XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2342
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 216 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
è sostituito dal seguente:
"Art. 216 (Bancarotta fraudolenta patrimoniale).-
E' punito con la reclusione da uno a tre anni, se è dichiarato
fallito, l'imprenditore che, versando in stato di insolvenza o
trovandosi in una situazione di concreto e attuale pericolo di
insolvenza ha disposto, con uno o più atti, in tutto o in
parte, dei propri beni in modo idoneo a sottrarli alla
garanzia dei creditori e con l'intenzione di recare loro
pregiudizio.
La stessa pena si applica all'imprenditore, se è
dichiarato fallito, che, versando in stato di insolvenza o
trovandosi in una situazione di concreto e attuale pericolo di
insolvenza, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti in
modo idoneo a diminuire la garanzia dei creditori e con
l'intenzione di recare loro pregiudizio.
La revoca della dichiarazione di fallimento ovvero la
restituzione dei beni o del loro equivalente alla garanzia dei
creditori tale da ridurre grandemente il loro pregiudizio
estingue il reato, anche riguardo a coloro che sono concorsi
nel reato medesimo; se vi è stata condanna, ne cessano
l'esecuzione e gli effetti penali.
Salvo le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo
II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti
previsti nel presente articolo importa, per la durata di sette
anni, l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa
commerciale".
Art. 2.
1. Dopo l'articolo 216 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, come sostituito dalla presente legge, sono inseriti i
seguenti:
"Art. 216-bis (Bancarotta fraudolenta
documentale).- E' punito con la reclusione da uno a tre
anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore che, versando in
stato di insolvenza o trovandosi in una situazione di concreto
e attuale pericolo di insolvenza, con l'intenzione di recare
pregiudizio ai creditori, ha sottratto, distrutto o
falsificato, in tutto o in parte, libri o le altre scritture
contabili obbligatorie ovvero li ha tenuti in modo tale da non
rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del
movimento degli affari.
La revoca della dichiarazione di fallimento ovvero la
ricostruzione documentale, da parte del fallito,
dell'effettiva situazione patrimoniale, prima della
compilazione da parte del curatore dell'elenco dei creditori
di cui all'articolo 89, estingue il reato anche riguardo a
coloro che sono concorsi nel reato medesimo; se vi è stata
condanna ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.
Salvo le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo
lI, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti
previsti nel presente articolo importa per la durata di sei
anni l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa
commerciale.
Art. 216-ter (Bancarotta fraudolenta preferenziale).
- E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è
dichiarato fallito, l'imprenditore che, versando in stato di
insolvenza, trovandosi in una situazione di concreto ed
attuale pericolo di insolvenza, a scopo di favorire, a danno
dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o altre
prestazioni ovvero simula titoli di prelazione in suo
favore.
La revoca della dichiarazione di fallimento ovvero la
restituzione delle somme, o dei beni alla garanzia dei
creditori, ovvero la denuncia, da parte del fallito, della
simulazione dei titoli di prelazione estingue il reato anche
riguardo a coloro che sono concorsi nel reato medesimo; se vi
è stata condanna ne cessano l'esecuzione e gli effetti
penali.
Salvo le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo
II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti
previsti nel presente articolo importa per la durata di cinque
anni l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa
commerciale".
Art. 3.
1. L'articolo 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
è sostituito dal seguente:
"Art. 217 (Bancarotta semplice).- Fuori dal caso
di cui all'articolo 216, è punito con la reclusione sino a due
anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore che, versando in
stato di insolvenza, aggrava il proprio dissesto. Se il fatto
è commesso con colpa grave la pena è diminuita.
E' punito con la reclusione sino a due anni, se è
dichiarato fallito, l'imprenditore che, fuori dal caso di cui
all'articolo 216-bis, durante i due anni antecedenti la
dichiarazione di fallimento ovvero dall'inizio dell'impresa se
questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le
altre scritture contabili obbligatorie o li ha tenuti in
maniera incompleta tale da non rendere possibile la
ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
La revoca della dichiarazione di fallimento ovvero la
ricostruzione documentale, da parte del fallito,
dell'effettiva situazione patrimoniale, prima della
compilazione da parte del curatore dell'elenco dei creditori
previsto dall'articolo 89, estingue il reato anche riguardo a
coloro che sono concorsi nel reato medesimo; se vi è stata
condanna ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.
Salvo le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo
II, libro I del codice penale, la condanna importa per la
durata di tre anni l'inabilitazione all'esercizio di
un'impresa commerciale".
Art. 4.
1. L'articolo 219 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
è sostituito dal seguente:
"Art. 219 (Circostanze aggravanti).- Le pene
stabilite negli articoli 216, 216-bis, 216-ter,
217 e 218 sono aumentate se il colpevole ha commesso più fatti
tra quelli previsti negli articoli indicati".
Art. 5.
1. L'articolo 223 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
è sostituito dal seguente:
"Art. 223 (Fatti di bancarotta fraudolenta).-
Agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci ed ai
liquidatori di società dichiarate fallite e soggette alle
disposizioni di cui al capo II, titolo III, parte IV del testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, i quali hanno commesso alcuno dei fatti previsti negli
articoli 216, 216-bis e 216-ter della presente
legge si applica la pena della reclusione da due a cinque
anni.
Ai soggetti di cui al primo comma si applica la pena
prevista dal medesimo comma se hanno commesso alcuno dei fatti
previsti dagli articoli 2621, 2622, 2623, 2628, 2630, primo
comma, del codice civile.
Si applicano, in ogni caso, le disposizioni previste dal
quarto comma dell'articolo 216, dal terzo comma dell'articolo
216-bis e dal terzo comma dell'articolo
216-ter.
Nel caso di società soggette alle disposizioni di cui al
capo II, titolo III, parte IV del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, salve le altre
pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del
codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti negli
articoli 216, 216-bis e 216-ter della presente
legge importa per la durata di cinque anni l'inabilitazione
all'esercizio di un'impresa commerciale".
Art. 6.
1. L'articolo 224 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
è sostituito dal seguente:
"Art. 224 (Fatti di bancarotta semplice).- Agli
amministratori, ai direttori generali, ai sindaci ed ai
liquidatori di società dichiarate fallite, i quali hanno
commesso alcuno dei fatti previsti nell'articolo 217 si
applicano:
1) le pene stabilite nel citato articolo nel caso di
società non soggette alle disposizioni della parte IV, titolo
III, capo II del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58;
2) la pena della reclusione da uno a quattro anni nel
caso di società soggette alle disposizioni della parte IV,
titolo III, capo II del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; se il fatto previsto dal
primo comma dell'articolo 217 è commesso con colpa grave la
pena è diminuita".
Art. 7.
1. Al primo comma dell'articolo 227 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, dopo le parole: "negli artt. 216," sono
inserite le seguenti: "216-bis, 216-ter,".
Art. 8.
1. L'articolo 232 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
è sostituito dal seguente:
"Art. 232 (Domande di ammissione di crediti simulati
o distrazioni senza concorso con il fallito).- E' punito
con la reclusione sino a tre anni chiunque, fuori dai casi di
concorso in bancarotta, anche per interposta persona presenta
domanda di ammissione al passivo del fallimento per un credito
fraudolentemente simulato.
La domanda ritirata prima della verificazione dello stato
passivo estingue il reato anche riguardo a coloro che hanno
concorso al reato medesimo; e se vi è stata condanna ne
cessano l'esecuzione e gli effetti penali.
E' punito con la reclusione da uno a tre anni, se il
fallimento si verifica, chiunque, consapevole dello stato di
insolvenza dell'imprenditore, ricetta merci o altri beni dello
stesso o li acquista a prezzo notevolmente inferiore al valore
corrente.
La restituzione delle merci o degli altri beni ovvero
l'integrazione del prezzo corrisposto per il loro acquisto,
estingue il reato anche riguardo a coloro che sono concorsi
nel reato medesimo; se vi è stata condanna ne cessano
l'esecuzione e gli effetti penali".
Art. 9.
1. Al primo comma dell'articolo 236 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, le parole: "da uno a cinque anni" sono
sostituite dalle seguenti: "da uno a tre anni".
Art. 10.
1. Il primo comma dell'articolo 237 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, è sostituito
dal seguente:
"Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del
presente titolo, e ad ogni effetto penale, alla dichiarazione
di fallimento è equiparato l'accertamento giudiziale dello
stato di insolvenza nel caso di cui all'articolo 195 e il
provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa
nel caso di cui all'articolo 202".
Art. 11.
1. All'articolo 2, terzo comma, del codice penale le
parole: "salvo che sia stata pronunciata sentenza
irrevocabile" sono soppresse.
Art. 12.
1. L'articolo 476 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 476 (Falsità materiale commessa dal pubblico
ufficiale in atti pubblici).- Il pubblico ufficiale, che,
nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte,
un atto falso o altera un atto vero, è punito con la
reclusione da uno a tre anni.
Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che
faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da due a
cinque anni".
Art. 13.
1. L'articolo 477 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 477 (Falsità materiale commessa dal pubblico
ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative).
- Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue
funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni
amministrative, ovvero mediante contraffazione o alterazione,
fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro
validità, è punito con la reclusione sino a due anni".
Art. 14.
1. L'articolo 478 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 478 (Falsità materiale commessa dal pubblico
ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in
attestati del contenuto di atti).- Il pubblico ufficiale
che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente
un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia
in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico
o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione
da uno a tre anni.
Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che
faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da due a
quattro anni.
Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un
attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è
della reclusione sino a due anni".
Art. 15.
1. L'articolo 485 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 485 (Falsità in scrittura privata).- Salvo
che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di
procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un
danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata
falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora
ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con l'arresto
sino a diciotto mesi.
Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente
apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu
definitivamente formata".
Art. 16.
1. L'articolo 486 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 486 (Falsità in foglio firmato in bianco. Atto
privato).- Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o
di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in
bianco del quale abbia il possesso per un titolo che importi
l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere
un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da
quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del
foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con
l'arresto sino a diciotto mesi.
Si considera firmato in bianco il foglio in cui il
sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio
destinato a essere riempito".
Art. 17.
1. All'articolo 33-bis, comma 1, lettera g),
del codice di procedura penale, dopo le parole: "dagli
articoli 216," sono inserite le seguenti: "216-bis,
216-ter,".
Art. 18.
1. Dopo l'articolo 676 del codice di procedura penale è
inserito il seguente:
"Art. 676-bis (Rideterminazione della pena
susseguente a modifica del trattamento sanzionatorio). - 1.
Nel caso di successione di leggi penali ai sensi
dell'articolo 2, terzo comma, del codice penale, qualora le
disposizioni della legge successiva siano più favorevoli al
reo e sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna,
il giudice dell'esecuzione provvede a rideterminare il
trattamento sanzionatorio secondo i criteri indicati nei commi
successivi.
2. Qualora le leggi in successione importino pene
principali della stessa specie, il giudice ridetermina
proporzionalmente la pena inflitta. Nel caso in cui la legge
successiva commini la reclusione in luogo dell'ergastolo, il
giudice ridetermina la pena su quella massima prevista per il
reato, tenendo conto del periodo di detenzione espiato dal
condannato.
3. Il giudice provvede, con lo stesso criterio
proporzionale, qualora si tratti di pene detentive o
pecuniarie di specie diversa. A questi fini un giorno di
reclusione equivale a un giorno di arresto; la multa equivale
all'ammenda. Se le pene sono di uguale entità si esegue,
rispettivamente, l'arresto o l'ammenda.
4. Qualora la legge successiva commini la pena
pecuniaria in luogo di quella detentiva si esegue la pena
pecuniaria nella misura determinata secondo il criterio di
ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale.
5. Nel caso la nuova legge preveda la pena detentiva
congiunta a quella pecuniaria, e il reato per cui è stata
comminata la condanna prevedeva la sola pena detentiva, il
giudice ridetermina proporzionalmente la pena detentiva
convertendo il residuo di quella irrogata con la sentenza di
condanna nella corrispondente pena pecuniaria secondo il
criterio di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice
penale.
6. Qualora le leggi in successione prevedano pene
accessorie temporanee della stessa specie, il giudice
ridetermina la loro durata ai sensi dell'articolo 37 del
codice penale.
7. Qualora, per effetto della rideterminazione della
pena principale, la reclusione per un tempo non inferiore a
cinque anni sia ridotta alla reclusione per un tempo non
inferiore a tre anni, all'interdizione perpetua del condannato
dai pubblici uffici si sostituisce l'interdizione dai pubblici
uffici per la durata di anni cinque. Qualora la
rideterminazione della pena principale comporti una reclusione
inferiore a tre anni, si applica l'articolo 37 del codice
penale.
8. Laddove, per effetto della rideterminazione della
pena principale, la reclusione risulti inferiore a cinque
anni, le pene accessorie dell'interdizione legale e della
sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori sono
revocate.
9. Qualora per effetto della rideterminazione della
pena principale la reclusione in seguito a condanna ai sensi
dell'articolo 32-bis, secondo comma, del codice penale
risulti inferiore ai sei mesi, il giudice revoca la pena
accessoria dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi
delle persone giuridiche e delle imprese.
10. Qualora la legge successiva renda applicabile al
reo una pena principale più favorevole ma insieme preveda una
pena accessoria obbligatoria, una misura di sicurezza o altro
effetto penale non previsti dalla legge vigente al momento del
fatto per il quale è stata pronunciata condanna, il giudice
provvede alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio
solo se richiesto dal condannato".
Art. 19.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.