XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2367
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al comma 1 dell'articolo 32 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, di seguito
denominato "testo unico", le parole: "valutando l'incidenza
dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura
espropriativa e" sono soppresse.
2. L'articolo 35 del testo unico è sostituito dal
seguente:
"Art. 35. (L) - (Regime fiscale) - 1. Tutte le somme
percepite a titolo di indennità o di corrispettivi per
cessione volontaria o di risarcimenti a seguito di
procedimenti espropriativi legittimi o illegittimi o di
occupazioni senza titolo, nonché a titolo di rivalutazione ed
interessi sugli importi di dette indennità, corrispettivi e
risarcimenti, non costituendo reddito ma esclusivamente
ristoro del pregiudizio patrimoniale subìto, sono totalmente
esenti da qualsiasi imposizione fiscale, diretta o indiretta
di qualunque carattere o natura".
3. I commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 37 del testo unico
sono abrogati.
4. Il comma 1 dell'articolo 40 del testo unico è
sostituito dal seguente:
"1. Nel caso di esproprio di un'area non
edificabile, l'indennità è determinata in misura pari al
valore effettivo del bene, secondo le sue oggettive
possibilità di utilizzazione economica (L)".
5. Il comma 2 dell'articolo 40 del testo unico è
sostituito dal seguente:
"2. Qualora si tratti di area avente utilizzabilità
soltanto agricola, l'indennità è determinata in misura i pari
all'effettivo valore agricolo, anche in relazione
all'eventuale esercizio di azienda agricola tecnicamente
organizzata, tenendo conto delle colture effettivamente
praticate o praticabili sul fondo e del valore degli edifici e
dei manufatti edilizi legittimamente realizzati sul fondo,
nonché dell'eventuale maggior valore derivante al fondo dagli
ulteriori edifici e manufatti legittimamente realizzabili. Se
l'area non è effettivamente coltivata l'indennità è
commisurata al valore agricolo medio corrispondente al tipo di
coltura prevalente nella zona ed al valore dei manufatti
edilizi legittimamente realizzati, nonché all'eventuale
maggior valore derivante al fondo dagli ulteriori edifici e
manufatti legittimamente realizzabili (L)".
6. Il comma 3 dell'articolo 40 del testo unico è
abrogato.
7. Al comma 2 dell'articolo 42 del testo unico le parole:
"pari a quella spettante al proprietario" sono sostituite
dalle seguenti: "pari al valore agricolo medio corrispondente
al tipo di coltura effettivamente praticato nella o nelle
annate agrarie immediatamente precedenti la data in cui vi è
stata la dichiarazione di pubblica utilità".
8. Al comma 1 dell'articolo 43 del testo unico le parole:
"o dichiarativo della pubblica utilità" sono soppresse.
9. Al comma 2, lettera a), dell'articolo 43 del
testo unico le parole: "l'atto da cui sia sorto il vincolo
preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la
pubblica utilità di un'opera o" sono soppresse.
10. Al comma 3 dell'articolo 43 del testo unico le parole:
"Qualora sia impugnato uno dei provvedimenti indicati nei
commi 1 e 2 ovvero sia esercitata una azione volta alla
restituzione di un bene utilizzato per scopi di interesse
pubblico" sono sostituite dalle seguenti: "Qualora sia
impugnato un decreto di espropriazione ovvero sia esercitata
una azione volta alla restituzione di un bene utilizzato, in
assenza del decreto di esproprio, per un'opera dichiarata di
pubblica utilità".
11. Al comma 6, lettera a), dell'articolo 43 del
testo unico le parole: "per scopi di pubblica utilità e, se
l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base
delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7"
sono sostituite dalle seguenti: "per le opere dichiarate di
pubblica utilità".
12. Al comma 6, lettera b), dell'articolo 43 del
testo unico le parole: ", a decorrere dal giorno in cui il
terreno sia stato occupato senza titolo" sono sostituite dalle
seguenti: "e della rivalutazione monetaria, a decorrere dalla
data di ultimazione delle opere dichiarate di pubblica
utilità, senza pregiudizio del diritto all'indennità di
occupazione temporanea o al risarcimento del danno per gli
eventuali periodi di occupazione legittima o illegittima
anteriori alla data di ultimazione delle opere".
13. L'articolo 55 del testo unico è sostituito dal
seguente:
"Art. 55. (L) - (Occupazioni senza titolo, anteriori al
30 settembre 1996) - 1. Nel caso di utilizzazione entro la
data del 30 settembre 1996 di un'area edificabile per opere
dichiarate di pubblica utilità, in assenza del valido ed
efficace decreto di esproprio, ovvero quando il decreto di
esproprio emanato entro la data del 30 settembre 1996 sia
stato annullato anche successivamente alla stessa data, si
applicano le disposizioni dell'articolo 43".
14. Dopo l'articolo 57 del testo unico è inserito il
seguente:
"Art. 57-bis. (L) - (Applicabilità delle norme
sulle indennità e sui risarcimenti). - 1. Le disposizioni
del presente testo unico in materia di indennità di
espropriazione ed in materia di risarcimento del danno, nonché
quelle concernenti il relativo regime fiscale, si applicano
anche ai procedimenti ed alle fattispecie anteriori alla data
di entrata in vigore del medesimo testo unico, ancorché vi sia
giudizio pendente, escluse soltanto le questioni già definite
con sentenza passata in giudicato".