XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2358
Onorevoli Colleghe e Colleghi! - Il fenomeno della
prostituzione rappresenta il culmine di tutte le
contraddizioni, le sofferenze, i dilemmi di cui è intessuta la
storia umana delle relazioni tra i due sessi.
In un contesto generale autoritario e nel quale ciò che
più conta è il potere economico, permane sempre il dominio
degli uomini sulle donne e i rapporti tra i sessi non danno
sempre luogo a scambi reciproci di sessualità, ma ad altri
tipi di scambio: non sessualità in cambio di sessualità, ma un
compenso in cambio di prestazioni.
La disparità di potere, e in particolare di potere
economico e di dominio culturale, sta alla base sia delle più
tradizionali forme di sfruttamento sia di molte consapevoli
scelte femminili di prostituzione, mentre la globalizzazione
dei rapporti tra le aree del mondo e delle relazioni tra i
sessi in questa inedita dimensione, ne evidenzia tutta la
portata annichilente.
Quindi, se il commercio di persone e, prevalentemente, di
donne e ragazze per mano di organizzazioni criminali spesso
feroci pone come centrale, urgente e irrimandabile il problema
della lotta ai racket, va però nettamente rifiutata
l'idea della "bonifica" poliziesca delle strade per
allontanare un fenomeno inquietante alla vista dei benpensanti
(che, in realtà, altro non significherebbe che un ulteriore
allontanamento e clandestinizzazione di persone che, per la
stessa attività in cui sono coinvolte, sono a rischio di
incontri spiacevoli o di divenire vittime di reati o abusi) o
della recinzione coercitiva delle donne in aree destinate e
lontane dai centri abitati.
Per quello che riguarda invece la prostituzione scelta o
accettata consapevolmente, dato per scontato il principio
della responsabilità personale di fronte al proprio corpo, se
questo può portare a forme di autorganizzazione da parte delle
prostitute, non deve significare invece che lo Stato possa
assumere una qualche forma di controllo pubblico sulla
prostituzione, né forme di controllo coatto, né che possa
considerarla alla stregua di attività produttiva o
lavorativa.
L'esigenza è quindi quella di contestualizzare il
fenomeno, cogliendo le diverse caratteristiche in cui si
manifesta, sia per i soggetti che coinvolge, sia tenendo conto
di progetti ed esperienze europei.
Negli ultimi anni si può parlare di un fenomeno che, da
una parte, è alimentato dal traffico delle donne dall'Asia,
dall'Africa, dai Paesi dell'est che finiscono sui marciapiedi
delle nostre periferie; dall'altra ha assunto, non solo nei
Paesi occidentali, caratteristiche di evoluzione diverse.
Infatti ormai da anni si può parlare di prostitute
emancipate, che si sottraggono agli stereotipi consolidati,
secondo cui sono vittime predestinate di un destino malevolo e
sparigliano le carte parlando da tempo, in giro per l'Europa,
e con sempre maggiore insistenza anche in Italia, di libertà
di scelta, di prestazioni lavorative, di diritti, di
autogoverno delle scelte.
Non è compito del Parlamento definire giudizi di valore
rispetto a queste ultime affermazioni: sul piano culturale le
opinioni possono essere naturalmente diverse e, non a caso,
l'argomento ha diviso e divide, non solo sulla base dei
convincimenti personali, ma ha attraversato persino il
movimento delle donne.
Tuttavia, al Parlamento compete il compito di legiferare
sulla base di obiettivi individuati, e non vi e dubbio che,
soprattutto negli ultimi anni, la priorità e l'urgenza
riguardano, anche in Italia, l'aumento delle donne prostituite
costrette da condizioni sociali, per lo più frutto di traffici
illeciti di immigrazione clandestina, e quindi soggette a
ricatti di ogni tipo.
Fermo restando che altre leggi già approvate affrontano il
problema della tratta, è opportuno soffermarsi ulteriormente
per affrontare le conseguenze che tale fenomeno determina
nelle nostre città.
Non v'è dubbio, infatti, che, in termini astratti, il
problema porta alla luce una materia antropologico-culturale
che continua a rimanere opaca e indecifrabile; non a caso si
continua pervicacemente ad ignorare che i principali aspetti
del fenomeno chiamano in causa la sessualità, il desiderio e
l'immaginario erotico maschile.
Sono gli uomini di qualsiasi condizione sociale, grado di
cultura, orientamento politico, professione e fede religiosa
che producono e favoriscono la maggior parte delle forme di
prostituzione: da quelle più emancipate, consapevoli e
tutelate delle prostitute occidentali, a quelle più degradate
delle vittime del turismo sessuale nei bordelli del sud del
mondo, fino ad arrivare alle schiave del sesso sui marciapiedi
delle nostre metropoli.
Ma sono questi temi che possono, devono rientrare in
dibattiti e iniziative tesi a promuovere una crescita
culturale collettiva; pensare di affrontarli con logiche
autoritarie o di ordine pubblico significa arrivare a
nascondere il vero problema, senza offrire alcuna via di
uscita per chi eventualmente voglia farlo.
Non è obiettivo della proposta di legge, quindi, né
riteniamo debba esserlo per nessun altra, intervenire per
normare comportamenti privati delle persone.
Il problema prioritario che ci troviamo ad affrontare è la
condizione di sfruttamento cui è soggetto un sempre maggior
numero di persone.
Non è con l'affermazione di princìpi morali, né tantomeno
con il tentativo di nascondere il fenomeno in case chiuse di
qualsiasi tipo che si può procedere, quanto meno, in una
logica di riduzione del danno.
Riteniamo, così, di dover prendere in considerazione i
diversi aspetti che vengono determinati da una condizione di
sfruttamento (condizione di vita sociale, psicologica, di
ricatto, eccetera, delle donne prostituite, aspetti sanitari
che le riguardano e situazioni di disagio), per affermare che
il percorso da seguire è proprio quello di offrire tutele e
garanzie che consentano a ciascuna di fare le proprie scelte
di vita, di realizzare e portare a compimento il progetto di
una esistenza dignitosa secondo i propri desideri, bisogni,
aspettative.
Liberare, cioè, le donne prostituite dai vincoli che le
rendono schiave (povertà o mancanza di permessi di soggiorno
in primis) significa colpire concretamente una
condizione di sfruttamento inaccettabile per una società
civile, ridurre conseguentemente il fenomeno in quanto tale, e
porre le basi per regolamentare la situazione, mettendo
davvero le donne in condizione di poter scegliere:
l'emancipazione delle donne prostituite è l'obiettivo da
perseguire per affrontare correttamente ed efficacemente il
problema. Aiutare le schiave del sesso non può ridursi a
programmi di salvaguardia e tutela di quante trovano la forza
di sottrarsi ai racket, anche se è un buon inizio, ma
deve andare ben oltre.
La proposta di legge è composta da pochi articoli che
vanno in questa direzione. In particolare, come da anni il
movimento delle prostitute più consapevoli chiede, è opportuno
cancellare il reato di favoreggiamento della prostituzione:
l'affitto di una casa o di una stanza d'albergo, normalmente
concessi alle prostitute a costi esageratamente superiori al
giusto valore, proprio per il rischio connesso all'esistenza
di questa fattispecie di reato, rientra tra quegli elementi di
ricatto che spingono ulteriormente a consumare la prestazione
nelle strade, nelle automobili o comunque in luoghi che, oltre
a determinare quell'eccesso di visibilità che tanto viene
denunciato, pone seri problemi di sicurezza per le stesse
prostitute.
Non serve, peraltro, invocare provvedimenti tesi ad
obbligare l'esercizio della prostituzione solo in luoghi
chiusi; questo non si è mai verificato neanche prima
dell'entrata in vigore della "legge Merlin" (legge n. 75 del
1958). Non serve soprattutto pretendere che questi obblighi
vengano rispettati da donne che non sono in grado di decidere,
perché oggetto di sfruttamento.
L'abolizione del reato di favoreggiamento consentirebbe
dunque, quantomeno, di rimuovere alcuni elementi che
costituiscono motivo e alibi di ricatto.
La questione più grave riguarda però le donne e i giovani
migranti prostituiti che non possiedono neanche un permesso di
soggiorno: vittime di un commercio di persone per mano di
organizzazioni criminali spesso feroci, pongono semmai il
problema della lotta al racket, ma chiedono anche un
ulteriore sforzo per farli uscire dalla clandestinità e
dall'illegalità.
E' necessario quindi, attraverso un allargamento delle
possibilità già offerte dall'articolo 18 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, proporre una possibilità
concreta a molte donne di abbandonare i marciapiedi per
inserirsi a pieno titolo in una vita sociale dignitosa.
Scopo della proposta di legge è anche quello, dunque, di
sollecitare gli enti locali alla definizione di progetti, in
cui da una parte si esaminano quantitativamente e
qualitativamente le caratteristiche del fenomeno e dall'altra
si mettano in atto tutte quelle iniziative tese a mettere le
donne prostituite in condizioni di scegliere.
Le unità da strada sono quindi tra quegli strumenti utili
a fornire informazioni e servizi, mediazioni culturali,
conoscenza delle leggi e delle istituzioni italiane
nell'ambito di progetti più complessivi: per questo sono
opportuni stanziamenti finanziari da parte dello Stato. Le
esperienze dei diversi comuni dell'Emilia-Romagna, nonché del
comune di Venezia, indicano la strada da percorrere: un
progetto per liberare le donne da una condizione di schiavitù
e dalle tante forme di ricatto cui spesso sono sottoposte,
offrendo nel contempo strumenti di salvaguardia sul piano
sanitario.
Le stesse esperienze consentono, altresì, di affermare che
in una condizione di emersione dalla clandestinità e dal
ricatto, è possibile aprire un confronto nella città, teso ad
arrivare ad una condivisione degli spazi cittadini e alla
contrattazione di spazi di libertà per tutti nel rispetto del
diritto di ciascuno a vivere la città.
Senza "zone a luci rosse" o altre forme di ghettizzazione,
ma individuando consensualmente, attraverso confronti,
ricerche, dibattiti e sperimentazioni tra operatori
direttamente impegnati sul campo, prostitute o ex prostitute,
sociologi, rappresentanti di enti locali, comitati di
cittadini, spazi e arredi urbani che, avendo come obiettivo la
"sicurezza" di chi si prostituisce, coniughino anche il
diritto di ogni cittadino a vivere appieno e senza limitazioni
la propria città.
Una proposta che, per essere realizzata, chiede appunto
che le prostitute possano determinarsi come soggetto autonomo,
protagoniste attive di una interlocuzione e "contrattazione"
positiva e proficua nelle città.
La proposta di legge si compone di quindici articoli.
Nell'articolo 1 la libertà di esercitare la prostituzione
e di ricevere un compenso è riconosciuta solo alle persone che
hanno compiuto la maggiore età.
L'articolo 2 si ricollega indirettamente a norme contenute
tra i princìpi fondamentali della Costituzione e più in
particolare all'articolo 3, primo comma, secondo cui "Tutti i
cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti
alla legge senza distinzione (...) di condizioni personali e
sociali".
Gli articoli 3, 4, 5 e 6 eliminano alcune fattispecie del
reato di favoreggiamento previste nella legge 20 febbraio
1958, n. 75, le quali risultano, allo stato attuale, superate
dalle circostanze di fatto.
L'articolo 7 prevede una serie di strumenti che, da una
parte, facilitano l'accesso delle persone che hanno
volontariamente deciso di cessare l'esercizio della
prostituzione al mondo del lavoro con programmi di sostegno
economico e di formazione professionale; dall'altra
contrastano il fenomeno con iniziative dirette a rimuovere le
cause economiche, sociali e di educazione, che in qualche modo
agevolano la prostituzione sia all'interno del nostro Paese
che nei Paesi di emigrazione; infine sono anche previsti
progetti sperimentali, da attuare in sede locale, diretti a
favorire sia l'integrazione delle persone che esercitano la
prostituzione sia la riduzione delle malattie e delle
patologie derivanti dal fenomeno in questione.
Completano il quadro normativo di contrasto al fenomeno
della prostituzione le sanzioni penali e amministrative
contenute negli articoli 8, 9 e 10. L'articolo 8 integra
l'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con lo scopo di rafforzare
lo strumento costituito dal permesso di soggiorno per motivi
di protezione sociale. L'articolo 9 prevede una serie di
ipotesi normative che sono riconducibili al reato di
sfruttamento, l'articolo 10 comprende le fattispecie
aggravanti e l'articolo 11 prevede la confisca dei beni
relativi alla commissione del reato. Il ricavato della vendita
pubblica dei beni e delle cose serviti a commettere il reato è
destinato al finanziamento di iniziative di prevenzione e di
recupero delle persone che esercitano la prostituzione.
L'articolo 12 vieta ogni forma di pubblicità dell'attività
di prostituzione contraria alla pubblica decenza e prevede
sanzioni pecuniarie e detentive per tutti i soggetti che
contravvengano a tale divieto.
L'articolo 13 prevede che le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'emanazione di
norme recanti, in dettaglio, forme di assistenza e di
prevenzione della prostituzione e prevede che gli stessi enti
presentino annualmente una relazione ai Ministri
interessati.
L'articolo 14 prevede che ogni anno il Governo presenti
una relazione al Parlamento, tenendo conto delle relazioni
presentate ai sensi dell'articolo 13.
Infine l'articolo 15 prevede norme di carattere
finanziario.