XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2358
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Le persone che hanno compiuto la maggiore età possono
liberamente scegliere di fornire prestazioni sessuali dietro
pagamento di un corrispettivo in denaro.
Art. 2.
1. Le persone che esercitano la prostituzione non possono
essere oggetto di alcuna discriminazione e hanno gli stessi
diritti di tutti i cittadini, compreso il diritto a essere
protette e tutelate da parte delle autorità.
2. Le persone che esercitano la prostituzione possono
organizzarsi liberamente.
Art. 3.
1. Non è punibile chi, per esercitare la prostituzione,
utilizza una dimora privata, di cui ha la legittima
disponibilità, in comune con non più di altre tre persone e
insieme alle stesse dispone di beni mobili, immobili e
servizi.
Art. 4.
1. Non è punibile chi ospita, anche abitualmente e senza
fini di lucro, un'altra persona che, all'interno del medesimo
locale, è dedita alla prostituzione.
Art. 5.
1. Non è punibile l'attività, in qualsiasi forma prestata
senza fini di lucro, di assistenza a persone che esercitano la
prostituzione.
Art. 6.
1. Non è punibile chi ospita o dà in locazione locali
utilizzati al fine di esercitare la prostituzione.
Art. 7.
1. Le persone che manifestano la volontà di cessare
l'attività di prostituzione, hanno diritto a richiesta di
essere inserite in:
a) programmi di istruzione, di formazione
professionale e di inserimento nel mondo del lavoro;
b) programmi di sostegno economico e sociale.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
d'intesa con il Ministro per le pari opportunità, promuove e
coordina, attraverso la predisposizione di un apposito gruppo
di lavoro:
a) iniziative dirette a rimuovere le cause di
ordine economico e sociale che favoriscono la pratica della
prostituzione;
b) attività di studio, di conoscenza, di
comunicazione e di sostegno economico idonee alla prevenzione
dell'esercizio della prostituzione;
c) progetti di educazione e di formazione nei
Paesi di emigrazione idonei a prevenire la prostituzione;
d) progetti sperimentali messi in opera dagli enti
locali e dai soggetti operanti nel settore del privato sociale
senza scopo di lucro diretti a favorire l'integrazione sociale
delle persone che esercitano la prostituzione e la riduzione
dei danni sanitari derivanti dall'esercizio della
prostituzione.
Art. 8.
1. Dopo il comma 6 dell'articolo 18 del testo unico di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il
seguente:
"6-bis. Quando siano accertate situazioni di
violenza o sfruttamento nei confronti di uno straniero indotto
alla prostituzione e lo stesso richieda di essere inserito nel
programma di assistenza e integrazione sociale di cui al comma
3, allo straniero viene rilasciato un permesso di soggiorno
per la durata di un anno, prorogabile fino al termine del
programma di cui al citato comma 3. Il permesso di soggiorno è
revocato in caso di interruzione del programma o di condotte
incompatibili con le finalità dello stesso, segnalate dal
procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal
servizio sociale dell'ente locale. Concluso positivamente il
programma di assistenza e integrazione sociale, il permesso di
soggiorno temporaneo è tramutato in permesso di soggiorno
permanente".
Art. 9.
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è
punito con la reclusione da tre mesi a sei anni e con la multa
da 516 euro a 10.329 euro:
a) chiunque abbia la proprietà o l'esercizio,
sotto qualsiasi forma o denominazione, di locali pubblici dove
si esercita la prostituzione, o comunque li controlli, li
diriga, li amministri ovvero partecipi alla proprietà,
all'esercizio, alla direzione o alla amministrazione degli
stessi;
b) chiunque costringa o favorisca l'esercizio
della prostituzione di una persona o compia personalmente atti
di lenocinio in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
c) chiunque induca con l'inganno o costringa una
persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o comunque
in luogo diverso da quello della sua abituale residenza, al
fine di farle esercitare la prostituzione ovvero si adoperi
per agevolarne la partenza;
d) chiunque svolga una attività in organizzazioni
nazionali ed estere dedite al reclutamento di persone da
destinare alla prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con
qualsiasi mezzo agevoli l'azione o gli scopi delle citate
organizzazioni;
e) chiunque in qualsiasi altro modo incoraggi la
prostituzione altrui e ne tragga profitto.
2. In tutti i casi previsti alla lettera a) del
comma 1, oltre alle pene previste dalla presente legge, è
disposta la revoca della licenza di esercizio; in caso di
recidiva, può essere ordinata, altresì, la chiusura definitiva
dell'esercizio.
3. Il ricavato delle multe previste dal comma 1 è
destinato a finanziare iniziative di prevenzione e di recupero
delle persone che esercitano la prostituzione.
Art. 10.
1. Le pene previste per i delitti di cui all'articolo 9
sono raddoppiate:
a) se il fatto è commesso con violenza, minaccia,
inganno ovvero se comporta prestazioni che implicano atti di
crudeltà;
b) se il fatto è commesso nei confronti di
soggetti di minore età o in stato di tossicodipendenza, di
infermità mentale o di minorazione psichica;
c) se il colpevole è un ascendente, un affine in
linea retta ascendente, il marito, il fratello o la sorella,
il padre o la madre adottivi, il tutore;
d) se al colpevole la persona è stata affidata per
ragioni di cura, di educazione o di istruzione, di culto, di
vigilanza, di custodia;
e) se il fatto è commesso ai danni di persone
aventi rapporti di subordinazione;
f) se il fatto è commesso da pubblici ufficiali
anche non nell'esercizio delle loro funzioni.
Art. 11.
1. Nei casi di condanna per i reati previsti dalla
presente legge è ordinata la confisca delle cose utilizzate,
destinate o servite per commettere il reato nonché delle cose
che sono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato, salvo
quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 240 del codice
penale.
2. Nei casi di condanna per i reati previsti dalla
presente legge si applica la pena accessoria dell'interdizione
dai pubblici uffici per cinque anni.
3. Il ricavato della vendita pubblica dei beni o delle
cose di cui al comma 1 è destinato a finanziare iniziative di
prevenzione e di recupero delle persone che esercitano la
prostituzione.
Art. 12.
1. E' vietata ogni forma di pubblicità dell'attività di
prostituzione contraria alla pubblica decenza.
2. Chi viola il divieto di cui al comma 1 è punito con
l'ammenda da 516 euro a 5.120 euro e con l'arresto da tre mesi
ad un anno. Alla medesima pena è soggetto il responsabile dei
mezzi di comunicazione che consente o favorisce la
realizzazione delle citate forme di pubblicità.
Art. 13.
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano disciplinano con legge le forme di assistenza alle
persone che intendono cessare l'esercizio della prostituzione
e le iniziative dirette al loro reinserimento sociale, nonché
altre forme di prevenzione della prostituzione, disponendo
altresì:
a) l'istituzione di appositi centri di
accoglienza, pubblici o privati;
b) interventi diretti a facilitare l'accesso dei
soggetti di cui al presente comma a corsi di istruzione e di
formazione professionali, anche attraverso convenzioni con le
organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali e le
associazioni senza fini di lucro;
c) iniziative di studio e di comunicazione;
d) corsi di formazione per operatori;
e) particolari iniziative a favore dei minori, sia
ai fini del loro reinserimento, sia sotto forma di campagne di
sensibilizzazione;
f) l'utilizzazione dei servizi sociali e
psico-sanitari, sia pubblici e degli enti locali, sia di
associazioni e cooperative sociali senza scopo di lucro, e
l'eventuale istituzione di nuovi servizi a favore delle
persone che esercitano liberamente la prostituzione e di
chiunque volontariamente voglia usufruirne, come mezzi utili
di sostegno alle problematiche inerenti la sfera della
sessualità.
2. Entro il 30 giugno di ciascun anno le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano presentano una
relazione ai Ministri dell'interno, della giustizia, della
salute e del lavoro e delle politiche sociali sullo stato di
attuazione degli interventi previsti dalla presente legge,
sulla loro efficacia, sugli obiettivi conseguiti e sulle
possibili misure da adottare negli ambiti delle rispettive
competenze.
Art. 14.
1. Il Governo, tenuto conto delle relazioni presentate
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano, ai sensi dell'articolo 13, presenta annualmente al
Parlamento una relazione concernente il fenomeno della
prostituzione, i reati ad esso connessi, i profili sanitari e
sociali e le iniziative dirette a rimuoverne le cause.
Art. 15.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.