XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2369




        Onorevoli Colleghi! - Giacomo Leopardi è uno dei più grandi poeti a livello mondiale; in una relazione parlamentare ogni descrizione del suo ruolo nella cultura occidentale del millennio rischia di essere parziale o scontata.
        Tutelare e valorizzare la "risorsa" Leopardi non può che essere una finalità prioritaria delle istituzioni pubbliche del nostro Paese.
        Obiettivo della presente proposta di legge è razionalizzare e potenziare le disposizioni legislative e le iniziative culturali al fine di favorire la conoscenza di Leopardi.
        A tale scopo si individua un nuovo strumento, il parco culturale, da istituire (magari anche come esperimento per altri "territori" analoghi) come forma di tutela e di valorizzazione delle risorse culturali e di recupero del patrimonio artistico nazionale. Con l'espressione "parco culturale" si intende indicare un luogo, un ambiente, un paesaggio, particolarmente legati ad una personalità, ad un tema, ad una tradizione o ad un'opera che li abbia caratterizzati nel tempo e ne abbia influenzato la percezione, con l'effetto di un originale rapporto fra attività umane, memoria storica, collocazione geografica e di un connubio fra natura sociale, ispirazione artistica e fortuna letteraria. Un progetto "parchi letterari" ha del resto già ottenuto il patrocinio dell'UNESCO e uno studio di fattibilità del CENSIS. Vi sono positive esperienze della regione Toscana e della Fondazione Nievo.
        Il parco culturale riguarda l'insieme delle risorse ambientali e culturali che caratterizzano il rapporto fra un determinato personaggio ed un'area geografica.
        L'Ente Parco culturale leopardiano ruota, ovviamente, intorno al piccolo centro di Recanati, in provincia di Macerata, e si allarga progressivamente, tramite "luoghi leopardiani", fisici, biografici e letterari, a molte grandi città e all'intera Italia. In tale modo si può sperimentare, in tempi ristretti e con fondi straordinari, un itinerario integrato, storico, culturale, ambientale e sociale, utilizzando anche studi e proposte già predisposti dalle amministrazioni comunali e provinciali.
        Lo strumento Ente Parco, prendendo spunto dall'importante legge-quadro sulle aree protette (legge 6 dicembre 1991, n. 394), può garantire coordinamento e rapidità delle decisioni democratiche, selezione di prioritari austeri progetti, nuovi rapporti tra risorse naturali e culturali ("vincoli" di memoria di una comunità) e promozione sociale e turistica (incentivo ad uno sviluppo sostenibile caratterizzato anche da beni immateriali).
        Dopo le celebrazioni del 1998 va approntato uno strumento unitario per razionalizzare tutte le disposizioni normative e le iniziative culturali che riguardano Leopardi, coordinando e integrando gli apporti degli enti e delle istituzioni già impegnati a tale scopo.
        L'intervento statale può attivare ulteriori canali pubblici (comunitari, ad esempio con i programmi Life, Interreg., Resider, Recite e fondi FEOGA, FESR, eccetera) e risorse private.
        La proposta di legge si compone di cinque articoli.
        L'articolo 1 istituisce l'Ente Parco culturale leopardiano, ne definisce le finalità, le competenze e le scadenze.
        L'articolo 2 individua gli organi dell'Ente Parco nazionale leopardiano, riprendendo e adeguando l'impostazione della legge n. 394 del 1991.
        Gli articoli 3 e 4 richiamano i necessari compiti culturali e scientifici connessi all'Ente Parco. Inoltre si adegua la normativa al mutato quadro istituzionale in considerazione della maggiore autonomia riconosciuta alle regioni.
        L'articolo 5 prevede impegni di spesa indispensabili al funzionamento minimo dell'Ente Parco, integrabili con ulteriori sostegni privati e pubblici, e un contributo annuo per il triennio 2002-2004.




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