XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2342
Onorevoli Colleghi! - Il sistema sanzionatorio dei
reati fallimentari, chiara espressione di un regime
totalitario e di conseguente compressione della libertà di
impresa, impone, oramai, una radicale modifica, come del resto
risulta sempre più avvertito da tutte le parti politiche (vedi
ad esempio la proposta di legge di iniziativa dei deputati
Fassino e altri presentata il 21 giugno 2001, atto Camera n.
970); ciò in ragione sostanzialmente della sua incompatibilità
con i princìpi penali costituzionali quali, ad esempio il
principio di necessaria offensività (che va inteso come limite
di rango costituzionale alla discrezionalità legislativa in
materia penale) e lo stesso canone di ragionevolezza delle
leggi più volte invocato dalla Corte Costituzionale che ha
sovente dichiarato l'illegittimità costituzionale della
sanzione prevista per taluni reati, sia per sproporzione
diretta tra offesa e sanzione sia per sproporzione tra
sanzioni relative alla stessa offesa o ad offesa analoga.
Sotto quest'ultimo aspetto si è già da tempo sottolineato in
dottrina la sproporzione della pena in sé e per sé del reato
(ad esempio di bancarotta) alla luce non solo dei princìpi
penali costituzionali ma dello stesso articolo 41 della
Costituzione che tutela l'iniziativa economica privata, da
taluno ritenuta un diritto inviolabile dell'uomo, e nel
raffronto con il trattamento sanzionatorio previsto per altri
reati quali ad esempio quello di cui all'articolo 388 del
codice penale (perseguito tra l'altro a querela di parte) che
sanziona una condotta di analogo disvalore sociale e comunque
simile a quella dell'imprenditore che distrae i beni del
patrimonio alla garanzia dei creditori.
Ulteriore motivo che rende non procrastinabile tale
modifica è dovuto dal disposto della lettera g), comma
1, dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366,
recante "delega al Governo per la riforma del diritto
societario", che prevede una riformulazione delle norme sui
reati fallimentari che richiamano reati societari potendosi,
ove non si intervenisse prontamente, da una lato creare delle
differenziazioni tra tali reati e gli altri reati fallimentari
e, dall'altro, delle sovrapposizioni tra gli uni e gli
altri.
Occorre, inoltre, considerare che la nuova normativa
comunitaria relativa all'armonizzazione delle procedure
fallimentari impone, per gli stessi termini in cui è redatta,
un'omogeneizzazione del sistema sanzionatorio di riferimento
anche in considerazione del fatto che le pene previste per
taluni tipi di reati, quali ad esempio quello di bancarotta
fraudolenta, sono negli altri Paesi europei consistentemente
più basse.
La modifica, come è ovvio, si dovrebbe estendere a tutte
le norme previste nel titolo VI del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 (cosiddetta "legge fallimentare") senza
trascurare la modifica degli stessi presupposti sostanziali
(vedi ad esempio il reato previsto dall'articolo 220 della
legge fallimentare in relazione al mutamento di residenza di
cui all'articolo 49 della medesima legge, che impone una
esatta descrizione normativa della condotta anche al fine
della sua compatibilità con l'articolo 16 della Costituzione,
nel senso che l'allontanamento di cui all'articolo 49 della
legge fallimentare deve importare lo stare distanti dalla
propria dimora per un periodo apprezzabile, tale cioè da
sottrarre realmente la persona al controllo degli organi
fallimentari) e del momento consumativo del reato nonché della
relativa prescrizione del medesimo, oggi fonte anche di palese
illogicità normativa potendo restare preclusa nei tempi usuali
previsti per il tipo di sanzione, ad esempio, a causa del
ritardo del Tribunale nel fare luogo alla declaratoria
fallimentare.
Nella prospettiva indicata si dovrebbero, quindi,
restringere il numero e l'ambito di applicazione delle
fattispecie criminose nel rispetto oltre che dei princìpi
costituzionali già enunciati, in particolare dei princìpi di
tassatività e determinatezza dell'illecito penale e del
principio di sussidiarietà, in modo da escludere l'intervento
penale nel caso siano esperibili altri rimedi e circoscrivere
quindi la punibilità alle sole condotte concretamente
offensive dell'interesse protetto. Ciò implica una
riformulazione completa degli articoli contenuti nel titolo VI
della legge fallimentare, a partire in particolare da quelli
relativi alla bancarotta fraudolenta ed alla bancarotta
semplice che in misura maggiore integrano vere e proprie
antinomie di valutazione alla luce del sistema penale
complessivo determinando quell'ingiustizia che produce
diseguaglianza e che merita oramai una pronta correzione.
Esemplificando, proprio in relazione a tali fattispecie
criminose può dirsi che per ciò che concerne il reato di
bancarotta fraudolenta (articolo 216 della legge fallimentare)
oltre ad abbassare, in linea come si è detto con gli altri
Paesi europei, i massimi ed i minimi edittali, stante
l'eccessiva severità sanzionatoria che lo caratterizza anche
del resto al fine della possibilità di accesso agli strumenti
alternativi alla pena detentiva, occorre - avendo naturalmente
riguardo anzitutto ai princìpi costituzionali, in un
complessivo ripensamento della materia che passi attraverso
l'acquisizione di una diversa prospettiva del bene giuridico
tutelato - rimodulare e semplificare la fattispecie conferendo
rilevanza penale a quelle sole condotte che possiedano
realmente efficacia causale rispetto al fallimento o al
dissesto della società. Per ciò che concerne i reati commessi
da persone diverse dal fallito (articolo 223 della legge
fallimentare) si possono prevedere circostanze aggravanti se
commessi in danno di società quotate in borsa, in coerenza
però con le pene previste dagli articoli 2621 e seguenti del
codice civile.
Quanto al reato di bancarotta semplice (articolo 217 della
legge fallimentare) occorre modificare la natura stessa del
reato o rendendolo nella stessa configurazione normativa, al
fine di evitare quei dissidi interpretativi oggi usuali, reato
solo colposo nel senso di inadeguatezza sociale della condotta
del fallito, come in altri Paesi comunitari (quali ad esempio
l'Austria), ovvero, e sarebbe soluzione indubbiamente
preferibile, quale contravvenzione punita con l'arresto o,
salvo il caso del danno di speciale tenuità, con l'arresto o
l'ammenda.
Dal momento poi che la lettera g) del comma 1
dell'articolo 11 della citata legge n. 366 del 2001 prevede,
come si è detto, la riformulazione delle norme sui reati
fallimentari che richiamano reati societari, in attesa
dell'emanazione del decreto legislativo, e sotto riserva di
verificare la coerenza tra le due normative, potrebbero i
fatti di bancarotta fraudolenta e i fatti di bancarotta
semplice di cui agli articoli 223 e 224 della legge
fallimentare inserirsi invece che come disposizioni autonome
come commi degli articoli 216 e 217 della legge
fallimentare.
Le modifiche proposte non possono essere avulse da altre
analoghe aventi ad oggetto le sanzioni relative ad alcuni
reati di falso per gli innegabili riverberi su tali
fattispecie delittuose della nuova disciplina. Ed infatti, la
legge n. 366 del 2001, nel conferire la delega al Governo per
la riforma del diritto societario, ha, come noto previsto,
all'articolo 11, comma 1, lettera a), che "la falsità
nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di
revisione consistente nel fatto dei responsabili della
revisione, i quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni,
con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di
ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il
falso (...) della società, ente o soggetto sottoposto a
revisione" venga punita come reato contravvenzionale, con la
pena dell'arresto fino ad un anno, quando la condotta non
abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari; come
delitto, con la pena della reclusione da un anno a quattro
anni quando la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale
ai destinatari.
Nel demandare al Governo la formulazione delle
fattispecie, la delega ha precisato che il falso del
responsabile della revisione, per essere punibile, deve essere
idoneo a trarre in inganno i destinatari nonché rivolto a
conseguire per il revisore o per altri un profitto
ingiusto.
La scelta della citata legge n. 366 del 2001 di prevedere
l'attestazione del falso ad opera del revisore quale
contravvenzione o delitto in funzione del danno patrimoniale
cagionato o meno ai destinatari, e di operare,
contestualmente, anche nel ricorrere della più grave ipotesi
del delitto, una sensibile riduzione della pena anteriormente
prevista dall'articolo 175 del testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, costituirebbe una
oggettiva distonia ove non fosse accompagnata da una
corrispondente diversa "dosimetria sanzionatoria" dei delitti
di falso previsti dal codice penale.
L'opportunità di un intervento diretto a riequilibrare,
sotto il profilo sanzionatorio, le diverse fattispecie appare
palese considerando che il falso commesso dal revisore è oggi
punito, nell'ipotesi contravvenzionale prevista nella citata
legge n. 366 del 2001, con la pena dell'arresto fino ad un
anno mentre l'articolo 485 del codice penale sanziona, invece,
come delitto, punito con la pena della reclusione da sei mesi
a tre anni, il falso commesso dal privato in scrittura
privata, la cui configurabilità, come è noto, non richiede,
analogamente, un danno effettivo.
La necessità dell'intervento risulta ancor più evidente se
si considera che, nell'ipotesi del delitto, l'attestazione del
falso da parte del revisore, anche nel caso di danno
patrimoniale di rilevante gravità, è punita con una pena
inferiore a quella prevista dall'articolo 476, primo comma,
del codice penale per la falsità materiale commessa dal
pubblico ufficiale in atti pubblici mentre, sotto il vigore
dell'articolo 175 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 58 del 1998, che sanzionava la condotta del
revisore con la reclusione sino a cinque anni, aumentabile,
nel ricorrere di un danno patrimoniale grave, sino alla metà,
il falso del revisore era punito in modo più grave, essendo la
sanzione collocata al livello della pena prevista dal secondo
comma del citato articolo 476 del codice penale per la falsità
concernente un atto o parte di un atto facente fede fino a
querela di falso.
Le ragioni che, sin dall'istituzione con il decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136,
dell'obbligo di revisione del bilancio per le società quotate
in borsa, hanno indotto a sanzionare l'attestazione del falso
da parte del revisore con la pena riservata alle più gravi tra
le falsità previste dal codice penale per il pubblico
ufficiale risiedono, come noto, nella funzione assegnata dalla
legge all'attività di revisione. La presente proposta mira,
pertanto, a recuperare, quanto alle pene dei singoli reati di
cui all'articolo 476 del codice penale, il rapporto di
proporzionalità che vigeva - prima della legge n. 366 del 2001
- tra le diverse figure di reato ivi previste ed il reato di
falso del responsabile della revisione.
Considerando che, nel caso del pubblico ufficiale, la
tutela dell'interesse alla fede pubblica deve prevalere
rispetto a quello meramente patrimoniale, non si è reputato
opportuno prevedere per i delitti commessi dal pubblico
ufficiale la circostanza attenuante del danno di particolare
tenuità prevista per il delitto di falso del responsabile
della società di revisione dall'articolo 11, comma 1, lettera
d) della legge n. 366 del 2001.
La modifica del trattamento sanzionatorio riguarda, in
primo luogo, il reato di falsità in scrittura privata previsto
dall'articolo 485 del codice penale, per il quale si propone
la trasformazione in illecito contravvenzionale doloso punito
con la sanzione dell'arresto sino a diciotto mesi, ed il reato
di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale previsto
dall'articolo 476 del medesimo codice per il quale si propone,
invece, nell'ipotesi contemplata dal primo comma, la pena da
un anno a tre anni, e per quella contemplata nel secondo comma
la pena della reclusione da due anni a cinque anni; quindi, le
altre figure di reato per le quali si rende necessario un
raccordo con il sistema delle nuove pene (articoli 477, 478 e
486 del codice penale).
L'eventuale approvazione della proposta di legge comporta
necessariamente la necessità di integrare la disciplina
prevista dall'articolo 676 del codice di procedura penale. A
tale fine si propone l'introduzione dell'articolo
676-bis del codice di procedura penale che fissa i
criteri per la rideterminazione della pena susseguente a
modifica del trattamento sanzionatorio.