XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2359
Onorevoli Colleghi! - Oramai da molti anni il fenomeno
della prostituzione ha assunto condizioni e dimensioni
drammatiche in quanto collegato al fenomeno del traffico di
persone, quale nuova forma di riduzione in schiavitù nonché
fonte di proventi economici illeciti. L'espansione del
fenomeno della prostituzione ha di fronte, accanto a donne che
si prostituiscono per libera scelta, una stragrande
maggioranza di giovani donne e addirittura in certi casi di
bambine per lo più provenienti da Paesi africani o comunque da
Paesi meno sviluppati economicamente, quali la vicina Albania
e la Russia, legate ad organizzazioni criminali che le
sfruttano.
Si tratta di ragazze, introdotte molto spesso
clandestinamente nel nostro Paese, con l'illusione di un
lavoro per ritrovarsi, poi, ad essere sottoposte ad uno
status di vera e propria schiavitù e costrette
all'esercizio della prostituzione con gravi violazioni dei
loro diritti e forti limitazioni della loro libertà personale.
Sono quindi le condizioni di indigenza che spesso consentono
il perpetrarsi di situazioni di evidente illegalità, prive di
qualsiasi forma di regolamentazione.
A tale scopo appare quindi opportuno introdurre una
regolamentazione dell'esercizio della prostituzione che, lungi
dal prefigurarla sempre e comunque come attività illecita, ne
consenta soprattutto una qualche forma di controllo da parte
della pubblica autorità. E' inoltre necessario apprestare
interventi di carattere sanitario e preventivo in funzione di
tutela della salute pubblica. Al contempo è necessario
combattere alcuni aspetti preoccupanti del fenomeno, che sono
legati alla ostentazione oscena lungo le nostre strade e che
portano alle proteste della società civile, sempre più
esasperata dal degrado ambientale ed esposta ai pericoli
derivanti dallo sfruttamento della prostituzione da parte
della criminalità organizzata. Conseguentemente gli interventi
della legge dovrebbero essere finalizzati soprattutto alla
tutela della sicurezza pubblica, della salute pubblica e alla
salvaguardia della moralità pubblica.
La presente proposta di legge, dopo aver vietato
l'esercizio della prostituzione in luoghi pubblici o comunque
aperti al pubblico, ne consente l'esercizio solo in abitazioni
private, in comuni con popolazione superiore ai 10.000
abitanti, previa autorizzazione del questore competente per
territorio. Naturalmente, prima del rilascio della suddetta
autorizzazione, si dovrà accertare che nell'edificio non vi
siano abitazioni private per evitare sgradite convivenze con i
privati cittadini, e che la persona richiedente sia in
possesso di un certificato che attesti l'assenza di malattie
sessualmente trasmissibili. Si prevede anche la tenuta di un
registro che, lungi dal voler rappresentare una schedatura,
rappresenta una forma di monitoraggio, soprattutto in
relazione alle condizioni igienico-sanitarie delle
prostitute.
Per quanto concerne le sanzioni, è prevista una semplice
ammenda per colpire sia l'esercizio della prostituzione che il
ricorso ad essa da parte di un cliente in luogo pubblico o
aperto al pubblico, in deroga al divieto previsto
dall'articolo 1, comma 1. In tale ottica, quindi, il reato
degrada a semplice contravvenzione punita con pena pecuniaria.
Nella stessa sanzione incorre anche colui che esercita la
prostituzione nella abitazione privata, senza avere ottenuto
il rilascio dell'autorizzazione da parte del questore. Nel
caso in cui le suddette infrazioni siano commesse da un
cittadino extracomunitario, è prevista la revoca del suo
permesso di soggiorno. In tema di prostituzione minorile,
ferme restando le pene previste oggi dal codice penale, è
aumentata la pena pecuniaria nei confronti di colui che compie
atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici
ed i sedici anni. Sono aumentate le pene anche in caso di
associazione a delinquere avente lo scopo di commettere più
delitti di reclutamento, induzione, agevolazione,
favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.
In ragione del principio sancito nell'articolo 1, in base
al quale è consentito l'esercizio della prostituzione nelle
abitazioni private, ne discende che non sono più punite le
case di tolleranza. E' quanto sancito nell'articolo 6, dove si
stabilisce che non costituisce più reato l'esercizio della
prostituzione da parte di chi utilizza le dimore private
previste dall'articolo 1 e delle quali ha la legittima
disponibilità, in comune con non più di tre soggetti dediti
alla stessa attività, ed insieme dispone di beni mobili,
immobili e di servizi in comune; così come non costituisce
reato l'ospitalità offerta, senza fini di lucro da parte di
chi esercita direttamente la prostituzione nella propria
dimora, ad altra persona dedita alla medesima attività.
Molto importante è anche il capo II della proposta di
legge, dove sono previsti interventi a carattere preventivo e
sanitario, quali le visite di controllo da parte delle aziende
sanitarie locali su richiesta delle persone che esercitano
l'attività di prostituzione, l'obbligo di accertamento
sanitario ogni sei mesi e l'obbligo di interrompere
l'esercizio dell'attività nel caso siano accertate patologie
sessualmente trasmissibili. Il presidente del tribunale ha
inoltre la possibilità di disporre accertamenti e trattamenti
sanitari obbligatori nei confronti di persone per le quali
sussista il fondato motivo di ritenere che siano abitualmente
dedite all'esercizio della prostituzione, rispettando tuttavia
il dettato costituzionale, la dignità della persona ed i suoi
diritti civili, compresa la libertà di scelta del medico e del
luogo di cura.
Poteri importanti sono attribuiti anche alle regioni, alle
quali è affidato il compito di disciplinare i progetti e le
misure di sostegno a favore delle persone che manifestano la
volontà di cessare dall'attività della prostituzione. In
particolare le regioni saranno chiamate a sostenere tali
persone per tutto ciò che riguarda il recupero sociale,
l'istruzione, la formazione professionale, l'inserimento nel
mondo del lavoro; ad assicurare loro il sostegno economico,
sociale e psicologico onde evitare ricadute nel mondo che si
sono appena lasciate alle spalle.
Per quanto concerne la disposizione fiscale di cui
all'articolo 11, la formulazione proposta, nonostante si
comprenda la difficoltà di sottoporre a tassazione l'esercizio
della prostituzione che, per quanto regolamentato, non è così
facilmente assimilabile ad una qualunque attività di lavoro
autonomo, pare essere la più rispondente tanto alla
salvaguardia della privacy quanto al rispetto di criteri
di equità sociale che non possono essere ignorati.
Si prevede, infine, una relazione annuale da presentare al
Parlamento da parte del Ministro dell'interno, di intesa con i
Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per le pari
opportunità e della salute, al fine di illustrare sia
l'andamento del fenomeno della prostituzione nell'arco
dell'anno precedente sia lo stato di attuazione della
legge.