XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2358




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Le persone che hanno compiuto la maggiore età possono liberamente scegliere di fornire prestazioni sessuali dietro pagamento di un corrispettivo in denaro.


Art. 2.

        1. Le persone che esercitano la prostituzione non possono essere oggetto di alcuna discriminazione e hanno gli stessi diritti di tutti i cittadini, compreso il diritto a essere protette e tutelate da parte delle autorità.
        2. Le persone che esercitano la prostituzione possono organizzarsi liberamente.


Art. 3.

        1. Non è punibile chi, per esercitare la prostituzione, utilizza una dimora privata, di cui ha la legittima disponibilità, in comune con non più di altre tre persone e insieme alle stesse dispone di beni mobili, immobili e servizi.


Art. 4.

        1. Non è punibile chi ospita, anche abitualmente e senza fini di lucro, un'altra persona che, all'interno del medesimo locale, è dedita alla prostituzione.


Art. 5.

        1. Non è punibile l'attività, in qualsiasi forma prestata senza fini di lucro, di assistenza a persone che esercitano la prostituzione.

Art. 6.

        1. Non è punibile chi ospita o dà in locazione locali utilizzati al fine di esercitare la prostituzione.


Art. 7.

        1. Le persone che manifestano la volontà di cessare l'attività di prostituzione, hanno diritto a richiesta di essere inserite in:

            a) programmi di istruzione, di formazione professionale e di inserimento nel mondo del lavoro;

            b) programmi di sostegno economico e sociale.

        2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro per le pari opportunità, promuove e coordina, attraverso la predisposizione di un apposito gruppo di lavoro:

            a) iniziative dirette a rimuovere le cause di ordine economico e sociale che favoriscono la pratica della prostituzione;

            b) attività di studio, di conoscenza, di comunicazione e di sostegno economico idonee alla prevenzione dell'esercizio della prostituzione;

            c) progetti di educazione e di formazione nei Paesi di emigrazione idonei a prevenire la prostituzione;

            d) progetti sperimentali messi in opera dagli enti locali e dai soggetti operanti nel settore del privato sociale senza scopo di lucro diretti a favorire l'integrazione sociale delle persone che esercitano la prostituzione e la riduzione dei danni sanitari derivanti dall'esercizio della prostituzione.


Art. 8.

        1. Dopo il comma 6 dell'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

        "6-bis. Quando siano accertate situazioni di violenza o sfruttamento nei confronti di uno straniero indotto alla prostituzione e lo stesso richieda di essere inserito nel programma di assistenza e integrazione sociale di cui al comma 3, allo straniero viene rilasciato un permesso di soggiorno per la durata di un anno, prorogabile fino al termine del programma di cui al citato comma 3. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di interruzione del programma o di condotte incompatibili con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale. Concluso positivamente il programma di assistenza e integrazione sociale, il permesso di soggiorno temporaneo è tramutato in permesso di soggiorno permanente".


Art. 9.

        1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a sei anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro:

            a) chiunque abbia la proprietà o l'esercizio, sotto qualsiasi forma o denominazione, di locali pubblici dove si esercita la prostituzione, o comunque li controlli, li diriga, li amministri ovvero partecipi alla proprietà, all'esercizio, alla direzione o alla amministrazione degli stessi;

            b) chiunque costringa o favorisca l'esercizio della prostituzione di una persona o compia personalmente atti di lenocinio in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

            c) chiunque induca con l'inganno o costringa una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o comunque in luogo diverso da quello della sua abituale residenza, al fine di farle esercitare la prostituzione ovvero si adoperi per agevolarne la partenza;

            d) chiunque svolga una attività in organizzazioni nazionali ed estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevoli l'azione o gli scopi delle citate organizzazioni;

            e) chiunque in qualsiasi altro modo incoraggi la prostituzione altrui e ne tragga profitto.

        2. In tutti i casi previsti alla lettera a) del comma 1, oltre alle pene previste dalla presente legge, è disposta la revoca della licenza di esercizio; in caso di recidiva, può essere ordinata, altresì, la chiusura definitiva dell'esercizio.
        3. Il ricavato delle multe previste dal comma 1 è destinato a finanziare iniziative di prevenzione e di recupero delle persone che esercitano la prostituzione.


Art. 10.

        1. Le pene previste per i delitti di cui all'articolo 9 sono raddoppiate:

            a) se il fatto è commesso con violenza, minaccia, inganno ovvero se comporta prestazioni che implicano atti di crudeltà;

            b) se il fatto è commesso nei confronti di soggetti di minore età o in stato di tossicodipendenza, di infermità mentale o di minorazione psichica;

            c) se il colpevole è un ascendente, un affine in linea retta ascendente, il marito, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, il tutore;

            d) se al colpevole la persona è stata affidata per ragioni di cura, di educazione o di istruzione, di culto, di vigilanza, di custodia;

            e) se il fatto è commesso ai danni di persone aventi rapporti di subordinazione;

            f) se il fatto è commesso da pubblici ufficiali anche non nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 11.

        1. Nei casi di condanna per i reati previsti dalla presente legge è ordinata la confisca delle cose utilizzate, destinate o servite per commettere il reato nonché delle cose che sono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato, salvo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 240 del codice penale.
        2. Nei casi di condanna per i reati previsti dalla presente legge si applica la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.
        3. Il ricavato della vendita pubblica dei beni o delle cose di cui al comma 1 è destinato a finanziare iniziative di prevenzione e di recupero delle persone che esercitano la prostituzione.


Art. 12.

        1. E' vietata ogni forma di pubblicità dell'attività di prostituzione contraria alla pubblica decenza.
        2. Chi viola il divieto di cui al comma 1 è punito con l'ammenda da 516 euro a 5.120 euro e con l'arresto da tre mesi ad un anno. Alla medesima pena è soggetto il responsabile dei mezzi di comunicazione che consente o favorisce la realizzazione delle citate forme di pubblicità.


Art. 13.

        1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con legge le forme di assistenza alle persone che intendono cessare l'esercizio della prostituzione e le iniziative dirette al loro reinserimento sociale, nonché altre forme di prevenzione della prostituzione, disponendo altresì:

            a) l'istituzione di appositi centri di accoglienza, pubblici o privati;

            b) interventi diretti a facilitare l'accesso dei soggetti di cui al presente comma a corsi di istruzione e di formazione professionali, anche attraverso convenzioni con le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali e le associazioni senza fini di lucro;

            c) iniziative di studio e di comunicazione;

            d) corsi di formazione per operatori;

            e) particolari iniziative a favore dei minori, sia ai fini del loro reinserimento, sia sotto forma di campagne di sensibilizzazione;

            f) l'utilizzazione dei servizi sociali e psico-sanitari, sia pubblici e degli enti locali, sia di associazioni e cooperative sociali senza scopo di lucro, e l'eventuale istituzione di nuovi servizi a favore delle persone che esercitano liberamente la prostituzione e di chiunque volontariamente voglia usufruirne, come mezzi utili di sostegno alle problematiche inerenti la sfera della sessualità.
        2. Entro il 30 giugno di ciascun anno le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano una relazione ai Ministri dell'interno, della giustizia, della salute e del lavoro e delle politiche sociali sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, sulla loro efficacia, sugli obiettivi conseguiti e sulle possibili misure da adottare negli ambiti delle rispettive competenze.


Art. 14.

        1. Il Governo, tenuto conto delle relazioni presentate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 13, presenta annualmente al Parlamento una relazione concernente il fenomeno della prostituzione, i reati ad esso connessi, i profili sanitari e sociali e le iniziative dirette a rimuoverne le cause.


Art. 15.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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