente alla scadenza naturale della concessione revocata. Qualora la casa da gioco non riapra al pubblico e non entri in funzione entro un anno dalla revoca della concessione, si applicano le disposizioni di cui al comma 6.
        8. La stessa società può essere titolare esclusivamente di una sola concessione per la gestione di una casa da gioco aperta in permanenza nel corso dell'anno solare, oppure di non più di due concessioni per la gestione di due case da gioco stagionali situate nella medesima regione o provincia autonoma.


Art. 3.

(Direzione e personale delle case da gioco).

        1. Il direttore ed i membri del comitato di direzione della casa da gioco devono godere dei diritti civili e politici, non devono avere riportato condanne penali né essere stati dichiarati falliti.
        2. Il direttore ed i membri del comitato di direzione della casa da gioco non possono partecipare ai giochi sia direttamente che per interposta persona né ricevere una percentuale sul guadagno lordo o sugli utili del gioco.
        3. Il direttore ed i membri del comitato di direzione della casa da gioco sono responsabili penalmente ed amministrativamente per ogni infrazione commessa nella casa da gioco.
        4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al personale impiegato nella casa da gioco.
        5. La ripartizione delle mance tra il personale impiegato nella casa da gioco è regolata dal contratto collettivo nazionale di lavoro del settore e dagli accordi aziendali. Gli azionisti, il direttore e i membri del comitato di direzione non possono partecipare alla ripartizione delle mance.
        6. Il personale impiegato nella casa da gioco non può possedere azioni della società di gestione della casa da gioco di cui è dipendente né azioni di società di gestione di altre case da gioco.
        7. I servizi complementari a carattere artistico, culturale, sportivo, commerciale e di ristorazione resi nei locali della casa da gioco hanno obbligo di rendicontazione separata e possono essere gestiti da persone od imprese diverse dalla società titolare della concessione. Il comitato di direzione della casa da gioco è responsabile della professionalità ed onorabilità dei soggetti che gestiscono tali servizi.
        8. Sono vietati i prestiti in denaro ai giocatori a qualunque titolo, da parte della direzione e del personale impiegato nella casa da gioco. Sono, altresì, vietati i prestiti in denaro, a qualunque titolo e da parte di chiunque, all'interno della casa da gioco.
        9. Al fine di impedire il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite, le case da gioco che cambiano mezzi di pagamento con gettoni da utilizzare per il gioco, o che accettano gettoni di altre case da gioco, sono tenute a registrare il nome, l'indirizzo e gli estremi del documento d'identità dei giocatori che cambiano od utilizzano gettoni per un valore superiore a 1.033 euro.


Art. 4.

(Accesso alle case da gioco).

        1. Nelle case da gioco è vietato l'accesso ai minori di anni venticinque, ai militari in divisa ed ai soggetti condannati per reati contro il patrimonio e, comunque, per i reati che determinano la perdita del diritto di voto. Il Ministero dell'interno su richiesta dei familiari può vietare l'accesso alle case da gioco ai soggetti che, a causa dell'esercizio del gioco, rischiano di dilapidare il patrimonio familiare.
        2. Il comitato di direzione della casa da gioco:

            a) stabilisce gli orari di accesso;

            b) fissa il prezzo dei biglietti d'ingresso;

            c) rende disponibile per i clienti della casa da gioco l'elenco dei giochi autorizzati e delle relative regole.

        3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno stabilisce, con proprio decreto, i tipi di gioco e le relative regole autorizzati nelle case da gioco. Decorso inutilmente tale termine, provvedono per il territorio di propria competenza le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro i successivi tre mesi.


Art. 5.

(Proventi delle case da gioco).

        1. L'utile lordo annuo è costituito dalle puntate riscosse da parte della casa da gioco e dalle somme corrisposte dai giocatori per l'utilizzo di impianti di gioco nel corso dell'anno fiscale al netto delle vincite pagate dalla casa da gioco e delle puntate sotto forma di gettoni non convertibili in denaro, distribuiti dalla casa da gioco previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze.
        2. Le somme introitate dal concessionario per l'affidamento della gestione della casa da gioco sono destinate alla tutela ed alla valorizzazione di parchi naturali, beni culturali e artistici, musei, siti archeologici e terme situati nel territorio di competenza ed al finanziamento di opere pubbliche di viabilità e di acquedotti, finalizzando gli interventi al rilancio del turismo culturale ed ambientale, nonché al finanziamento dei servizi sociali alle persone n condizioni di disagio fisico, psichico, economico o familiare.
        3. Alla nota 1 dell'articolo 6 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, come modificata dall'articolo 31, comma 39, della legge 23 dicembre 1988, n. 448, le parole: "dalle regioni, dalle province e" sono soppresse. La quota corrispondente alla tassa per le concessioni governative relative all'autorizzazione all'esercizio delle case da gioco di cui al medesimo articolo 6 è riassegnata allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la valorizzazione del patrimonio scientifico nazionale, nonché per la ricerca applicata, in particolare per la realizzazione di parchi scientifici e tecnologici nel Mezzogiorno.
        4. La quota restante di utile erariale è ripartita nei seguenti modi:

            a) il 50 per cento allo Stato, riassegnata in quote eguali agli stati di previsione dei Ministeri dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze al fine di provvedere agli oneri di funzionamento degli organi di cui all'articolo 6, nonché per il potenziamento degli organici e per l'ammodernamento dei mezzi e dei materiali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza;
            b) il 40 per cento alla regione o alla provincia autonoma, destinata ai medesimi fini di cui al comma 2, per interventi sul territorio di competenza;

            c) il 10 per cento alla provincia nella quale è ubicata la casa da gioco, destinata ai medesimi fini di cui al comma 2, per interventi sul territorio provinciale.


Art. 6.

(Controlli).

        1. Nell'ambito del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di cui alla legge 1^ aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, è istituita la direzione centrale per il controllo degli ippodromi e delle case da gioco.
        2. La direzione centrale di cui al comma 1 si avvale di un nucleo speciale di polizia appositamente istituito, composto da personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con compiti di prevenzione, di polizia giudiziaria e di informazione per tutti i controlli previsti ai sensi della presente legge nelle case da gioco e negli ippodromi, nonché alfine dell'esercizio dell'azione penale contro le attività criminose legate al gioco d'azzardo autorizzato e clandestino.
        3. Il nucleo speciale di polizia di cui al comma 2:

            a) ispeziona tutti i locali in cui si svolge il gioco d'azzardo autorizzato ed i locali in cui sono fabbricate, vendute e distribuite le attrezzature per il gioco, sequestrando e prelevando attrezzature per fini di indagine e di accertamento;

            b) verifica il regolare svolgimento dei giochi autorizzati;

            c) verifica la professionalità ed onorabilità di tutti i soci ed amministratori delle società di gestione delle case da gioco;

            d) svolge inchieste per conto e nell'interesse delle società di gestione delle case da gioco e dei professionisti delle corse, con oneri a carico degli stessi, nonché ai fini dell'esclusione ovvero della riammissione dei giocatori;

            e) effettua accertamenti fiscali su tutti i soci ed amministratori delle società che gestiscono case da gioco, sulla direzione e sul personale impiegato nelle case da gioco, sui soggetti che gestiscono i servizi complementari di cui all'articolo 3, comma 7, nonché su tutti i soggetti comunque coinvolti, in maniera diretta o indiretta, nella gestione di case da gioco e nell'attività di scommessa negli ippodromi;

            f) reprime le infrazioni commesse dai giocatori, le frodi dei dipendenti di case da gioco con o senza complicità dei giocatori, le irregolarità da parte dei dipendenti di case da gioco relative alla distrazione, diminuzione e sottovalutazione fraudolenta degli incassi;

            g) ha libero accesso presso tutte le case da gioco e gli ippodromi ed a qualsiasi dato contabile o amministrativo ritenuto necessario per le indagini.

        4. Agli effetti giuridici e della vigilanza i locali della casa da gioco sono considerati pubblici.
        5. Con proprio decreto, da emanare entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno provvede alla definizione della dotazione organica e delle attrezzature iniziali di supporto della direzione centrale e del nucleo speciale di polizia di cui ai commi 1 e 2.
        6. Gli appartenenti alla direzione centrale ed al nucleo speciale di polizia di cui ai commi 1 e 2 ed i loro familiari non possono detenere azioni di società iscritte all'albo delle case da gioco, né possono avere rapporti di parentela fino al sesto grado, di coniugio e di affinità con amministratori di società iscritte al citato albo e con la direzione ed il personale impiegato nelle case da gioco e negli ippodromi.
        7. In caso di violazione reiterata delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 e al presente articolo, il Ministro dell'interno dispone con proprio decreto la chiusura della casa da gioco. Si applicano le procedure di cui all'articolo 2, comma 7.


Art. 7.

(Disposizioni finali).

        1. Le case da gioco di Venezia, San Remo, Saint-Vincent e Campione d'Italia sono autorizzate a proseguire l'attività sulla base dei titoli di istituzione in atto alla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni interessate si conformano entro cinque anni dalla medesima data a quanto disposto dalla presente legge.
        2. Le pene previste agli articoli 718, 719 e 720 del codice penale per l'esercizio e la partecipazione ai giochi d'azzardo non autorizzati ai sensi della presente legge sono raddoppiate.



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