XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2340
Onorevoli Colleghi! - Il 27 giugno 2000 l'Italia ha
firmato a Strasburgo la Carta europea delle lingue regionali o
minoritarie. La Carta entrerà in vigore per l'Italia solo a
seguito del deposito dello strumento di ratifica secondo la
procedura e con le modalità previste dalla stessa
Convenzione.
Si tratta di un trattato internazionale di estrema
importanza che incide su valori e princìpi delicati e
rilevanti condivisi nell'ambito di un'organizzazione
internazionale preposta principalmente alla salvaguardia dei
diritti umani e delle libertà fondamentali.
La Carta, in vigore dal 1^ marzo 1998, risulta attualmente
firmata da 27 Stati membri del Consiglio d'Europa. Dei 27
firmatari 15 hanno provveduto al deposito dello strumento di
ratifica mentre in dodici Stati, tra cui l'Italia, sono ancora
in corso le procedure relative secondo le rispettive prassi
costituzionali.
Essa prevede la protezione e la promozione delle lingue
regionali e minoritarie storiche. La sua elaborazione è stata
giustificata, da una parte, dalla preoccupazione di mantenere
e di sviluppare le tradizioni e il ricco patrimonio
rappresentato dalle diverse culture presenti in Europa,
dall'altra, dall'esigenza di garantire il rispetto del diritto
di poter parlare una lingua regionale o minoritaria nella vita
privata e pubblica.
La Carta contiene, anzitutto, gli obiettivi e i princìpi
che le Parti firmatarie si impegnano a rispettare in favore di
tutte le lingue regionali o minoritarie esistenti sul loro
rispettivo territorio, quali il rispetto dell'area geografica
di ciascuna lingua, la necessità di una promozione,
facilitazione ed anche incoraggiamento all'uso orale e scritto
nella vita pubblica e privata con strumenti adeguati
d'insegnamento e di studio. Inoltre, la Carta enumera tutta
una serie di misure che risultano necessarie per favorire
l'uso delle lingue regionali o minoritarie nella vita
pubblica. Queste misure ineriscono i seguenti settori:
l'insegnamento, la giustizia, l'attività delle autorità
amministrative e i servizi pubblici, i mezzi di comunicazione
di massa, le attività e gli strumenti culturali, la vita
economica e sociale e gli scambi transfrontalieri.
L'applicazione della Carta è controllata da un Comitato di
esperti che è incaricato di esaminare i rapporti periodici dei
Paesi aderenti.
Con la presente proposta di legge si autorizza il
Presidente della Repubblica a depositare lo strumento di
ratifica e si dà l'ordine di esecuzione della Convenzione
nell'ordinamento interno.
Si introduce poi una delega legislativa al fine di
conformare la legislazione statale vigente e garantire così
una piena ed integrale attuazione nel rispetto delle autonomie
regionali.
Si provvede, infine, ad introdurre una modifica alla legge
n. 482 del 1999.
A tale proposito si ricorda che ad oltre cinquant'anni
dalla data di entrata in vigore della Costituzione
repubblicana solo con legge 15 dicembre 1999, n. 482, il
Parlamento italiano ha finalmente dato piena attuazione
all'articolo 6 della Costituzione, secondo il quale la
Repubblica tutela con apposite norme le minoranze
linguistiche.
La citata legge n. 482 del 1999, di importanza storica,
non ha tuttavia preso in considerazione tutte le realtà
meritevoli di tutela ed in particolare nell'elenco tassativo
previsto dall'articolo 2 non è incluso il riconoscimento della
lingua e della cultura delle comunità tabarchine della
Sardegna nè quella delle comunità galloitaliche della Sicilia
e della Basilicata.
Il tabarchino in particolare è una varietà linguistica
nettamente differenziata rispetto al retroterra sardo, dal
quale, malgrado gli intensi contatti economici e culturali, i
centri interessati si sono sempre considerati nettamente
distinti.
Le comunità di Carloforte e Calasetta hanno infatti
mantenuto in Sardegna l'idioma d'origine ligure importato
dalla Tunisia, assimilando linguisticamente nel tempo, le
persone di altra origine successivamente stanziatesi nelle due
comunità. Ed infatti, le due comunità rappresentano,
tutt'oggi, un importante patrimonio linguistico, di notevole
interesse e di significativa ricchezza anche per le
implicazioni sociolinguistiche date dall'originalità della
situazione locale, caso forse unico in Italia in cui il
livello di fedeltà alle tradizioni linguistiche originarie è
pressoché totale.
Il tabarchino è attualmente parlato da una popolazione di
circa 10.000 abitanti e da sempre la consapevolezza della
identità linguistica delle comunità in oggetto ha costituito
un tratto culturale marcatamente originale, in virtù del quale
la promozione della specificità tabarchina si è riflessa in
manifestazioni autonome di cultura locale.
Al riguardo occorre sottolineare come gli statuti comunali
di Carloforte e Calasetta prevedono l'utilizzo pubblico del
tabarchino nelle sedute dei consigli comunali. Inoltre, anche
se a livello non ufficiale, l'utilizzo della lingua è
abitualmente inserito nelle attività didattiche delle scuole
materne, elementari e medie dei due comuni. Sempre a livello
non ufficiale, poi, il tabarchino trova impiego corrente in
tutti gli utilizzi pubblici e nei rapporti tra i cittadini e
le istituzioni.
A Carloforte vige il bilinguismo nell'ambito della
toponomastica, mentre a Calasetta, dal 1999, in base alle
norme sulla autonomia scolastica, l'insegnamento in tabarchino
è entrato nei programmi didattici in forma più stabile,
attraverso il reclutamento di un corpo insegnante aggiuntivo.
Trasmissioni in tabarchino vengono mandate in onda da radio
locali, così come vengono diffuse canzoni di autori locali
nonché una discreta produzione letteraria (poesia e prosa) e
filodrammatica in tabarchino.
I due comuni rappresentano, quindi, una minoranza
etnico-linguistica storica dotata di una propria precisa
peculiarità, riconosciuta anche dalla legge regionale in
materia di tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico
regionale (legge regionale n. 26 del 15 ottobre 1997): proprio
in virtù di essa le comunità tabarchine sono dotate di
strutture atte a promuovere la tutela e la valorizzazione
della loro specificità linguistica ai più vari livelli.
E' da non dimenticare, poi, come tale minoranza
linguistica sia rispondente ai parametri fissati da studiosi
di indiscussa competenza in materia, che riscontrano in questa
lingua una situazione assolutamente originale nel panorama
linguistico italiano per la sua specificità ed alterità.
Scopo della presente proposta di legge, inoltre, è quello
di tutelare le minoranze linguistiche delle comunità
galloitaliche della Sicilia e della Basilicata.
Tipico caso di alloglossia interna, il galloitalico è un
insieme di varietà linguistiche parlate da popolazioni venute
dalla Sicilia nel medioevo (secoli XI-XIII) a seguito della
conquista normanna dell'isola e provenienti dal Monferrato,
dall'entroterra ligure e dalla sezione occidentale
dell'Emila.
Una vasta area della Sicilia centro-settentrionale ed
orientale è sede dell'importante complesso etno-linguistico,
tramandato e adottato da una popolazione che supera le 60.000
unità. Questa area ricade negli ambiti territoriali di quattro
province, rispettivamente quella di Messina, Enna, Catania e
Siracusa, e interessa i territori di ben ventuno comuni. Negli
ultimi decenni, inoltre, è diventata sempre più forte la
consapevolezza dell'identità linguistica della comunità in
oggetto, da sempre manifestata nell'orgoglio per la propria
parlata e per le proprie tradizioni.
La specificità e l'alterità di tali parlate sono state
riconosciute da studiosi italiani e stranieri di contatto
linguistico, dai sociolinguisti e dai linguisti generali.
Oltre al galloitalico della Sicilia, con la presente
proposta di legge si intende tutelare anche la minoranza
linguistica del galloitalico della Basilicata, un dialetto con
caratteristiche "settentrionali" parlato in alcuni centri
dell'Italia meridionale, in particolare in alcuni comuni in
provincia di Potenza, in alcuni comuni che gravitano intorno
al golfo di Policastro, in provincia di Salerno, a Tortorella.
La popolazione complessiva di questi centri, esclusa Potenza,
è di circa 23.000 unità.
Sebbene in forma non ufficiale, a livello orale il
galloitalico trova impiego corrente in tutti gli utilizzi
pubblici e nei rapporti tra i cittadini e le istituzioni;
s'ipotizza, poi, che, sempre a livello non ufficiale,
l'utilizzo del galloitalico sia abitualmente inserito nelle
attività didattiche delle scuole materne, elementari e medie
dei suddetti comuni. Anche per tale minoranza esiste una
discreta produzione letteraria (poesia e prosa) e un'attività
filodrammatica in galloitalico.
La legge n. 482 del 1999 ha portato alla ribalta le
problematiche relative alla salvaguardia delle varietà
linguistiche minoritarie. Il legislatore, tuttavia,
nell'enumerare all'articolo 2 le situazioni linguistiche
meritevoli di accedere ai benefìci da essa previsti, ha
ristretto l'ambito di applicazione ad alcune tipologie di
minoranze tassativamente indicate, non prendendo in
considerazione altri gruppi che ad avviso degli studiosi di
scienze del linguaggio sono altrettanto meritevoli di
tutela.
Per tutte queste ragioni la lettura della legge n. 482 del
1999 appare limitativa sia rispetto all'articolo 6 della
Costituzione ("La Repubblica tutela con apposite norme le
minoranze linguistiche") che non comporta né sollecita
distinzioni tra vari tipi di minoranze, sia rispetto all'altro
principio ad essa collegato, e cioè quello della uguaglianza
sostanziale, di cui all'articolo 3, secondo comma, della
Costituzione laddove sancisce che è compito della Repubblica
"rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che,
limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana (...)" e,
quindi, la piena attuazione dell'eguaglianza formale di cui al
primo comma ("(...) senza distinzione di (...) lingua (...)")
del medesimo articolo.
La gravissima discriminazione della quale sono fatte
oggetto le minoranze in questione le esclude dai benefici
previsti dalla legge n. 482 del 1999, privando le popolazioni
degli strumenti necessari a valorizzare un aspetto importante
della loro identità, che si integra nel quadro della
specificità loro propria.
Pertanto con la presente proposta di legge si intende
assicurare un adeguato, anche se tardivo, riconoscimento a
queste comunità che non finiscono di stupire per la forte
tenuta della loro parlata orgogliosamente tramandata di
generazione in generazione.
Con la proposta si chiede di modificare il citato articolo
2 della legge n. 482 del 1999 (articolo 4), per introdurre
nell'elenco tassativo delle minoranze linguistiche ammesse a
tutela la valorizzazione del patrimonio linguistico e della
cultura della comunità tabarchina, nonché delle comunità e
della minoranza galloitalica della Sicilia e della
Basilicata.
Si tratta quindi del giusto riconoscimento di valori
costituzionalmente protetti che sono tra l'altro oggetto di
precisi impegni anche sul piano internazionale in quanto la
tutela della lingua e delle culture tabarchine di Sardegna e
della minoranza galloitalica della Sicilia e della Basilicata,
rientrano certamente nelle situazioni che l'Italia, con la
firma della Convenzione, si è impegnata a tutelare.
La proposta si chiude quindi con una disposizione
transitoria che ha lo scopo di consentire di effettuare le
dichiarazioni prescritte dalla Convenzione all'atto del
deposito dello strumento di ratifica sulla base della
legislazione vigente opportunamente integrata con il
riconoscimento della tutela alla minoranza tabarchina di
Sardegna nonché delle comunità e della minoranza galloitalica
della Sicilia e della Basilicata.
Tali dichiarazioni potranno successivamente essere
integrate sulla base di nuove disposizioni e con le procedure
previste dal decreto legislativo delegato.