XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2367
Onorevoli Colleghi! - L'ultimo dei Governi che si sono
avvicendati nel corso della XIII Legislatura, quello
presieduto dall'onorevole Giuliano Amato, nell'ultima riunione
del Consiglio dei ministri, tenutasi il 31 maggio 2001, quando
la maggioranza che lo reggeva era stata già sconfitta nella
consultazione elettorale, ha varato i tre nuovi testi unici in
materia di espropriazione per pubblica utilità (decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 325, recante le sole
disposizioni legislative, e decreti del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 326, recante le sole disposizioni
regolamentari, e n. 327, recante sia le disposizioni
legislative sia quelle regolamentari, al quale si fa
riferimento nella presente proposta di legge, di seguito
denominato "testo unico") tutti pubblicati nel supplemento
ordinario n. 211 alla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16
agosto 2001 (il testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 327 del 2001 è stato in seguito
rettificato con comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2001).
La nuova normativa entrerà in vigore il prossimo 30 giugno
2002, ed è stata originata dalla proposta dell'allora Ministro
dei lavori pubblici onorevole Nerio Nesi.
Tale normativa che evidentemente soggiace ancora ai miti
del vetero-marxismo, tra cui, in particolare, il concetto che
la proprietà privata è, di per sé, un furto, non soltanto
reitera, "rendendole così permanenti", le famigerate
vessatorie disposizioni in materia di indennità di
espropriazione dell'articolo 5-bis del decreto-legge n.
333 del 1992, convertito, con modificazioni dalla legge n. 359
del 1992 (Governo Amato), ed in materia di risarcimento per le
occupazioni illegittime, come modificato dall'articolo 3,
comma 65, della legge n. 662 del 1996 (Governo Prodi) -
disposizioni che pure la stessa Corte costituzionale aveva
dichiarato di ritenere costituzionalmente legittime soltanto
in quanto di carattere temporaneo e transitorio, ed emanate in
periodi di duro risanamento della finanza pubblica (sentenze
n. 283 del 1993 e n. 148 del 1999) - ma addirittura introduce
nuove disposizioni ancor più inique e rapinatrici dei diritti
dei cittadini, fino al punto di consentire (articolo 43 del
testo unico) che un postumo "atto di acquisizione" possa
sanare anche le occupazioni totalmente abusive ed arbitrarie,
come quelle effettuate in assenza della dichiarazione di
pubblica utilità dell'opera, o in base ad una dichiarazione di
pubblica utilità annullata, perché illegittima, dal giudice
amministrativo (definita dalla giurisprudenza cosiddetta
"occupazione usurpativa"), e, ancora peggio, fino al punto di
estendere (articolo 55) anche a tali fattispecie totalmente
illegali, se compiute entro il 30 settembre 1996, la
decurtazione del risarcimento ad appena il 50 per cento (per
giunta al lordo della ritenuta fiscale) del valore del
bene.
Non meno vessatorie sono le disposizioni dell'articolo 32,
comma 1, e dell'articolo 37, commi 3, 4, 5 e 6 del testo
unico, volte in sostanza a considerare non edificabili le aree
sulle quali risulti già imposto un vincolo di inedificabilità
di qualsiasi natura, consentendo così di espropriare a vile
prezzo agricolo anche le aree più centrali delle grandi città
(dotate di tutte le possibili reti infrastrutturali quali la
presenza di strade, possibilità di allacciamento alle reti
idriche, fognarie e alla distribuzione dell'energia elettrica,
servizi pubblici, eccetera), con il semplice espediente di
apporvi preventivamente, con una opportuna variante del piano
urbanistico, un vincolo di inedificabilità di qualsiasi
natura, salvo poi, una volta espropriate, realizzarvi opere
pubbliche di ingente volumetria in deroga alla normativa
urbanistica (la deroga è sempre ammessa, in base alla
legislazione vigente, quando si tratta di opere pubbliche o di
interesse pubblico).
Si deve peraltro sottolineare che tali nuove disposizioni,
ulteriormente "rapinatrici" dei diritti dei cittadini,
eccedono palesemente dai limiti della delega legislativa in
base alla quale i testi unici di cui si tratta sono stati
emanati, giacché l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50,
che aveva autorizzato il Governo all'adozione di testi unici
per determinate materie tra le quali quella, appunto,
dell'espropriazione per pubblica utilità, aveva posto il
preciso vincolo (lettera d) del comma 2 del citato
articolo 7) del semplice "coordinamento formale del testo
delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto
coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la
coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di
adeguare e semplificare il linguaggio normativo".
Più in particolare, l'articolo 32, comma 1, stabilendo che
ai fini dell'indennità di espropriazione le caratteristiche
del bene devono essere considerate "valutando l'incidenza dei
vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa",
consente appunto di espropriare ad un irrisorio prezzo
agricolo anche le aree più pregevoli e centrali delle città
con il semplice espediente di apporvi preventivamente un
vincolo di inedificabilità. Tale monstrum giuridico, che
confligge perfino con il buon senso, vulnera peraltro il
disposto della famosa sentenza della Corte costituzionale n. 5
del 30 gennaio 1980 che ha per prima sancito l'illegittimità
costituzionale delle disposizioni della legge 22 ottobre 1971,
n. 865, che commisurava al valore agricolo l'indennizzo per
l'espropriazione di aree edificabili, nonché delle pronunce n.
223 del 1983, n. 283 del 1983 e n. 231 del 1984 della stessa
Corte, sempre afferenti la riferibilità dell'indennizzo alle
concrete caratteristiche dell'immobile espropriato.
L'articolo 37, commi 3, 4, 5 e 6, disciplina
specificatamente il perverso meccanismo consentito dalla
citata disposizione di cui all'articolo 32, comma 1, giungendo
addirittura a consentirne l'operatività perfino quando il
vincolo sia rivolto alla realizzazione di interventi pubblici
di edilizia residenziale o di insediamenti produttivi.
Stabilisce espressamente che ai fini dell'indennità di
espropriazione - ed anche ai fini del risarcimento del danno
per le occupazioni illegittime in base al successivo richiamo
dell'articolo de quo effettuato nell'articolo 43, comma
6, lettera a)- si considerano edificabili soltanto le
aree nelle quali sia stata consentita la realizzazione di
edifici e manufatti di proprietà privata.
L'articolo 40 stabilisce il principio che tutte le aree
non edificabili in base al predetto criterio sono indennizzate
al solo valore agricolo, consentendo così una grave "rapina"
dei diritti dei cittadini in tutti i casi in cui si tratti di
aree, benché non edificabili, suscettibili, per la loro
posizione all'interno di un centro abitato e per altre
caratteristiche oggettive, di utilizzazioni economiche ben più
pregiate di quella agricola (si pensi, ad esempio, ad un'area
idonea alla realizzazione di parcheggi all'aperto, o di campi
da tennis, di una pista per gare automobilistiche, di teatri
tenda, eccetera).
L'articolo 43 prevede la regolarizzazione postuma dei
procedimenti espropriativi illegittimi con un "atto di
acquisizione" (strumento già di per sé molto grave) e consente
surrettiziamente, con diverse parole ed espressioni abilmente
inserite, di utilizzare tale strumento di sanatoria anche nei
casi in cui la dichiarazione di pubblica utilità manchi del
tutto o sia stata annullata dal giudice amministrativo (si
veda, al riguardo la relazione all'articolo 55).
L'articolo 55 non soltanto rende permanente la pesante
decurtazione dei risarcimenti al 50 per cento del valore di
mercato del bene per le occupazioni illegittime avvenute entro
il 30 settembre 1996, introdotta dall'articolo 3, comma 65,
della legge n. 662 del 1996 (che, come già accennato, la Corte
costituzionale con la sentenza n. 148 del 1999 aveva ritenuto
legittima solo in quanto di carattere temporaneo, giacché
emanata in periodi di duro risanamento della finanza
pubblica), ma la aggrava ulteriormente con il surrettizio
inserimento delle parole "o dichiarativo della pubblica
utilità", che hanno l'effetto di estendere l'applicabilità
della norma anche nei casi in cui la dichiarazione di pubblica
utilità manchi del tutto o sia stata annullata dal giudice
amministrativo.
Sono quindi assoggettati a tale norma anche coloro i quali
hanno intrapreso un giudizio di risarcimento per danni (come
nella maggior parte dei casi). E' infatti previsto (articolo
55, comma 2) che la citata disposizione si applica anche "ai
giudizi pendenti alla data del 1^ gennaio 1997", con il che si
determina che coloro i quali attendono, verosimilmente da
lustri, la definizione della causa vedranno inevitabilmente e
improvvisamente vanificata ogni loro aspettativa di equo
indennizzo e di ristoro dei danni subiti.
Si tenga presente che la fattispecie in questione, cui le
surrettizie estensioni degli articoli 43 e 55 fanno
riferimento (definita "occupazione usurpativa" dalla Corte di
cassazione; si veda, tra le tante, la sentenza n. 1814 del 18
febbraio 2000), è quella contraddistinta dal livello più
elevato di illegalità realizzabile da una pubblica
amministrazione, perché in tali casi manca ab origine la
dichiarazione di pubblica utilità, ovvero questa è stata
annullata dal giudice amministrativo), e che finora - sulla
base della costante giurisprudenza (tra altre: Cassazione
sezioni unite, n. 1907 del 4 marzo 1997; Cassazione n. 6515
del 16 luglio 1997; Cassazione n. 7998 del 26 agosto 1997;
Cassazione sezioni unite n. 460 del 19 marzo 1999) la stessa
ha sempre dato diritto ad un integrale risarcimento.
E' il caso, in altri termini, in cui la pubblica
amministrazione si è arbitrariamente appropriata - senza
rispettare alcuna procedura prevista dalla legge e senza
emanare nessuno degli atti o dei provvedimenti legalmente
previsti a garanzia del proprietario dell'area - di un suolo
fabbricabile, procedendo - in via di fatto - all'occupazione e
alla trasformazione abusiva del suo immobile.
Per ulteriormente esemplificare, è questo anche il caso in
cui la pubblica amministrazione ha proceduto allo spoglio
forzoso di un cittadino da un'area di proprietà dello stesso,
privandolo coercitivamente del relativo possesso (perfino,
nella maggior parte dei casi, senza nemmeno mai provvedere ad
effettuargli alcuna notifica), in assenza del presupposto e
dello strumento cardine previsto dalle leggi sull'istituto
espropriativo che è rappresentato dalla dichiarazione di
pubblica utilità.
Si consideri infatti che la costante giurisprudenza
ritiene che "il presupposto indefettibile" di ogni procedura
espropriativa "è l'esistenza di una valida dichiarazione di
pubblica utilità, quale atto che accertando e valutando
l'interesse pubblico perseguito con la procedura
espropriativa, configura il comportamento dell'ente
espropriante come esplicazione di potestà amministrativa e
conferisce all'opera effettiva natura pubblica. In difetto di
tale presupposto viene a mancare qualsiasi collegamento tra un
interesse pubblico (non accertato e nemmeno valutato) e
l'opera realizzata che non può pertanto definirsi pubblica, se
non nel più ristretto significato che é riconducibile
all'attività posta in essere da un soggetto non privato, il
quale tuttavia non attua alcuna pubblica potestà: ne deriva
che la sua condotta si traduce in una attività meramente
materiale e lesiva del diritto dominicale, con i connotati
dell'illecito permanente (...) viene meno alla radice,
infatti, qualsiasi potere di incidere, nell'esercizio di una
potestà pubblica, nel diritto di proprietà (...)" (tra le
tante: Cassazione civile n. 6515 del 16 luglio 1997).
Va inoltre precisato che sempre, anche nella
giurisprudenza meno recente (Cassazione sezioni unite, n. 2435
del 1984), si è univocamente ritenuto che la dichiarazione di
pubblica utilità costituisce "la guarentigia prima e
fondamentale del cittadino, e la pietra angolare su cui deve
poggiare, per legge, l'espropriazione per pubblico
interesse".
Sono dunque ricomprese tra tali fattispecie tutte le
variegate ipotesi di prevaricazione dei diritti dei cittadini,
che, nell'ordinaria disciplina del regolamento dei rapporti,
vengono sanzionate anche penalmente per via della loro
intrinseca gravità, se realizzate da un qualsiasi soggetto
privato, mentre nell'ingiustificata ottica del testo unico
vengono brutalmente ed immotivatamente (a meno di non voler
riconoscere dignità di motivazione a ragioni d'inaccettabile
bottega) legittimate; unitamente peraltro all'apodittica
cancellazione del ricordato, univoco e consolidato
insegnamento giurisprudenziale della Corte di cassazione,
oltre che degli stessi princìpi di certezza del diritto e di
legalità dell'azione amministrativa.
In definitiva, tutte le norme poste a garanzia del
cittadino, o le statuizioni giurisdizionali riferentesi a
occupazioni illegittime avvenute fino alla data del 30
settembre 1996, sono destinate a divenire - in seguito
all'introduzione degli articoli 43 e 55 del testo unico -
semplice "carta straccia", vuote enunciazioni prive di alcun
valore concreto per il soggetto leso dal comportamento
illegittimo della pubblica amministrazione, che, grazie a
questa sanatoria (o "colpo di spugna" che dir si voglia),
viene esentata - con effetto retroattivo - dal rispetto di
qualsiasi legge o sentenza.
Si tratta, peraltro, dell'unico caso nel panorama
giuridico europeo occidentale, giacché negli altri Paesi
(Francia, Germania, Gran Bretagna, eccetera) è invece
affermato il criterio dell'indennizzabilità secondo il valore
effettivo in libero mercato sia per le espropriazioni regolari
(quelle secundum legem), e ove, a maggior ragione, non è
neppure ipotizzabile addirittura una decurtazione dei
risarcimenti per le occupazioni affette da una assoluta
illegittimità come quelle di cui qui si discute.
Giova, in tale contesto, ricordare l'evidente contrasto
delle norme in discussione con l'articolo 1, primo paragrafo,
del Protocollo della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma
il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge n. 848 del
1955, il quale stabilisce che "Ogni persona fisica o giuridica
ha diritto al rispetto dei propri beni. Nessuno può essere
privato della sua proprietà se non per motivo di utilità
pubblica e con l'osservanza delle condizioni previste dalla
legge e dai princìpi generali di diritto internazionale".
Infatti, proprio con riferimento al cosiddetto "istituto
della occupazione illegittima o appropriativa" - fattispecie
peraltro meno grave di quella in oggetto definita "occupazione
usurpativa", in cui addirittura manca la dichiarazione di
pubblica utilità - elaborato dalla giurisprudenza della Corte
di cassazione e per il quale, in assenza di valido decreto di
espropriazione, una volta realizzata l'opera dichiarata di
pubblica utilità l'amministrazione acquisisce la proprietà del
suolo, il nostro Paese è stato già ripetutamente condannato,
per violazione dei diritti umani, dalla Corte europea dei
diritti dell'uomo (Zubani contro Italia, sentenza del 16
giugno 1999; Carbonara e Ventura contro Italia, sentenza del
30 maggio 2000; Belvedere Alberghiera Srl contro Italia,
sentenza del 30 maggio 2000).
Più in particolare la Corte di Strasburgo ha ritenuto che
sussista la violazione del citato articolo 1 del Protocollo
della Convenzione perfino nel caso in cui lo Stato offra un
risarcimento integrale alla vittima dell'acquisizione
coattiva, appunto in considerazione del contrasto della
mutevole e vessatoria legislazione italiana in materia con i
diritti fondamentali dell'uomo fissati nella Convenzione
stessa.
E' di intuibile comprensione che le disposizioni del testo
unico in esame, che non solo reiterano e rendono permanente la
decurtazione dei risarcimenti a circa la metà del valore
effettivo del bene illecitamente acquisito, ma addirittura
estendono l'applicabilità di tale decurtazione anche ai casi
di illegalità più totale ed assoluta, quando cioè manchi una
valida dichiarazione di pubblica utilità, ovvero quando questa
sia stata annullata perché illegittima dal giudice
amministrativo, non potranno non fare collezionare - a maggior
ragione - al nostro Paese, che pure una volta amava
considerarsi la "culla del diritto", ulteriori, severe
condanne per violazione dei diritti umani.
Incidentalmente si rileva che è certamente di modestissima
incisività il potenziale, futuro risparmio prodotto da questa
iniqua disposizione rispetto agli obiettivi di contenimento
della spesa pubblica; stante anche la verosimile limitatezza
dei casi in esame.
L'articolo 35 prevede che tutte le somme percepite a
titolo di indennità di esproprio, di cessione volontaria o di
risarcimento del danno a causa di procedure illegittime (che
come si è visto sono notevolmente inferiori all'effettivo
valore di mercato del bene) sono assoggettate ad una ritenuta
fiscale del 20 per cento.
Questa norma - peraltro non nuova, essendo stata
introdotta dall'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n.
413, (quando però l'esproprio veniva indennizzato a prezzi di
mercato, come risulta dalla relazione al disegno di legge che
ravvisava proprio in ciò la ratio legis: si veda la
relazione al disegno di legge atto Camera n. 3005 del 30
settembre 1991 nella parte dedicata alla manovra di politica
tributaria per il 1992-1994) è profondamente ingiusta e
irrazionale, atteso anche che sono venuti meno i presupposti,
anche sotto il profilo della misura del risarcimento, sui
quali l'esigenza della tassazione si riteneva fondata.
In particolare, nella dizione della norma si fa
riferimento all'articolo 81, comma 1, lettera b), ultima
parte, del testo unico di cui al decreto Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (che aveva sottoposto a
tassazione le plusvalenze conseguite a seguito di
lottizzazione e di vendita di terreni) e si equipara del tutto
apoditticamente tale fattispecie anche alle ipotesi di
trasferimenti di proprietà nell'ambito di un procedimento
espropriativo, fingendo però di dimenticare che ormai le
relative indennità o risarcimenti sono più che dimezzati -
essendo corrispondenti circa alla metà - rispetto al valore di
mercato dell'immobile!
In definitiva si equiparano tali somme - che nella realtà
costituiscono il semplice ristoro del pregiudizio patrimoniale
subìto dal cittadino vittima del procedimento espropriativo -
addirittura ai proventi di operazioni speculative.
In tale contesto risulta anche vagamente ironico il
richiamo alle plusvalenze di cui all'articolo 81 del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986, atteso che nel caso di specie trattasi non di
un reddito, ma solamente di una parziale (e dimezzata)
reintegrazione patrimoniale.
Si tratta quindi di una paradossale malvagità
legislativa.
Tra l'altro, mentre la cessione a titolo oneroso di
terreni derivanti dalla lottizzazione di suoli edificatori è
un atto implicante una evidente autonomia negoziale, nella
fattispecie espropriativa è assente ogni elemento volitivo:
nel senso che il trasferimento avviene solo per effetto di
atto autoritativo e coattivo della pubblica amministrazione, e
quindi contro la volontà del proprietario del bene
assoggettato ad espropriazione.
Non si comprende poi, in questo ultimo caso, quale possa
mai essere l'intento speculativo, che invece può
caratterizzare gli atti negoziali di trasferimento
immobiliare, stante la corresponsione di una somma pari alla
metà del valore del bene.
L'articolo 42, comma 2, peraltro, con disposizione
palesemente demagogica e foriera di ingenti sperperi di denaro
pubblico, concede al fittavolo, mezzadro o compartecipante
presente nel terreno agricolo espropriato anche da soltanto un
anno prima della dichiarazione di pubblica utilità, una
indennità aggiuntiva "pari a quella spettante al
proprietario". Il che significa, se si tratta di un'azienda
agraria tecnicamente organizzata e, tanto più, se vi sono
edifici e manufatti agricoli di gran valore, che l'intero
valore dell'eventuale azienda tecnicamente organizzata, ivi
compreso il valore degli edifici e dei manufatti (che, come
può accadere, può ammontare ad un importo di diversi milioni
di euro), deve essere pagato due volte: oltre che, com'è
giusto, al proprietario, una seconda volta, per intero, al
fittavolo, colono o compartecipante. Mentre sembra evidente
che le pur giuste e condivisibili esigenze di tutela sociale
del lavoratore agricolo giustificano, al più, il pagamento in
suo favore di una somma corrispondente al valore agricolo
medio del solo terreno, escluso quindi il valore degli edifici
e dei manufatti.
Per concludere, con un paradosso potrebbe dunque
affermarsi che in un Paese di princìpi effettivamente liberali
e basato su una economia di reale mercato, possono esistere
solamente due tipi di proprietà: quella conseguita
legittimamente e sottoposta ad equa imposizione fiscale, e
quella ottenuta in modo illecito con i proventi di più o meno
gravi reati.
Se quindi è certamente corretto ed equo che questo secondo
tipo di proprietà sia severamente sanzionato dall'ordinamento
giuridico, anche con la sua totale confisca, è evidente invece
che il primo debba essere rigorosamente salvaguardato in un
sistema legislativo inserito nell'ambito di un contesto di
valori europei, nei quali si afferma di volersi riconoscere -
talvolta infondatamente, come nella fattispecie che ci occupa
- con sentimento di incondizionata e completa appartenenza.
Ne discende che, se e quando sia effettivamente necessario
ed indispensabile procedere ad una espropriazione per
realizzare un'opera di pubblica utilità, debbano essere
equamente previsti un indennizzo pari al valore di mercato del
bene e il relativo immediato pagamento: tanto più nelle
ipotesi di ablazioni totalmente illegittime.
Diversamente il soggetto passivo di un siffatto
procedimento, non soltanto sopporta il sacrificio di essere
forzosamente privato del suo bene, ma deve anche subire la
sostanziale "confisca" di quella parte, prevalente, del valore
del bene che non gli viene indennizzata.
Sicché, in definitiva, il costo della realizzazione
dell'opera pubblica non viene attribuito, come equamente
dovrebbe essere stabilito, a carico dell'intera collettività
dei contribuenti ma in prevalenza risulta imputato - del tutto
arbitrariamente - a carico del malcapitato cittadino
assoggettato all'esproprio.
Molte altre sono le norme discutibili e vessatorie
contenute nel testo unico che ne rendono opportuna una più
ampia e completa riscrittura, in aderenza ai princìpi dello
Stato liberale.
Ma particolarmente urgente ed indilazionabile, Onorevoli
Colleghi, ci pare la correzione delle specifiche disposizioni
sopra elencate, che riducono la legislazione in materia di
espropriazione per pubblica utilità ad un livello di barbarie
giuridica che non può essere tollerato, neppure per un solo
giorno, in un Paese che voglia definirsi "civile".
Onorevoli colleghi, facciamo appello alla vostra
sensibilità per i diritti fondamentali dei cittadini ed al
vostro senso della giustizia per cancellare dal nostro
ordinamento giuridico almeno queste più gravi ed intollerabili
storture, ancor prima che, alla data del 30 giugno 2002,
possano entrare in vigore!