XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2340
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a
ratificare la Carta europea delle lingue regionali o
minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992.
Art. 2.
(Ordine di esecuzione).
1. Al fine di tutelare le minoranze linguistiche storiche
di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, e successive
modificazioni, e le minoranze già tutelate dagli statuti e
dalle relative norme di attuazione nelle regioni a statuto
speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano,
piena ed intera esecuzione è data alla Carta di cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in
vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 della
Carta stessa.
2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, la
legislazione nazionale e regionale in materia di lingue
regionali o minoritarie è uniformata ai princìpi della Carta
di cui all'articolo 1. Sono fatte salve le disposizioni
legislative che prevedano condizioni più favorevoli per le
minoranze linguistiche.
Art. 3.
(Delega legislativa per l'adattamento).
1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti
legislativi al fine di dare attuazione alle disposizioni della
Carta europea delle lingue regionali o minoritarie entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge
secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) garantire un pieno adattamento della
legislazione statale alle disposizioni della Carta;
b) prevedere un sistema di raccordo tra Stato e
regioni che consenta di coordinare le attività a tutela delle
minoranze linguistiche in attuazione delle disposizioni
previste dalla Carta.
Art. 4.
(Modifiche alla legge
15 dicembre 1999, n. 482).
1. L'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, è
sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. In attuazione dell'articolo 6 della
Costituzione e in armonia con i princìpi generali stabiliti
dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela
la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane,
germaniche, greche, slovene, croate e delle comunità
tabarchine della Sardegna, galloitaliche della Sicilia e della
Basilicata, nonché di quelle parlanti il francese, il
franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il
sardo".
Art. 5.
(Disposizioni transitorie).
1. All'atto del deposito dello strumento di ratifica le
dichiarazioni previste dagli articoli 2 e 3 della Carta sono
effettuate sulla base della legge 15 dicembre 1999, n. 482,
come modificata dalla presente legge, e della legislazione
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano.
Art. 6.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4,
quantificato in 2.500.000 euro, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.