XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2350
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. E' istituita un'Assemblea per la riforma della
Costituzione, di seguito denominata "Assemblea", con il
compito di predisporre un nuovo testo della parte seconda
della Costituzione.
Art. 2.
1. L'Assemblea è composta da centocinquanta membri, eletti
a suffragio universale, con voto diretto, eguale, libero e
segreto, dai cittadini iscritti nelle liste elettorali per
l'elezione della Camera dei deputati.
2. Tutte le regioni esprimono almeno un rappresentante
nell'Assemblea. La ripartizione dei seggi tra le regioni è
effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in
proporzione alla popolazione delle regioni quale risulta
dall'ultimo censimento generale.
3. L'elezione dell'Assemblea avviene ai sensi del decreto
legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, le cui
disposizioni, con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, entro un mese dalla
data di entrata in vigore della presente legge costituzionale,
sono modificate ai sensi delle norme di cui ai commi 1 e 2 del
presente articolo e altresì coordinate, per quanto riguarda il
procedimento elettorale preparatorio, lo svolgimento delle
operazioni di voto e la disciplina dell'elettorato attivo, con
le vigenti disposizioni per le elezioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica.
Art. 3.
1. L'ufficio di membro dell'Assemblea è incompatibile con
qualunque altra carica pubblica e con l'esercizio di qualsiasi
altra attività professionale.
2. Ai membri dell'Assemblea si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 67, 68 e 69 della Costituzione.
3. L'Assemblea giudica sui titoli di ammissione dei propri
membri.
Art. 4.
1. Le elezioni per l'Assemblea sono indette con decreto
del Presidente della Repubblica entro un mese dalla data di
entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica
di cui all'articolo 2, comma 3.
2. Nel decreto di indizione di cui al comma 1 è stabilito
altresì il giorno per lo svolgimento delle elezioni, che
devono comunque avere luogo nel periodo compreso tra il
trentesimo ed il sessantesimo giorno successivi alla data di
emanazione del decreto medesimo. La prima seduta
dell'Assemblea ha luogo entro venti giorni dalla data delle
elezioni.
3. Nel decreto di indizione di cui al comma 1 è inoltre
indicata la sede dell'Assemblea e dei suoi uffici.
Art. 5.
1. L'Assemblea approva il proprio regolamento a
maggioranza assoluta dei componenti ed elegge tra i suoi
membri il Presidente, due vice presidenti e quattro segretari
che ne costituiscono l'Ufficio di presidenza.
Art. 6.
1. L'Assemblea provvede alle spese ed alla gestione delle
risorse ad essa attribuite dalla legge secondo le modalità
stabilite dall'Ufficio di presidenza.
2. L'apparato di supporto ai lavori dell'Assemblea è
costituito da personale messo a disposizione dalle Presidenze
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sulla
base di intese tra i rispettivi Uffici di presidenza. Per
ulteriori, motivate esigenze, l'Assemblea può altresì disporre
di personale comandato dalle amministrazioni pubbliche.
Art. 7.
1. L'Assemblea conclude i suoi lavori con l'approvazione a
maggioranza assoluta dei componenti, entro dodici mesi dalla
data della prima seduta, del testo di cui all'articolo 1,
comma 1. Il testo approvato è immediatamente pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale.
2. Il testo approvato è sottoposto a referendum
popolare, da effettuare entro tre mesi dalla data di
pubblicazione del medesimo testo nella Gazzetta
Ufficiale.
3 Qualora un quarto dei componenti dell'Assemblea presenti
un testo di minoranza, quest'ultimo è pubblicato nelle forme
previste dal comma 1 ed è sottoposto a referendum
popolare in alternativa al testo approvato con la
maggioranza di cui al medesimo comma 1.
4. Il testo sottoposto a referendum è promulgato se
è approvato dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto.
Il testo approvato è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
entro un mese dalla data in cui si è svolto il
referendum popolare ed entra in vigore sei mesi dopo la
sua pubblicazione.
5. L'Assemblea è sciolta dal giorno successivo a quello
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del testo
di cui al comma 4.