XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2369
Onorevoli Colleghi! - Giacomo Leopardi è uno dei più
grandi poeti a livello mondiale; in una relazione parlamentare
ogni descrizione del suo ruolo nella cultura occidentale del
millennio rischia di essere parziale o scontata.
Tutelare e valorizzare la "risorsa" Leopardi non può che
essere una finalità prioritaria delle istituzioni pubbliche
del nostro Paese.
Obiettivo della presente proposta di legge è
razionalizzare e potenziare le disposizioni legislative e le
iniziative culturali al fine di favorire la conoscenza di
Leopardi.
A tale scopo si individua un nuovo strumento, il parco
culturale, da istituire (magari anche come esperimento per
altri "territori" analoghi) come forma di tutela e di
valorizzazione delle risorse culturali e di recupero del
patrimonio artistico nazionale. Con l'espressione "parco
culturale" si intende indicare un luogo, un ambiente, un
paesaggio, particolarmente legati ad una personalità, ad un
tema, ad una tradizione o ad un'opera che li abbia
caratterizzati nel tempo e ne abbia influenzato la percezione,
con l'effetto di un originale rapporto fra attività umane,
memoria storica, collocazione geografica e di un connubio fra
natura sociale, ispirazione artistica e fortuna letteraria. Un
progetto "parchi letterari" ha del resto già ottenuto il
patrocinio dell'UNESCO e uno studio di fattibilità del CENSIS.
Vi sono positive esperienze della regione Toscana e della
Fondazione Nievo.
Il parco culturale riguarda l'insieme delle risorse
ambientali e culturali che caratterizzano il rapporto fra un
determinato personaggio ed un'area geografica.
L'Ente Parco culturale leopardiano ruota, ovviamente,
intorno al piccolo centro di Recanati, in provincia di
Macerata, e si allarga progressivamente, tramite "luoghi
leopardiani", fisici, biografici e letterari, a molte grandi
città e all'intera Italia. In tale modo si può sperimentare,
in tempi ristretti e con fondi straordinari, un itinerario
integrato, storico, culturale, ambientale e sociale,
utilizzando anche studi e proposte già predisposti dalle
amministrazioni comunali e provinciali.
Lo strumento Ente Parco, prendendo spunto dall'importante
legge-quadro sulle aree protette (legge 6 dicembre 1991, n.
394), può garantire coordinamento e rapidità delle decisioni
democratiche, selezione di prioritari austeri progetti, nuovi
rapporti tra risorse naturali e culturali ("vincoli" di
memoria di una comunità) e promozione sociale e turistica
(incentivo ad uno sviluppo sostenibile caratterizzato anche da
beni immateriali).
Dopo le celebrazioni del 1998 va approntato uno strumento
unitario per razionalizzare tutte le disposizioni normative e
le iniziative culturali che riguardano Leopardi, coordinando e
integrando gli apporti degli enti e delle istituzioni già
impegnati a tale scopo.
L'intervento statale può attivare ulteriori canali
pubblici (comunitari, ad esempio con i programmi Life,
Interreg., Resider, Recite e fondi FEOGA, FESR, eccetera) e
risorse private.
La proposta di legge si compone di cinque articoli.
L'articolo 1 istituisce l'Ente Parco culturale
leopardiano, ne definisce le finalità, le competenze e le
scadenze.
L'articolo 2 individua gli organi dell'Ente Parco
nazionale leopardiano, riprendendo e adeguando l'impostazione
della legge n. 394 del 1991.
Gli articoli 3 e 4 richiamano i necessari compiti
culturali e scientifici connessi all'Ente Parco. Inoltre si
adegua la normativa al mutato quadro istituzionale in
considerazione della maggiore autonomia riconosciuta alle
regioni.
L'articolo 5 prevede impegni di spesa indispensabili al
funzionamento minimo dell'Ente Parco, integrabili con
ulteriori sostegni privati e pubblici, e un contributo annuo
per il triennio 2002-2004.