XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2369




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' istituito l'Ente Parco culturale leopardiano, di seguito denominato "Ente Parco", con le seguenti finalitā:

                a) tutelare, recuperare e valorizzare i beni culturali, letterari, artistici, architettonici, bibliografici e archivistici, e il contesto ambientale e paesaggistico collegati alla vita e alle opere di Giacomo Leopardi;

                b) conservare e valorizzare i luoghi leopardiani attraverso la realizzazione di mostre, convegni, e ogni altro strumento idoneo al fine di garantire una conoscenza integrata delle opere di Giacomo Leopardi e del suo tempo nelle sedi scolastiche, educative e culturali;

                c) diffondere la conoscenza sulla produzione poetica di Giacomo Leopardi.

        2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.
        3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio direttivo di cui all'articolo 2 della presente legge esamina lo stato di attuazione delle iniziative previste dalla legge 20 gennaio 1992, n. 56, ed approva un programma nazionale di iniziative scientifiche, culturali ed educative, da attuare negli anni dal 2002 al 2004.
        4. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il consiglio direttivo di cui all'articolo 2 approva il piano di iniziative e di interventi dell'anno successivo per l'adempimento delle finalitā di cui al comma 1 del presente articolo.
        5. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il consiglio direttivo di cui all'articolo 2 presenta al Ministero per i beni e le attivitā culturali una relazione contenente il resoconto della gestione del contributo di cui all'articolo 5.


Art. 2.

        1. L'Ente Parco ha personalitā giuridica di diritto pubblico e sede legale nel comune di Recanati.
        2. Sono organi dell'Ente Parco:

                a) il presidente;

                b) il consiglio direttivo;

                c) il collegio dei revisori dei conti;

                d) il comitato scientifico.

        3. Il presidente č nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministri per i beni e le attivitā culturali e dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti la regione Marche ed il comune di Recanati. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente Parco, ne coordina l'attivitā ed esplica le altre funzioni ad esso delegate dal consiglio direttivo.
        4. Il consiglio direttivo č formato dal presidente e da dodici membri nominati con decreto del Ministro per i beni e le attivitā culturali, sentita la regione Marche, secondo le seguenti modalitā:

                a) tre designati dal comune di Recanati;

                b) due designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

                c) due designati dal Ministro per i beni e le attivitā culturali;

                d) uno designato dal Ministro dell'istruzione, dell'universitā e della ricerca;

                e) uno designato dalla provincia di Macerata;

                f) uno designato dalla regione Marche;

                g) due designati dai sindaci delle cittā in cui visse Giacomo Leopardi.

Art. 3.

        1. Il comitato scientifico ha compiti di proposta e di vigilanza sugli aspetti culturali e scientifici dell'attivitā dell'Ente Parco.
        2. Il comitato scientifico č formato da:

                a) il direttore del Centro nazionale di studi leopardiani (CNSL) o un suo delegato;

                b) un esperto di ciascuna universitā delle Marche;

                c) due esperti di livello internazionale in campo storico, architettonico ed ambientale, indicati dal Ministero per i beni e le attivitā culturali;

                d) i sovrintendenti ai beni storici e artistici e ai beni architettonici e ambientali di Urbino o loro delegati;

                e) un esperto nominato dalla regione Marche;

                f) un esperto nominato dal comune di Recanati;

                g) un esperto nominato dalla provincia di Macerata;

                h) un esponente nominato dai membri della famiglia di Giacomo Leopardi.


Art. 4.

        1. Il comitato scientifico di cui all'articolo 3, sentito il CNSL, propone un piano di azione culturale per il periodo 2002-2012 che il consiglio direttivo dell'Ente Parco approva entro il 31 dicembre 2002.
        2. Il CNSL collabora con il comitato scientifico dell'Ente Parco alla predisposizione del piano di azione culturale tramite la raccolta, la selezione, lo studio, la ricerca e la divulgazione del materiale inerente la figura e l'opera di Giacomo Leopardi; il CNSL č retto e amministrato da un comitato direttivo composto da un direttore e da cinque membri, nominati dal Ministro per i beni e le attivitā culturali, sentita la regione Marche.

Art. 5.

        1. Ai fini dell'attuazione della presente legge č autorizzata la spesa di 2.582.284 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 e di 1.032.913 euro a decorrere dall'anno 2005 fino al 2012. Al relativo onere si provvede, per il triennio 2002-2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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