XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2359




        Onorevoli Colleghi! - Oramai da molti anni il fenomeno della prostituzione ha assunto condizioni e dimensioni drammatiche in quanto collegato al fenomeno del traffico di persone, quale nuova forma di riduzione in schiavitù nonché fonte di proventi economici illeciti. L'espansione del fenomeno della prostituzione ha di fronte, accanto a donne che si prostituiscono per libera scelta, una stragrande maggioranza di giovani donne e addirittura in certi casi di bambine per lo più provenienti da Paesi africani o comunque da Paesi meno sviluppati economicamente, quali la vicina Albania e la Russia, legate ad organizzazioni criminali che le sfruttano.
        Si tratta di ragazze, introdotte molto spesso clandestinamente nel nostro Paese, con l'illusione di un lavoro per ritrovarsi, poi, ad essere sottoposte ad uno status di vera e propria schiavitù e costrette all'esercizio della prostituzione con gravi violazioni dei loro diritti e forti limitazioni della loro libertà personale. Sono quindi le condizioni di indigenza che spesso consentono il perpetrarsi di situazioni di evidente illegalità, prive di qualsiasi forma di regolamentazione.
        A tale scopo appare quindi opportuno introdurre una regolamentazione dell'esercizio della prostituzione che, lungi dal prefigurarla sempre e comunque come attività illecita, ne consenta soprattutto una qualche forma di controllo da parte della pubblica autorità. E' inoltre necessario apprestare interventi di carattere sanitario e preventivo in funzione di tutela della salute pubblica. Al contempo è necessario combattere alcuni aspetti preoccupanti del fenomeno, che sono legati alla ostentazione oscena lungo le nostre strade e che portano alle proteste della società civile, sempre più esasperata dal degrado ambientale ed esposta ai pericoli derivanti dallo sfruttamento della prostituzione da parte della criminalità organizzata. Conseguentemente gli interventi della legge dovrebbero essere finalizzati soprattutto alla tutela della sicurezza pubblica, della salute pubblica e alla salvaguardia della moralità pubblica.
        La presente proposta di legge, dopo aver vietato l'esercizio della prostituzione in luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico, ne consente l'esercizio solo in abitazioni private, in comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, previa autorizzazione del questore competente per territorio. Naturalmente, prima del rilascio della suddetta autorizzazione, si dovrà accertare che nell'edificio non vi siano abitazioni private per evitare sgradite convivenze con i privati cittadini, e che la persona richiedente sia in possesso di un certificato che attesti l'assenza di malattie sessualmente trasmissibili. Si prevede anche la tenuta di un registro che, lungi dal voler rappresentare una schedatura, rappresenta una forma di monitoraggio, soprattutto in relazione alle condizioni igienico-sanitarie delle prostitute.
        Per quanto concerne le sanzioni, è prevista una semplice ammenda per colpire sia l'esercizio della prostituzione che il ricorso ad essa da parte di un cliente in luogo pubblico o aperto al pubblico, in deroga al divieto previsto dall'articolo 1, comma 1. In tale ottica, quindi, il reato degrada a semplice contravvenzione punita con pena pecuniaria. Nella stessa sanzione incorre anche colui che esercita la prostituzione nella abitazione privata, senza avere ottenuto il rilascio dell'autorizzazione da parte del questore. Nel caso in cui le suddette infrazioni siano commesse da un cittadino extracomunitario, è prevista la revoca del suo permesso di soggiorno. In tema di prostituzione minorile, ferme restando le pene previste oggi dal codice penale, è aumentata la pena pecuniaria nei confronti di colui che compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici ed i sedici anni. Sono aumentate le pene anche in caso di associazione a delinquere avente lo scopo di commettere più delitti di reclutamento, induzione, agevolazione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.
        In ragione del principio sancito nell'articolo 1, in base al quale è consentito l'esercizio della prostituzione nelle abitazioni private, ne discende che non sono più punite le case di tolleranza. E' quanto sancito nell'articolo 6, dove si stabilisce che non costituisce più reato l'esercizio della prostituzione da parte di chi utilizza le dimore private previste dall'articolo 1 e delle quali ha la legittima disponibilità, in comune con non più di tre soggetti dediti alla stessa attività, ed insieme dispone di beni mobili, immobili e di servizi in comune; così come non costituisce reato l'ospitalità offerta, senza fini di lucro da parte di chi esercita direttamente la prostituzione nella propria dimora, ad altra persona dedita alla medesima attività.
        Molto importante è anche il capo II della proposta di legge, dove sono previsti interventi a carattere preventivo e sanitario, quali le visite di controllo da parte delle aziende sanitarie locali su richiesta delle persone che esercitano l'attività di prostituzione, l'obbligo di accertamento sanitario ogni sei mesi e l'obbligo di interrompere l'esercizio dell'attività nel caso siano accertate patologie sessualmente trasmissibili. Il presidente del tribunale ha inoltre la possibilità di disporre accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori nei confronti di persone per le quali sussista il fondato motivo di ritenere che siano abitualmente dedite all'esercizio della prostituzione, rispettando tuttavia il dettato costituzionale, la dignità della persona ed i suoi diritti civili, compresa la libertà di scelta del medico e del luogo di cura.
        Poteri importanti sono attribuiti anche alle regioni, alle quali è affidato il compito di disciplinare i progetti e le misure di sostegno a favore delle persone che manifestano la volontà di cessare dall'attività della prostituzione. In particolare le regioni saranno chiamate a sostenere tali persone per tutto ciò che riguarda il recupero sociale, l'istruzione, la formazione professionale, l'inserimento nel mondo del lavoro; ad assicurare loro il sostegno economico, sociale e psicologico onde evitare ricadute nel mondo che si sono appena lasciate alle spalle.
        Per quanto concerne la disposizione fiscale di cui all'articolo 11, la formulazione proposta, nonostante si comprenda la difficoltà di sottoporre a tassazione l'esercizio della prostituzione che, per quanto regolamentato, non è così facilmente assimilabile ad una qualunque attività di lavoro autonomo, pare essere la più rispondente tanto alla salvaguardia della privacy quanto al rispetto di criteri di equità sociale che non possono essere ignorati.
        Si prevede, infine, una relazione annuale da presentare al Parlamento da parte del Ministro dell'interno, di intesa con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per le pari opportunità e della salute, al fine di illustrare sia l'andamento del fenomeno della prostituzione nell'arco dell'anno precedente sia lo stato di attuazione della legge.




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