XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2369
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituito l'Ente Parco culturale leopardiano, di
seguito denominato "Ente Parco", con le seguenti finalitā:
a) tutelare, recuperare e valorizzare i beni
culturali, letterari, artistici, architettonici, bibliografici
e archivistici, e il contesto ambientale e paesaggistico
collegati alla vita e alle opere di Giacomo Leopardi;
b) conservare e valorizzare i luoghi leopardiani
attraverso la realizzazione di mostre, convegni, e ogni altro
strumento idoneo al fine di garantire una conoscenza integrata
delle opere di Giacomo Leopardi e del suo tempo nelle sedi
scolastiche, educative e culturali;
c) diffondere la conoscenza sulla produzione
poetica di Giacomo Leopardi.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive
modificazioni.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il consiglio direttivo di cui all'articolo 2
della presente legge esamina lo stato di attuazione delle
iniziative previste dalla legge 20 gennaio 1992, n. 56, ed
approva un programma nazionale di iniziative scientifiche,
culturali ed educative, da attuare negli anni dal 2002 al
2004.
4. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il consiglio
direttivo di cui all'articolo 2 approva il piano di iniziative
e di interventi dell'anno successivo per l'adempimento delle
finalitā di cui al comma 1 del presente articolo.
5. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il consiglio
direttivo di cui all'articolo 2 presenta al Ministero per i
beni e le attivitā culturali una relazione contenente il
resoconto della gestione del contributo di cui all'articolo
5.
Art. 2.
1. L'Ente Parco ha personalitā giuridica di diritto
pubblico e sede legale nel comune di Recanati.
2. Sono organi dell'Ente Parco:
a) il presidente;
b) il consiglio direttivo;
c) il collegio dei revisori dei conti;
d) il comitato scientifico.
3. Il presidente č nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministri per i beni e
le attivitā culturali e dell'ambiente e della tutela del
territorio, sentiti la regione Marche ed il comune di
Recanati. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente
Parco, ne coordina l'attivitā ed esplica le altre funzioni ad
esso delegate dal consiglio direttivo.
4. Il consiglio direttivo č formato dal presidente e da
dodici membri nominati con decreto del Ministro per i beni e
le attivitā culturali, sentita la regione Marche, secondo le
seguenti modalitā:
a) tre designati dal comune di Recanati;
b) due designati dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio;
c) due designati dal Ministro per i beni e le
attivitā culturali;
d) uno designato dal Ministro dell'istruzione,
dell'universitā e della ricerca;
e) uno designato dalla provincia di Macerata;
f) uno designato dalla regione Marche;
g) due designati dai sindaci delle cittā in cui
visse Giacomo Leopardi.
Art. 3.
1. Il comitato scientifico ha compiti di proposta e di
vigilanza sugli aspetti culturali e scientifici dell'attivitā
dell'Ente Parco.
2. Il comitato scientifico č formato da:
a) il direttore del Centro nazionale di studi
leopardiani (CNSL) o un suo delegato;
b) un esperto di ciascuna universitā delle
Marche;
c) due esperti di livello internazionale in campo
storico, architettonico ed ambientale, indicati dal Ministero
per i beni e le attivitā culturali;
d) i sovrintendenti ai beni storici e artistici e
ai beni architettonici e ambientali di Urbino o loro
delegati;
e) un esperto nominato dalla regione Marche;
f) un esperto nominato dal comune di Recanati;
g) un esperto nominato dalla provincia di
Macerata;
h) un esponente nominato dai membri della famiglia
di Giacomo Leopardi.
Art. 4.
1. Il comitato scientifico di cui all'articolo 3, sentito
il CNSL, propone un piano di azione culturale per il periodo
2002-2012 che il consiglio direttivo dell'Ente Parco approva
entro il 31 dicembre 2002.
2. Il CNSL collabora con il comitato scientifico dell'Ente
Parco alla predisposizione del piano di azione culturale
tramite la raccolta, la selezione, lo studio, la ricerca e la
divulgazione del materiale inerente la figura e l'opera di
Giacomo Leopardi; il CNSL č retto e amministrato da un
comitato direttivo composto da un direttore e da cinque
membri, nominati dal Ministro per i beni e le attivitā
culturali, sentita la regione Marche.
Art. 5.
1. Ai fini dell'attuazione della presente legge č
autorizzata la spesa di 2.582.284 euro per ciascuno degli anni
2002, 2003 e 2004 e di 1.032.913 euro a decorrere dall'anno
2005 fino al 2012. Al relativo onere si provvede, per il
triennio 2002-2004, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.