XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2359
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
E DI CARATTERE PENALE
Art. 1.
(Disposizioni generali).
1. L'esercizio della prostituzione è vietato in luoghi
pubblici o aperti al pubblico.
2. L'esercizio della prostituzione è consentito nelle
abitazioni private, previa autorizzazione del questore
competente per territorio. L'autorizzazione è rilasciata in
seguito all'accertamento della sussistenza dei seguenti
requisiti:
a) esercizio della prostituzione in edifici ove
non siano presenti abitazioni con destinazione d'uso
diversa;
b) esercizio della prostituzione in comuni con
popolazione superiore a 10.000 abitanti;
c) presentazione, da parte della persona
richiedente, di un certificato attestante l'assenza di
malattie sessualmente trasmissibili, rilasciato in data non
anteriore a quindici giorni rispetto a quella di presentazione
della domanda.
3. Al momento del rilascio dell'autorizzazione di cui al
comma 2 ha luogo la registrazione della persona interessata
presso la questura territorialmente competente, che
contestualmente informa l'azienda sanitaria locale e
l'amministrazione tributaria. Le persone che sospendono o
cessano l'attività di prostituzione ne danno comunicazione
alla questura. Tutte le annotazioni sono riservate e sono
cancellate quando la persona interessata comunica la
cessazione dell'attività di prostituzione.
Art. 2.
(Sanzioni).
1. Chiunque esercita la prostituzione in luogo pubblico o
aperto al pubblico è punito con l'ammenda da 1.000 a 10.000
euro.
2. Chiunque ricorre alle prestazioni sessuali dei soggetti
che esercitano la prostituzione in luogo pubblico o aperto al
pubblico è punito con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
3. Chiunque esercita la prostituzione nella abitazione
privata senza l'autorizzazione del questore competente per
territorio è punito con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
4. L'autorità di pubblica sicurezza intima alle persone di
cui ai commi 1, 2 e 3, colte in flagranza di reato, di
sottoporsi ad accertamenti sanitari nel termine di un mese.
Nei confronti delle persone che non ottemperano
all'intimazione entro tale termine si applica la sanzione
amministrativa da 1.000 a 10.000 euro.
5. E' revocato il permesso di soggiorno del cittadino
extracomunitario che commette uno dei reati di cui ai commi 1,
2 e 3. Si applica nei suoi confronti la disciplina concernente
l'espulsione prevista dal testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni.
6. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al comma 2
dell'articolo 7 è punito con l'ammenda da 500 a 10.000
euro.
7. Chiunque non ottempera all'obbligo di interruzione
dell'esercizio della prostituzione ai sensi del comma 3
dell'articolo 7 è punibile ai sensi degli articoli 582 e 583
del codice penale.
Art. 3.
(Prostituzione minorile).
1. All'articolo 600-bis, secondo comma, del codice
penale, le parole: "è punito con la reclusione da sei mesi a
tre anni o con la multa non inferiore a lire dieci milioni"
sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione da
sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a seimila
euro".
2. All'articolo 600-bis del codice penale è
aggiunto, in fine il seguente comma:
"La pena è aumentata nel caso di recidiva, ai sensi
dell'articolo 99".
Art. 4.
(Associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento
della prostituzione).
1. Le pene previste dall'articolo 416 del codice penale
sono aumentate fino a due terzi per coloro che promuovono,
costituiscono od organizzano l'associazione, e da un terzo
alla metà per i semplici partecipanti, nel caso in cui
l'associazione a delinquere abbia lo scopo di commettere più
delitti di reclutamento, induzione, agevolazione,
favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.
Art. 5.
(Programmi di protezione per la lotta alla
prostituzione).
1. Le disposizioni di cui al capo II del decreto-legge 15
gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, si applicano
anche nei confronti delle persone che, ai sensi dell'articolo
9 del citato decreto-legge n. 8 del 1991, e successive
modificazioni, collaborano efficacemente con l'autorità di
polizia o giudiziaria relativamente ai delitti di cui agli
articoli 416 e 600-bis del codice penale, quando
l'associazione a delinquere ha lo scopo di commettere delitti
di reclutamento, induzione, agevolazione, sfruttamento o
favoreggiamento della prostituzione.
Art. 6.
(Casi di non punibilità).
1. Non commette reato, ai sensi dell'articolo 3, primo
capoverso, numero 1), della legge 20 febbraio 1958, n. 75,
chi, esercitando la prostituzione, utilizza l'immobile di cui
all'articolo 1 della presente legge, del quale ha la legittima
disponibilità, in comune con non più di tre soggetti dediti
alla stessa attività ed insieme a questi dispone di beni
mobili, immobili e di servizi in comune.
2. Non commette reato, ai sensi dell'articolo 3, primo
capoverso, numero 8), della legge 20 febbraio 1958, n. 75,
chi, esercitando la prostituzione, svolge in qualsiasi forma
attività senza fini di lucro di assistenza reciproca con altri
soggetti che esercitano la medesima attività.
Capo II
INTERVENTI A CARATTERE
PREVENTIVO E SANITARIO
Art. 7.
(Servizi e trattamenti sanitari).
1. Le aziende sanitarie locali effettuano visite di
controllo, a richiesta delle persone che esercitano l'attività
di prostituzione e rilasciano la certificazione degli esiti di
tali visite.
2. Chiunque esercita l'attività di prostituzione è tenuto
a sottoporsi ad accertamenti sanitari ogni sei mesi e ad
esibire, a richiesta dell'autorità sanitaria o di polizia,
l'ultima certificazione sanitaria ottenuta.
3. Chiunque esercita l'attività di prostituzione è tenuto
ad interromperne l'esercizio nell'ipotesi di accertamento
positivo di patologie a trasmissione sessuale.
Art. 8.
(Trattamenti sanitari obbligatori).
1. Il presidente del tribunale competente per territorio,
su proposta del responsabile del gruppo speciale interforze di
cui all'articolo 9, può disporre, sentito il sindaco,
accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori a carico di
persone per le quali sussiste il fondato motivo di ritenere
che sono abitualmente dedite all'esercizio della
prostituzione.
2. Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori
di cui al presente articolo sono attuati, ai sensi
dell'articolo 32 della Costituzione, nel rispetto della
dignità della persona e dei diritti civili, compreso, per
quanto possibile, il diritto alla scelta del medico e del
luogo di cura.
3. Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori
sono attuati dai presidi e dai servizi pubblici territoriali
e, ove necessiti la degenza, dalle strutture ospedaliere
pubbliche o convenzionate.
4. Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori
sono accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il
consenso e la partecipazione da parte del soggetto che vi è
obbligato.
5. Al procedimento relativo agli accertamenti ed ai
trattamenti sanitari obbligatori in condizione di degenza
ospedaliera di cui al presente articolo e alla relativa tutela
giurisdizionale, si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre
1978, n. 833.
Capo III
INTERVENTI IN MATERIA
DI ORDINE PUBBLICO
Art. 9.
(Istituzione di gruppi speciali interforze).
1. Il Ministro dell'interno, di intesa con il Ministro
degli affari esteri, adotta le misure necessarie, anche
tramite opportuni accordi a livello internazionale, al fine di
favorire la prevenzione e la repressione della tratta delle
persone e le fattispecie criminose collegate alla
prostituzione.
2. E' istituito a cura del Ministero dell'interno, presso
ogni provincia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un gruppo speciale interforze, composto
da appartenenti all'Arma dei carabinieri, alla Polizia dello
Stato ed al Corpo della guardia di finanza, ai fini di una più
efficace opera di repressione del fenomeno della prostituzione
esercitata in luogo pubblico o aperto al pubblico.
Capo IV
INTERVENTI A CARATTERE SOCIALE
Art. 10.
(Progetti di prevenzione e di recupero).
1. Le regioni, nei limiti degli ordinari stanziamenti di
bilancio e di quelli aggiuntivi ai sensi del comma 3,
disciplinano le misure di sostegno e la realizzazione di
progetti, anche attraverso convenzioni con le organizzazioni
di volontariato, in favore delle persone che esercitano
l'attività di prostituzione.
2. Le misure ed i progetti di cui al comma 1 sono diretti
alle persone che manifestano la volontà di cessare l'attività
di prostituzione e riguardano:
a) l'istruzione, la formazione professionale e
l'inserimento al lavoro;
b) il sostegno economico, sociale e
psicologico;
c) il recupero sociale;
d) l'informazione mirata alla popolazione ed alle
persone che esercitano la prostituzione, sui rischi e sui
danni umani, sociali e sanitari ad essa connessi, nonché
interventi per prevenire e ridurre tali danni.
3. Per favorire la realizzazione delle misure dei progetti
di cui al comma 1 del presente articolo, le disponibilità del
Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo
59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono
aumentate di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002,
2003 e 2004.
4. Il ricavato delle sanzioni pecuniarie per i reati di
cui all'articolo 600-bis del codice penale, agli
articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e
successive modificazioni, e agli articoli 2 e 3 della presente
legge, confluisce nel Fondo nazionale per le politiche sociali
di cui al comma 3 del presente articolo ed è destinato a
finanziare le misure ed i progetti di cui al comma 1.
5. Entro il 30 settembre di ciascun anno, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, individua le risorse finanziarie da destinare alla
realizzazione delle misure e dei progetti di cui al comma 1 e
provvede alla ripartizione delle medesime risorse tra le
regioni.
Art. 11.
(Disposizioni fiscali).
1. I redditi derivanti dall'esercizio della prostituzione
sono soggetti ad una imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi determinata con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze da emanare entro due mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
Capo V
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO
E FINALI
Art. 12.
(Relazione annuale al Parlamento).
1. Il Ministro dell'interno, di intesa con i Ministri del
lavoro e delle politiche sociali, per le pari opportunità e
della salute, presenta entro il 31 gennaio di ogni anno una
relazione al Parlamento sull'andamento del fenomeno della
prostituzione nell'anno precedente e sullo stato di attuazione
della presente legge.
Art. 13.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002,
2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 14.
(Modifiche alla legge
20 febbraio 1958, n. 75).
1. All'articolo 7 della legge 20 febbraio 1958, n. 75,
sono premesse le seguenti parole: "Fatte salve le disposizioni
di legge relative all'accertamento della insussistenza di
patologie a trasmissione sessuale,".
2. Gli articoli 1 e 2 della legge 20 febbraio 1958, n. 75,
sono abrogati.