XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2342




        Onorevoli Colleghi! - Il sistema sanzionatorio dei reati fallimentari, chiara espressione di un regime totalitario e di conseguente compressione della libertà di impresa, impone, oramai, una radicale modifica, come del resto risulta sempre più avvertito da tutte le parti politiche (vedi ad esempio la proposta di legge di iniziativa dei deputati Fassino e altri presentata il 21 giugno 2001, atto Camera n. 970); ciò in ragione sostanzialmente della sua incompatibilità con i princìpi penali costituzionali quali, ad esempio il principio di necessaria offensività (che va inteso come limite di rango costituzionale alla discrezionalità legislativa in materia penale) e lo stesso canone di ragionevolezza delle leggi più volte invocato dalla Corte Costituzionale che ha sovente dichiarato l'illegittimità costituzionale della sanzione prevista per taluni reati, sia per sproporzione diretta tra offesa e sanzione sia per sproporzione tra sanzioni relative alla stessa offesa o ad offesa analoga. Sotto quest'ultimo aspetto si è già da tempo sottolineato in dottrina la sproporzione della pena in sé e per sé del reato (ad esempio di bancarotta) alla luce non solo dei princìpi penali costituzionali ma dello stesso articolo 41 della Costituzione che tutela l'iniziativa economica privata, da taluno ritenuta un diritto inviolabile dell'uomo, e nel raffronto con il trattamento sanzionatorio previsto per altri reati quali ad esempio quello di cui all'articolo 388 del codice penale (perseguito tra l'altro a querela di parte) che sanziona una condotta di analogo disvalore sociale e comunque simile a quella dell'imprenditore che distrae i beni del patrimonio alla garanzia dei creditori.
        Ulteriore motivo che rende non procrastinabile tale modifica è dovuto dal disposto della lettera g), comma 1, dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366, recante "delega al Governo per la riforma del diritto societario", che prevede una riformulazione delle norme sui reati fallimentari che richiamano reati societari potendosi, ove non si intervenisse prontamente, da una lato creare delle differenziazioni tra tali reati e gli altri reati fallimentari e, dall'altro, delle sovrapposizioni tra gli uni e gli altri.
        Occorre, inoltre, considerare che la nuova normativa comunitaria relativa all'armonizzazione delle procedure fallimentari impone, per gli stessi termini in cui è redatta, un'omogeneizzazione del sistema sanzionatorio di riferimento anche in considerazione del fatto che le pene previste per taluni tipi di reati, quali ad esempio quello di bancarotta fraudolenta, sono negli altri Paesi europei consistentemente più basse.
        La modifica, come è ovvio, si dovrebbe estendere a tutte le norme previste nel titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (cosiddetta "legge fallimentare") senza trascurare la modifica degli stessi presupposti sostanziali (vedi ad esempio il reato previsto dall'articolo 220 della legge fallimentare in relazione al mutamento di residenza di cui all'articolo 49 della medesima legge, che impone una esatta descrizione normativa della condotta anche al fine della sua compatibilità con l'articolo 16 della Costituzione, nel senso che l'allontanamento di cui all'articolo 49 della legge fallimentare deve importare lo stare distanti dalla propria dimora per un periodo apprezzabile, tale cioè da sottrarre realmente la persona al controllo degli organi fallimentari) e del momento consumativo del reato nonché della relativa prescrizione del medesimo, oggi fonte anche di palese illogicità normativa potendo restare preclusa nei tempi usuali previsti per il tipo di sanzione, ad esempio, a causa del ritardo del Tribunale nel fare luogo alla declaratoria fallimentare.
        Nella prospettiva indicata si dovrebbero, quindi, restringere il numero e l'ambito di applicazione delle fattispecie criminose nel rispetto oltre che dei princìpi costituzionali già enunciati, in particolare dei princìpi di tassatività e determinatezza dell'illecito penale e del principio di sussidiarietà, in modo da escludere l'intervento penale nel caso siano esperibili altri rimedi e circoscrivere quindi la punibilità alle sole condotte concretamente offensive dell'interesse protetto. Ciò implica una riformulazione completa degli articoli contenuti nel titolo VI della legge fallimentare, a partire in particolare da quelli relativi alla bancarotta fraudolenta ed alla bancarotta semplice che in misura maggiore integrano vere e proprie antinomie di valutazione alla luce del sistema penale complessivo determinando quell'ingiustizia che produce diseguaglianza e che merita oramai una pronta correzione. Esemplificando, proprio in relazione a tali fattispecie criminose può dirsi che per ciò che concerne il reato di bancarotta fraudolenta (articolo 216 della legge fallimentare) oltre ad abbassare, in linea come si è detto con gli altri Paesi europei, i massimi ed i minimi edittali, stante l'eccessiva severità sanzionatoria che lo caratterizza anche del resto al fine della possibilità di accesso agli strumenti alternativi alla pena detentiva, occorre - avendo naturalmente riguardo anzitutto ai princìpi costituzionali, in un complessivo ripensamento della materia che passi attraverso l'acquisizione di una diversa prospettiva del bene giuridico tutelato - rimodulare e semplificare la fattispecie conferendo rilevanza penale a quelle sole condotte che possiedano realmente efficacia causale rispetto al fallimento o al dissesto della società. Per ciò che concerne i reati commessi da persone diverse dal fallito (articolo 223 della legge fallimentare) si possono prevedere circostanze aggravanti se commessi in danno di società quotate in borsa, in coerenza però con le pene previste dagli articoli 2621 e seguenti del codice civile.
        Quanto al reato di bancarotta semplice (articolo 217 della legge fallimentare) occorre modificare la natura stessa del reato o rendendolo nella stessa configurazione normativa, al fine di evitare quei dissidi interpretativi oggi usuali, reato solo colposo nel senso di inadeguatezza sociale della condotta del fallito, come in altri Paesi comunitari (quali ad esempio l'Austria), ovvero, e sarebbe soluzione indubbiamente preferibile, quale contravvenzione punita con l'arresto o, salvo il caso del danno di speciale tenuità, con l'arresto o l'ammenda.
        Dal momento poi che la lettera g) del comma 1 dell'articolo 11 della citata legge n. 366 del 2001 prevede, come si è detto, la riformulazione delle norme sui reati fallimentari che richiamano reati societari, in attesa dell'emanazione del decreto legislativo, e sotto riserva di verificare la coerenza tra le due normative, potrebbero i fatti di bancarotta fraudolenta e i fatti di bancarotta semplice di cui agli articoli 223 e 224 della legge fallimentare inserirsi invece che come disposizioni autonome come commi degli articoli 216 e 217 della legge fallimentare.
        Le modifiche proposte non possono essere avulse da altre analoghe aventi ad oggetto le sanzioni relative ad alcuni reati di falso per gli innegabili riverberi su tali fattispecie delittuose della nuova disciplina. Ed infatti, la legge n. 366 del 2001, nel conferire la delega al Governo per la riforma del diritto societario, ha, come noto previsto, all'articolo 11, comma 1, lettera a), che "la falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione consistente nel fatto dei responsabili della revisione, i quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso (...) della società, ente o soggetto sottoposto a revisione" venga punita come reato contravvenzionale, con la pena dell'arresto fino ad un anno, quando la condotta non abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari; come delitto, con la pena della reclusione da un anno a quattro anni quando la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari.
        Nel demandare al Governo la formulazione delle fattispecie, la delega ha precisato che il falso del responsabile della revisione, per essere punibile, deve essere idoneo a trarre in inganno i destinatari nonché rivolto a conseguire per il revisore o per altri un profitto ingiusto.
        La scelta della citata legge n. 366 del 2001 di prevedere l'attestazione del falso ad opera del revisore quale contravvenzione o delitto in funzione del danno patrimoniale cagionato o meno ai destinatari, e di operare, contestualmente, anche nel ricorrere della più grave ipotesi del delitto, una sensibile riduzione della pena anteriormente prevista dall'articolo 175 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, costituirebbe una oggettiva distonia ove non fosse accompagnata da una corrispondente diversa "dosimetria sanzionatoria" dei delitti di falso previsti dal codice penale.
        L'opportunità di un intervento diretto a riequilibrare, sotto il profilo sanzionatorio, le diverse fattispecie appare palese considerando che il falso commesso dal revisore è oggi punito, nell'ipotesi contravvenzionale prevista nella citata legge n. 366 del 2001, con la pena dell'arresto fino ad un anno mentre l'articolo 485 del codice penale sanziona, invece, come delitto, punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni, il falso commesso dal privato in scrittura privata, la cui configurabilità, come è noto, non richiede, analogamente, un danno effettivo.
        La necessità dell'intervento risulta ancor più evidente se si considera che, nell'ipotesi del delitto, l'attestazione del falso da parte del revisore, anche nel caso di danno patrimoniale di rilevante gravità, è punita con una pena inferiore a quella prevista dall'articolo 476, primo comma, del codice penale per la falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici mentre, sotto il vigore dell'articolo 175 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, che sanzionava la condotta del revisore con la reclusione sino a cinque anni, aumentabile, nel ricorrere di un danno patrimoniale grave, sino alla metà, il falso del revisore era punito in modo più grave, essendo la sanzione collocata al livello della pena prevista dal secondo comma del citato articolo 476 del codice penale per la falsità concernente un atto o parte di un atto facente fede fino a querela di falso.
        Le ragioni che, sin dall'istituzione con il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, dell'obbligo di revisione del bilancio per le società quotate in borsa, hanno indotto a sanzionare l'attestazione del falso da parte del revisore con la pena riservata alle più gravi tra le falsità previste dal codice penale per il pubblico ufficiale risiedono, come noto, nella funzione assegnata dalla legge all'attività di revisione. La presente proposta mira, pertanto, a recuperare, quanto alle pene dei singoli reati di cui all'articolo 476 del codice penale, il rapporto di proporzionalità che vigeva - prima della legge n. 366 del 2001 - tra le diverse figure di reato ivi previste ed il reato di falso del responsabile della revisione.
        Considerando che, nel caso del pubblico ufficiale, la tutela dell'interesse alla fede pubblica deve prevalere rispetto a quello meramente patrimoniale, non si è reputato opportuno prevedere per i delitti commessi dal pubblico ufficiale la circostanza attenuante del danno di particolare tenuità prevista per il delitto di falso del responsabile della società di revisione dall'articolo 11, comma 1, lettera d) della legge n. 366 del 2001.
        La modifica del trattamento sanzionatorio riguarda, in primo luogo, il reato di falsità in scrittura privata previsto dall'articolo 485 del codice penale, per il quale si propone la trasformazione in illecito contravvenzionale doloso punito con la sanzione dell'arresto sino a diciotto mesi, ed il reato di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale previsto dall'articolo 476 del medesimo codice per il quale si propone, invece, nell'ipotesi contemplata dal primo comma, la pena da un anno a tre anni, e per quella contemplata nel secondo comma la pena della reclusione da due anni a cinque anni; quindi, le altre figure di reato per le quali si rende necessario un raccordo con il sistema delle nuove pene (articoli 477, 478 e 486 del codice penale).
        L'eventuale approvazione della proposta di legge comporta necessariamente la necessità di integrare la disciplina prevista dall'articolo 676 del codice di procedura penale. A tale fine si propone l'introduzione dell'articolo 676-bis del codice di procedura penale che fissa i criteri per la rideterminazione della pena susseguente a modifica del trattamento sanzionatorio.




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