XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2370
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione delle case da gioco).
1. Ai fini di disciplinare organicamente il settore delle
case da gioco, di ridurre i fenomeni legati al gioco d'azzardo
clandestino e di garantire agli operatori del settore
turistico condizioni analoghe a quelle presenti in altri Stati
membri dell'Unione europea, in deroga agli articoli 718, 719,
720, 721 e 722 del codice penale, l'esercizio dei giochi
d'azzardo sul territorio nazionale è autorizzato
esclusivamente ai sensi della presente legge.
2. Entro tre mesi dalla dati di entrata in vigore della
presente legge, i comuni interessati all'apertura di case che
svolgono attività di gioco, ristorazione e spettacolo, di
seguito denominate "case da gioco", presentano alla regione o
alla provincia autonoma competente per territorio apposita
richiesta approvata con deliberazione del consiglio comunale.
Nella richiesta sono indicate:
a) la previsione di creazione di occupazione
diretta ed indotta;
b) la capacità di accoglienza turistica del comune
interessato e dei comuni limitrofi;
c) le caratteristiche tecniche, logistiche e
storico-artistiche delle strutture da adibire a casa da
gioco;
d) le informazioni acquisite sui soggetti che
hanno eventualmente manifestato la disponibilità a gestire la
casa da gioco ai sensi dell'articolo 2.
3. Entro due mesi dalla presentazione delle istanze da
parte dei comuni interessati, la regione o la provincia
autonoma, sentiti il prefetto competente per territorio e gli
organi di cui all'articolo 6 e valutata la rispondenza ai
requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, autorizza
l'apertura permanente nel corso dell'anno solare di una casa
da gioco sul proprio territorio o, per motivi di opportunità
economica e turistica, di un numero massimo di due case da
gioco stagionali, mai aperte contemporaneamente e con obbligo
per ciascuna di rendicontazione separata ai fini di cui
all'articolo 5. L'avere già ospitato nel territorio comunale
strutture similari o l'avere avanzato richiesta per
l'istituzione di una casa da gioco con attività istruttoria
documentata ed avente rilevanza giuridica costituiscono
criteri preferenziali ai fini del rilascio dell'autorizzazione
all'apertura della casa da gioco.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, in comuni ad alta densità di popolazione e di
particolare attrazione turistica, possono autorizzare, secondo
le modalità di cui al comma 3, l'apertura permanente di una
casa da gioco e di un numero massimo di due case da gioco
stagionali.
5. L'autorizzazione all'apertura di una casa da gioco ha
durata decennale. Qualora entro un anno dalla concessione
dell'autorizzazione la casa da gioco non apra al pubblico e
non entri in funzione, la regione o la provincia autonoma
competente procede d'ufficio alla revoca dell'autorizzazione
medesima e rilascia, secondo le modalità di cui al comma 3,
una nuova autorizzazione ad altro comune che ha presentato la
richiesta ai sensi del comma 2.
Art. 2.
(Gestione delle case da gioco).
1. Il sindaco concede la gestione della casa da gioco alla
società per azioni con sede legale in Italia, il cui capitale
può essere sottoscritto anche da soggetti appartenenti ad
altri Paesi dell'Unione europea, che ha fornito le migliori
garanzie economico-finanziarie e tecnico-professionali a
tutela dei clienti della casa da gioco, a seguito di gara
pubblica in conformità a quanto stabilito dal decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni,
e fissa la percentuale minima e massima di utile lordo annuo a
favore del concessionario da applicare in sede di gara
medesima.
2. Nessuno degli azionisti può possedere una quota di
capitale superiore al 15 per cento. Nel computo di tale quota
sono considerati anche i familiari e i dipendenti che
possiedono azioni.
3. Nessuno può contemporaneamente possedere azioni in due
o più società che gestiscono case da gioco.
4. E' fatto divieto di partecipazione alla gestione di
case da gioco a tutti i soggetti a cui è stata vietata tale
partecipazione sia nei Paesi membri dell'Unione europea che in
altri Paesi. Il divieto si estende anche ai dipendenti di tali
soggetti.
5. La concessione ha durata novennale e non può essere
ceduta né a titolo oneroso né a titolo gratuito.
6. Entro tre mesi dalla scadenza della concessione tutti i
comuni interessati possono presentare una richiesta ai fini
dell'autorizzazione all'apertura della casa da gioco secondo
le modalità di cui all'articolo 1.
7. La perdita dei requisiti di cui al comma 1 determina la
revoca della concessione. Il sindaco può, secondo le modalità
di cui al medesimo comma 1, rilasciare una nuova concessione
per il periodo rimanente alla scadenza naturale della
concessione revocata. Qualora la casa da gioco non riapra al
pubblico e non entri in funzione entro un anno dalla revoca
della concessione, si applicano le disposizioni di cui al
comma 6.
8. La stessa società può essere titolare esclusivamente di
una sola concessione per la gestione di una casa da gioco
aperta in permanenza nel corso dell'anno solare, oppure di non
più di due concessioni per la gestione di due case da gioco
stagionali situate nella medesima regione o provincia
autonoma.
Art. 3.
(Direzione e personale delle case da gioco).
1. Il direttore ed i membri del comitato di direzione
della casa da gioco devono godere dei diritti civili e
politici, non devono avere riportato condanne penali né essere
stati dichiarati falliti.
2. Il direttore ed i membri del comitato di direzione
della casa da gioco non possono partecipare ai giochi sia
direttamente che per interposta persona né ricevere una
percentuale sul guadagno lordo o sugli utili del gioco.
3. Il direttore ed i membri del comitato di direzione
della casa da gioco sono responsabili penalmente ed
amministrativamente per ogni infrazione commessa nella casa da
gioco.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
anche al personale impiegato nella casa da gioco.
5. La ripartizione delle mance tra il personale impiegato
nella casa da gioco è regolata dal contratto collettivo
nazionale di lavoro del settore e dagli accordi aziendali. Gli
azionisti, il direttore e i membri del comitato di direzione
non possono partecipare alla ripartizione delle mance.
6. Il personale impiegato nella casa da gioco non può
possedere azioni della società di gestione della casa da gioco
di cui è dipendente né azioni di società di gestione di altre
case da gioco.
7. I servizi complementari a carattere artistico,
culturale, sportivo, commerciale e di ristorazione resi nei
locali della casa da gioco hanno obbligo di rendicontazione
separata e possono essere gestiti da persone od imprese
diverse dalla società titolare della concessione. Il comitato
di direzione della casa da gioco è responsabile della
professionalità ed onorabilità dei soggetti che gestiscono
tali servizi.
8. Sono vietati i prestiti in denaro ai giocatori a
qualunque titolo, da parte della direzione e del personale
impiegato nella casa da gioco. Sono, altresì, vietati i
prestiti in denaro, a qualunque titolo e da parte di chiunque,
all'interno della casa da gioco.
9. Al fine di impedire il riciclaggio di denaro
proveniente da attività illecite, le case da gioco che
cambiano mezzi di pagamento con gettoni da utilizzare per il
gioco, o che accettano gettoni di altre case da gioco, sono
tenute a registrare il nome, l'indirizzo e gli estremi del
documento d'identità dei giocatori che cambiano od utilizzano
gettoni per un valore superiore a 1.033 euro.
Art. 4.
(Accesso alle case da gioco).
1. Nelle case da gioco è vietato l'accesso ai minori di
anni venticinque, ai militari in divisa ed ai soggetti
condannati per reati contro il patrimonio e, comunque, per i
reati che determinano la perdita del diritto di voto. Il
Ministero dell'interno su richiesta dei familiari può vietare
l'accesso alle case da gioco ai soggetti che, a causa
dell'esercizio del gioco, rischiano di dilapidare il
patrimonio familiare.
2. Il comitato di direzione della casa da gioco:
a) stabilisce gli orari di accesso;
b) fissa il prezzo dei biglietti d'ingresso;
c) rende disponibile per i clienti della casa da
gioco l'elenco dei giochi autorizzati e delle relative
regole.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell'interno stabilisce, con
proprio decreto, i tipi di gioco e le relative regole
autorizzati nelle case da gioco. Decorso inutilmente tale
termine, provvedono per il territorio di propria competenza le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro i
successivi tre mesi.
Art. 5.
(Proventi delle case da gioco).
1. L'utile lordo annuo è costituito dalle puntate riscosse
da parte della casa da gioco e dalle somme corrisposte dai
giocatori per l'utilizzo di impianti di gioco nel corso
dell'anno fiscale al netto delle vincite pagate dalla casa da
gioco e delle puntate sotto forma di gettoni non convertibili
in denaro, distribuiti dalla casa da gioco previa
autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Le somme introitate dal concessionario per
l'affidamento della gestione della casa da gioco sono
destinate alla tutela ed alla valorizzazione di parchi
naturali, beni culturali e artistici, musei, siti archeologici
e terme situati nel territorio di competenza ed al
finanziamento di opere pubbliche di viabilità e di acquedotti,
finalizzando gli interventi al rilancio del turismo culturale
ed ambientale, nonché al finanziamento dei servizi sociali
alle persone n condizioni di disagio fisico, psichico,
economico o familiare.
3. Alla nota 1 dell'articolo 6 della tariffa allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28
dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
303 del 30 dicembre 1995, come modificata dall'articolo 31,
comma 39, della legge 23 dicembre 1988, n. 448, le parole:
"dalle regioni, dalle province e" sono soppresse. La quota
corrispondente alla tassa per le concessioni governative
relative all'autorizzazione all'esercizio delle case da gioco
di cui al medesimo articolo 6 è riassegnata allo stato di
previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca per la valorizzazione del patrimonio scientifico
nazionale, nonché per la ricerca applicata, in particolare per
la realizzazione di parchi scientifici e tecnologici nel
Mezzogiorno.
4. La quota restante di utile erariale è ripartita nei
seguenti modi:
a) il 50 per cento allo Stato, riassegnata in
quote eguali agli stati di previsione dei Ministeri
dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze al
fine di provvedere agli oneri di funzionamento degli organi di
cui all'articolo 6, nonché per il potenziamento degli organici
e per l'ammodernamento dei mezzi e dei materiali della Polizia
di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia
di finanza;
b) il 40 per cento alla regione o alla provincia
autonoma, destinata ai medesimi fini di cui al comma 2, per
interventi sul territorio di competenza;
c) il 10 per cento alla provincia nella quale è
ubicata la casa da gioco, destinata ai medesimi fini di cui al
comma 2, per interventi sul territorio provinciale.
Art. 6.
(Controlli).
1. Nell'ambito del Dipartimento di pubblica sicurezza del
Ministero dell'interno, di cui alla legge 1^ aprile 1981, n.
121, e successive modificazioni, è istituita la direzione
centrale per il controllo degli ippodromi e delle case da
gioco.
2. La direzione centrale di cui al comma 1 si avvale di un
nucleo speciale di polizia appositamente istituito, composto
da personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri
e del Corpo della guardia di finanza, con compiti di
prevenzione, di polizia giudiziaria e di informazione per
tutti i controlli previsti ai sensi della presente legge nelle
case da gioco e negli ippodromi, nonché alfine dell'esercizio
dell'azione penale contro le attività criminose legate al
gioco d'azzardo autorizzato e clandestino.
3. Il nucleo speciale di polizia di cui al comma 2:
a) ispeziona tutti i locali in cui si svolge il
gioco d'azzardo autorizzato ed i locali in cui sono
fabbricate, vendute e distribuite le attrezzature per il
gioco, sequestrando e prelevando attrezzature per fini di
indagine e di accertamento;
b) verifica il regolare svolgimento dei giochi
autorizzati;
c) verifica la professionalità ed onorabilità di
tutti i soci ed amministratori delle società di gestione delle
case da gioco;
d) svolge inchieste per conto e nell'interesse
delle società di gestione delle case da gioco e dei
professionisti delle corse, con oneri a carico degli stessi,
nonché ai fini dell'esclusione ovvero della riammissione dei
giocatori;
e) effettua accertamenti fiscali su tutti i soci
ed amministratori delle società che gestiscono case da gioco,
sulla direzione e sul personale impiegato nelle case da gioco,
sui soggetti che gestiscono i servizi complementari di cui
all'articolo 3, comma 7, nonché su tutti i soggetti comunque
coinvolti, in maniera diretta o indiretta, nella gestione di
case da gioco e nell'attività di scommessa negli ippodromi;
f) reprime le infrazioni commesse dai giocatori,
le frodi dei dipendenti di case da gioco con o senza
complicità dei giocatori, le irregolarità da parte dei
dipendenti di case da gioco relative alla distrazione,
diminuzione e sottovalutazione fraudolenta degli incassi;
g) ha libero accesso presso tutte le case da gioco
e gli ippodromi ed a qualsiasi dato contabile o amministrativo
ritenuto necessario per le indagini.
4. Agli effetti giuridici e della vigilanza i locali della
casa da gioco sono considerati pubblici.
5. Con proprio decreto, da emanare entro cinque mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro
dell'interno provvede alla definizione della dotazione
organica e delle attrezzature iniziali di supporto della
direzione centrale e del nucleo speciale di polizia di cui ai
commi 1 e 2.
6. Gli appartenenti alla direzione centrale ed al nucleo
speciale di polizia di cui ai commi 1 e 2 ed i loro familiari
non possono detenere azioni di società iscritte all'albo delle
case da gioco, né possono avere rapporti di parentela fino al
sesto grado, di coniugio e di affinità con amministratori di
società iscritte al citato albo e con la direzione ed il
personale impiegato nelle case da gioco e negli ippodromi.
7. In caso di violazione reiterata delle disposizioni di
cui agli articoli 3 e 4 e al presente articolo, il Ministro
dell'interno dispone con proprio decreto la chiusura della
casa da gioco. Si applicano le procedure di cui all'articolo
2, comma 7.
Art. 7.
(Disposizioni finali).
1. Le case da gioco di Venezia, San Remo, Saint-Vincent e
Campione d'Italia sono autorizzate a proseguire l'attività
sulla base dei titoli di istituzione in atto alla data di
entrata in vigore della presente legge. Le regioni interessate
si conformano entro cinque anni dalla medesima data a quanto
disposto dalla presente legge.
2. Le pene previste agli articoli 718, 719 e 720 del
codice penale per l'esercizio e la partecipazione ai giochi
d'azzardo non autorizzati ai sensi della presente legge sono
raddoppiate.