XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2367




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al comma 1 dell'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, di seguito denominato "testo unico", le parole: "valutando l'incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa e" sono soppresse.
        2. L'articolo 35 del testo unico è sostituito dal seguente:

        "Art. 35. (L) - (Regime fiscale) - 1. Tutte le somme percepite a titolo di indennità o di corrispettivi per cessione volontaria o di risarcimenti a seguito di procedimenti espropriativi legittimi o illegittimi o di occupazioni senza titolo, nonché a titolo di rivalutazione ed interessi sugli importi di dette indennità, corrispettivi e risarcimenti, non costituendo reddito ma esclusivamente ristoro del pregiudizio patrimoniale subìto, sono totalmente esenti da qualsiasi imposizione fiscale, diretta o indiretta di qualunque carattere o natura".

        3. I commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 37 del testo unico sono abrogati.
        4. Il comma 1 dell'articolo 40 del testo unico è sostituito dal seguente:

        "1. Nel caso di esproprio di un'area non edificabile, l'indennità è determinata in misura pari al valore effettivo del bene, secondo le sue oggettive possibilità di utilizzazione economica (L)".

        5. Il comma 2 dell'articolo 40 del testo unico è sostituito dal seguente:

        "2. Qualora si tratti di area avente utilizzabilità soltanto agricola, l'indennità è determinata in misura i pari all'effettivo valore agricolo, anche in relazione all'eventuale esercizio di azienda agricola tecnicamente organizzata, tenendo conto delle colture effettivamente praticate o praticabili sul fondo e del valore degli edifici e dei manufatti edilizi legittimamente realizzati sul fondo, nonché dell'eventuale maggior valore derivante al fondo dagli ulteriori edifici e manufatti legittimamente realizzabili. Se l'area non è effettivamente coltivata l'indennità è commisurata al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura prevalente nella zona ed al valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati, nonché all'eventuale maggior valore derivante al fondo dagli ulteriori edifici e manufatti legittimamente realizzabili (L)".

        6. Il comma 3 dell'articolo 40 del testo unico è abrogato.
        7. Al comma 2 dell'articolo 42 del testo unico le parole: "pari a quella spettante al proprietario" sono sostituite dalle seguenti: "pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato nella o nelle annate agrarie immediatamente precedenti la data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità".
        8. Al comma 1 dell'articolo 43 del testo unico le parole: "o dichiarativo della pubblica utilità" sono soppresse.
        9. Al comma 2, lettera a), dell'articolo 43 del testo unico le parole: "l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o" sono soppresse.
        10. Al comma 3 dell'articolo 43 del testo unico le parole: "Qualora sia impugnato uno dei provvedimenti indicati nei commi 1 e 2 ovvero sia esercitata una azione volta alla restituzione di un bene utilizzato per scopi di interesse pubblico" sono sostituite dalle seguenti: "Qualora sia impugnato un decreto di espropriazione ovvero sia esercitata una azione volta alla restituzione di un bene utilizzato, in assenza del decreto di esproprio, per un'opera dichiarata di pubblica utilità".
        11. Al comma 6, lettera a), dell'articolo 43 del testo unico le parole: "per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7" sono sostituite dalle seguenti: "per le opere dichiarate di pubblica utilità".
        12. Al comma 6, lettera b), dell'articolo 43 del testo unico le parole: ", a decorrere dal giorno in cui il terreno sia stato occupato senza titolo" sono sostituite dalle seguenti: "e della rivalutazione monetaria, a decorrere dalla data di ultimazione delle opere dichiarate di pubblica utilità, senza pregiudizio del diritto all'indennità di occupazione temporanea o al risarcimento del danno per gli eventuali periodi di occupazione legittima o illegittima anteriori alla data di ultimazione delle opere".
        13. L'articolo 55 del testo unico è sostituito dal seguente:

        "Art. 55. (L) - (Occupazioni senza titolo, anteriori al 30 settembre 1996) - 1. Nel caso di utilizzazione entro la data del 30 settembre 1996 di un'area edificabile per opere dichiarate di pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace decreto di esproprio, ovvero quando il decreto di esproprio emanato entro la data del 30 settembre 1996 sia stato annullato anche successivamente alla stessa data, si applicano le disposizioni dell'articolo 43".

        14. Dopo l'articolo 57 del testo unico è inserito il seguente:

        "Art. 57-bis. (L) - (Applicabilità delle norme sulle indennità e sui risarcimenti). - 1. Le disposizioni del presente testo unico in materia di indennità di espropriazione ed in materia di risarcimento del danno, nonché quelle concernenti il relativo regime fiscale, si applicano anche ai procedimenti ed alle fattispecie anteriori alla data di entrata in vigore del medesimo testo unico, ancorché vi sia giudizio pendente, escluse soltanto le questioni già definite con sentenza passata in giudicato".



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