XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2350
Onorevoli Colleghi! - E' ormai da tempo oggetto di
dibattito in sede politica e in ambito giuridico il tema
relativo ad una coerente opera di revisione costituzionale
volta ad aggiornare la parte seconda della Carta con
riferimento ai profili ordinamentali.
L'esigenza, avvertita fin dai decenni passati, venne colta
ed affrontata dal Parlamento con l'istituzione delle
Commissioni bicamerali per le riforme costituzionali che, a
partire dalla Commissione Bozzi, attraversando la Commissione
Iotti-De Mita, per finire alla più recente Commissione
D'Alema, svilupparono una importante mole di lavoro sul piano
dell'accumulazione documentale e della prospettazione delle
ipotesi di riforma, senza, tuttavia, riuscire a determinare un
plausibile percorso riformatore sostenuto, come prescrive la
stessa Costituzione, dalle ampie maggioranze e dalle procedure
previste dall'articolo 138.
Del resto appare di tutta evidenza l'inadeguatezza
"politica" dello strumento predisposto dall'articolo 138 per
una revisione costituzionale che non sia di mera e limitata
correzione dell'impianto attuale: gli stessi costituenti
immaginarono infatti l'inserimento dell'articolo 138 non
certamente quale strumento utile a ridisegnare l'ordinamento
dello Stato. La questione, allora, è oggi la seguente: siamo
di fronte ad un'ipotesi di impegno riformatore limitato ad un
modesto maquillage costituzionale che non revochi in
dubbio l'intima coerenza dell'impianto, oppure si rende
necessaria una revisione più ampia, tale da modificare in modo
sensibile la filosofia dell'ordinamento dello Stato?
La mia opinione è sicuramente orientata a sostenere le
ragioni della seconda opzione. Con l'avvento dei grandi (e
incompiuti) processi di riforma dei sistemi elettorali
intervenuti anche sulle spinte referendarie all'inizio degli
anni '90, si è modificata in modo profondo la logica che
animava l'intero assetto costituzionale.
Come è stato autorevolmente osservato, infatti, la logica
proporzionalista che ha intriso l'intero impianto
costituzionale (giova ricordare, infatti, che solo per ragioni
di opportunità politica si ritenne di non rendere esplicita la
costituzionalizzazione del principio proporzionalista secondo
la proposta Mortati che venne, tuttavia, recepita dalla
Costituzione come ordine del giorno), al punto da
rappresentare il fulcro dell'equilibrio tra pesi e contrappesi
su cui poggia la Repubblica, collide oggi con il principio
maggioritario che scaturisce dalle riforme elettorali degli
anni '90.
Né appare immaginabile, peraltro, che un Parlamento eletto
con un sistema maggioritario, dunque volto a privilegiare le
ragioni della "governabilità" a scapito di quelle della
rappresentanza, possa intraprendere il percorso di un'ampia
riforma costituzionale che implica una riflessione radicale
sull'ordinamento (bicameralismo o monocameralismo, contenuto
del federalismo, elezione diretta del Premier, assetto
dell'ordine giudiziario, diritto all'informazione, eccetera),
senza dare voce all'articolato pluralismo della politica e
delle culture presenti nel Paese.
La Costituzione è la regola cui si obbligano tutti i
cittadini: la regola che supera la dimensione della politica
partigiana per assumere un valore più alto e proiettato nel
tempo.
E' necessario allora che un'Assemblea dotata di poteri
costituenti, il cui compito precipuo è quello di definire un
nuovo assetto generale del "patto" tra governanti e governati,
si avvalga, nella fase della selezione dei suoi componenti,
del pieno concorso di tutte le istanze politiche, economiche e
sociali presenti nel Paese. Ciò, in particolare, al fine di
garantire che la nuova forma di Stato e la nuova forma di
Governo vengano determinate - sotto ogni profilo - nel segno
del più alto concorso democratico, e dunque attraverso
l'azione di un soggetto istituzionale che sia la proiezione
più "fedele" possibile della composizione del tessuto sociale
e produttivo del Paese.
Per quanto riguarda, dunque, il sistema elettorale da
adottare in vista della costituzione dell'Assemblea,
l'articolo 2 della presente proposta di legge costituzionale
prevede l'applicazione del decreto legislativo luogotenenziale
10 marzo 1946, n. 74, che ha disciplinato le modalità per
l'elezione dell'Assemblea costituente prevedendo
l'attribuzione dei seggi tra liste concorrenti con il sistema
dei quozienti interi e dei più altri resti (così optando per
un sistema elettorale chiaramente proporzionale). In
proposito, il medesimo articolo 2 attribuisce al Governo il
compito di provvedere agli interventi normativi necessari, da
un lato, per adeguare le norme del citato decreto legislativo
luogotenenziale al numero dei membri dell'Assemblea ed alla
rappresentanza minima prevista per ciascuna regione (in
relazione, ad esempio, alla determinazione delle
circoscrizioni elettorali); dall'altro, per coordinarne il
disposto con le norme vigenti per l'elezione dei due rami del
Parlamento nazionale, con particolare riguardo alle materie
dell'elettorato attivo e passivo, del procedimento elettorale
preparatorio e dello svolgimento delle operazioni di voto.
Particolare rilievo assumono poi taluni profili connessi
al procedimento previsto per la promulgazione e per l'entrata
in vigore del testo di riforma costituzionale approvato
dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei propri membri.
L'articolo 7 della presente proposta di legge costituzionale
prevede infatti che il testo approvato sia sottoposto a
referendum popolare entro tre mesi dalla data della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Tale
referendum si caratterizza per la sua non
riconducibilità agli affini istituti di democrazia diretta
previsti nel nostro vigente sistema costituzionale, non
esplicando infatti - come è evidente - effetti abrogativi, né
rivestendo natura consultiva. Il contenuto proprio del
referendum previsto dall'articolo 7 appare piuttosto
caratterizzarsi quale approvazione ovvero reiezione tout
court del testo deliberato dall'Assemblea, in ciò
palesandosi semmai prossimo all'istituto previsto all'articolo
138, terzo comma, della Costituzione. Tuttavia, vale
sottolineare come lo svolgimento di quest'ultimo sia
disciplinato in termini meramente eventuali (essendo
attivabile solo ove ne facciano specifica richiesta i soggetti
previsti dalla norma medesima) e possa addirittura non avere
luogo (ove le Assemblee parlamentari approvino il testo con la
maggioranza dei due terzi dei componenti); il referendum
di cui è invece previsto l'intervento ai sensi del citato
articolo 7 è finalizzato ad accrescere il grado della qualità
democratica sottostante alla riforma del sistema istituzionale
contenuta nella "decisione costituente", dovendo ad esso
procedersi comunque, a prescindere dalla presentazione di
specifiche richieste in tale senso e senza che maggioranze
comunque qualificate possano valere ad imperdirne lo
svolgimento.
Sul punto della piena partecipazione popolare al processo
costituente, appare infine assai significativo rimarcare la
previsione della possibile presentazione di un testo di
minoranza, diverso da quello approvato a maggioranza assoluta,
da parte di un quarto dei membri del consesso costituente. Ove
ciò avvenga, è previsto che il referendum si effettui su
entrambi i testi in alternativa tra loro, con la rilevante
conseguenza del possibile sovvertimento delle determinazioni
dall'Assemblea ad opera di un difforme avviso espresso
direttamente dal corpo elettorale.