XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2342




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 216 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

            "Art. 216 (Bancarotta fraudolenta patrimoniale).- E' punito con la reclusione da uno a tre anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore che, versando in stato di insolvenza o trovandosi in una situazione di concreto e attuale pericolo di insolvenza ha disposto, con uno o più atti, in tutto o in parte, dei propri beni in modo idoneo a sottrarli alla garanzia dei creditori e con l'intenzione di recare loro pregiudizio.
        La stessa pena si applica all'imprenditore, se è dichiarato fallito, che, versando in stato di insolvenza o trovandosi in una situazione di concreto e attuale pericolo di insolvenza, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti in modo idoneo a diminuire la garanzia dei creditori e con l'intenzione di recare loro pregiudizio.
        La revoca della dichiarazione di fallimento ovvero la restituzione dei beni o del loro equivalente alla garanzia dei creditori tale da ridurre grandemente il loro pregiudizio estingue il reato, anche riguardo a coloro che sono concorsi nel reato medesimo; se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.
        Salvo le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa, per la durata di sette anni, l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale".


Art. 2.

        1. Dopo l'articolo 216 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come sostituito dalla presente legge, sono inseriti i seguenti:

            "Art. 216-bis (Bancarotta fraudolenta documentale).- E' punito con la reclusione da uno a tre anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore che, versando in stato di insolvenza o trovandosi in una situazione di concreto e attuale pericolo di insolvenza, con l'intenzione di recare pregiudizio ai creditori, ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, libri o le altre scritture contabili obbligatorie ovvero li ha tenuti in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
        La revoca della dichiarazione di fallimento ovvero la ricostruzione documentale, da parte del fallito, dell'effettiva situazione patrimoniale, prima della compilazione da parte del curatore dell'elenco dei creditori di cui all'articolo 89, estingue il reato anche riguardo a coloro che sono concorsi nel reato medesimo; se vi è stata condanna ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.
        Salvo le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo lI, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di sei anni l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale.
        Art. 216-ter (Bancarotta fraudolenta preferenziale). - E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore che, versando in stato di insolvenza, trovandosi in una situazione di concreto ed attuale pericolo di insolvenza, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o altre prestazioni ovvero simula titoli di prelazione in suo favore.
        La revoca della dichiarazione di fallimento ovvero la restituzione delle somme, o dei beni alla garanzia dei creditori, ovvero la denuncia, da parte del fallito, della simulazione dei titoli di prelazione estingue il reato anche riguardo a coloro che sono concorsi nel reato medesimo; se vi è stata condanna ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.
        Salvo le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di cinque anni l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale".

Art. 3.

        1. L'articolo 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sostituito dal seguente:

            "Art. 217 (Bancarotta semplice).- Fuori dal caso di cui all'articolo 216, è punito con la reclusione sino a due anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore che, versando in stato di insolvenza, aggrava il proprio dissesto. Se il fatto è commesso con colpa grave la pena è diminuita.
        E' punito con la reclusione sino a due anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore che, fuori dal caso di cui all'articolo 216-bis, durante i due anni antecedenti la dichiarazione di fallimento ovvero dall'inizio dell'impresa se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili obbligatorie o li ha tenuti in maniera incompleta tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
        La revoca della dichiarazione di fallimento ovvero la ricostruzione documentale, da parte del fallito, dell'effettiva situazione patrimoniale, prima della compilazione da parte del curatore dell'elenco dei creditori previsto dall'articolo 89, estingue il reato anche riguardo a coloro che sono concorsi nel reato medesimo; se vi è stata condanna ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.
        Salvo le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna importa per la durata di tre anni l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale".


Art. 4.

        1. L'articolo 219 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

            "Art. 219 (Circostanze aggravanti).- Le pene stabilite negli articoli 216, 216-bis, 216-ter, 217 e 218 sono aumentate se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti negli articoli indicati".

Art. 5.

        1. L'articolo 223 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

            "Art. 223 (Fatti di bancarotta fraudolenta).- Agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci ed ai liquidatori di società dichiarate fallite e soggette alle disposizioni di cui al capo II, titolo III, parte IV del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i quali hanno commesso alcuno dei fatti previsti negli articoli 216, 216-bis e 216-ter della presente legge si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.
        Ai soggetti di cui al primo comma si applica la pena prevista dal medesimo comma se hanno commesso alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2623, 2628, 2630, primo comma, del codice civile.
        Si applicano, in ogni caso, le disposizioni previste dal quarto comma dell'articolo 216, dal terzo comma dell'articolo 216-bis e dal terzo comma dell'articolo 216-ter.
        Nel caso di società soggette alle disposizioni di cui al capo II, titolo III, parte IV del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti negli articoli 216, 216-bis e 216-ter della presente legge importa per la durata di cinque anni l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale".


Art. 6.

        1. L'articolo 224 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sostituito dal seguente:

            "Art. 224 (Fatti di bancarotta semplice).- Agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci ed ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti previsti nell'articolo 217 si applicano:

            1) le pene stabilite nel citato articolo nel caso di società non soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

            2) la pena della reclusione da uno a quattro anni nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; se il fatto previsto dal primo comma dell'articolo 217 è commesso con colpa grave la pena è diminuita".


Art. 7.

        1. Al primo comma dell'articolo 227 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo le parole: "negli artt. 216," sono inserite le seguenti: "216-bis, 216-ter,".


Art. 8.

        1. L'articolo 232 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sostituito dal seguente:

            "Art. 232 (Domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso con il fallito).- E' punito con la reclusione sino a tre anni chiunque, fuori dai casi di concorso in bancarotta, anche per interposta persona presenta domanda di ammissione al passivo del fallimento per un credito fraudolentemente simulato.
        La domanda ritirata prima della verificazione dello stato passivo estingue il reato anche riguardo a coloro che hanno concorso al reato medesimo; e se vi è stata condanna ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.
        E' punito con la reclusione da uno a tre anni, se il fallimento si verifica, chiunque, consapevole dello stato di insolvenza dell'imprenditore, ricetta merci o altri beni dello stesso o li acquista a prezzo notevolmente inferiore al valore corrente.
        La restituzione delle merci o degli altri beni ovvero l'integrazione del prezzo corrisposto per il loro acquisto, estingue il reato anche riguardo a coloro che sono concorsi nel reato medesimo; se vi è stata condanna ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali".


Art. 9.

        1. Al primo comma dell'articolo 236 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole: "da uno a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a tre anni".


Art. 10.

        1. Il primo comma dell'articolo 237 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

            "Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo, e ad ogni effetto penale, alla dichiarazione di fallimento è equiparato l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza nel caso di cui all'articolo 195 e il provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa nel caso di cui all'articolo 202".


Art. 11.

        1. All'articolo 2, terzo comma, del codice penale le parole: "salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile" sono soppresse.


Art. 12.

        1. L'articolo 476 del codice penale è sostituito dal seguente:

            "Art. 476 (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici).- Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
        Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da due a cinque anni".


Art. 13.

        1. L'articolo 477 del codice penale è sostituito dal seguente:

            "Art. 477 (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative). - Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione sino a due anni".


Art. 14.

        1. L'articolo 478 del codice penale è sostituito dal seguente:

            "Art. 478 (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti).- Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
        Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da due a quattro anni.
        Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione sino a due anni".

Art. 15.

        1. L'articolo 485 del codice penale è sostituito dal seguente:

            "Art. 485 (Falsità in scrittura privata).- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con l'arresto sino a diciotto mesi.
        Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata".


Art. 16.

        1. L'articolo 486 del codice penale è sostituito dal seguente:

            "Art. 486 (Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato).- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con l'arresto sino a diciotto mesi.
        Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito".


Art. 17.

        1. All'articolo 33-bis, comma 1, lettera g), del codice di procedura penale, dopo le parole: "dagli articoli 216," sono inserite le seguenti: "216-bis, 216-ter,".

Art. 18.

        1. Dopo l'articolo 676 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

            "Art. 676-bis (Rideterminazione della pena susseguente a modifica del trattamento sanzionatorio). - 1. Nel caso di successione di leggi penali ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, del codice penale, qualora le disposizioni della legge successiva siano più favorevoli al reo e sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, il giudice dell'esecuzione provvede a rideterminare il trattamento sanzionatorio secondo i criteri indicati nei commi successivi.
            2. Qualora le leggi in successione importino pene principali della stessa specie, il giudice ridetermina proporzionalmente la pena inflitta. Nel caso in cui la legge successiva commini la reclusione in luogo dell'ergastolo, il giudice ridetermina la pena su quella massima prevista per il reato, tenendo conto del periodo di detenzione espiato dal condannato.
            3. Il giudice provvede, con lo stesso criterio proporzionale, qualora si tratti di pene detentive o pecuniarie di specie diversa. A questi fini un giorno di reclusione equivale a un giorno di arresto; la multa equivale all'ammenda. Se le pene sono di uguale entità si esegue, rispettivamente, l'arresto o l'ammenda.
            4. Qualora la legge successiva commini la pena pecuniaria in luogo di quella detentiva si esegue la pena pecuniaria nella misura determinata secondo il criterio di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale.
            5. Nel caso la nuova legge preveda la pena detentiva congiunta a quella pecuniaria, e il reato per cui è stata comminata la condanna prevedeva la sola pena detentiva, il giudice ridetermina proporzionalmente la pena detentiva convertendo il residuo di quella irrogata con la sentenza di condanna nella corrispondente pena pecuniaria secondo il criterio di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale.
            6. Qualora le leggi in successione prevedano pene accessorie temporanee della stessa specie, il giudice ridetermina la loro durata ai sensi dell'articolo 37 del codice penale.
            7. Qualora, per effetto della rideterminazione della pena principale, la reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni sia ridotta alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni, all'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici si sostituisce l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. Qualora la rideterminazione della pena principale comporti una reclusione inferiore a tre anni, si applica l'articolo 37 del codice penale.
            8. Laddove, per effetto della rideterminazione della pena principale, la reclusione risulti inferiore a cinque anni, le pene accessorie dell'interdizione legale e della sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori sono revocate.
            9. Qualora per effetto della rideterminazione della pena principale la reclusione in seguito a condanna ai sensi dell'articolo 32-bis, secondo comma, del codice penale risulti inferiore ai sei mesi, il giudice revoca la pena accessoria dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
            10. Qualora la legge successiva renda applicabile al reo una pena principale più favorevole ma insieme preveda una pena accessoria obbligatoria, una misura di sicurezza o altro effetto penale non previsti dalla legge vigente al momento del fatto per il quale è stata pronunciata condanna, il giudice provvede alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio solo se richiesto dal condannato".


Art. 19.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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