XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2338
Onorevoli Colleghi! - Scopo della presente proposta di
legge è quello di estendere alle organizzazioni non lucrative
di utilità sociale (ONLUS), i benefìci del patrocinio a spese
dello Stato con riguardo ai procedimenti penali. La
legislazione vigente (legge 30 luglio 1990, n. 217, come
modificata dalla legge 29 marzo 2001, n. 134), ammette che il
gratuito patrocinio venga assicurato anche "agli enti ed alle
associazioni" ma con riferimento esplicito ai soli giudizi
civili ed amministrativi. Le modifiche legislative intervenute
in questi ultimi anni in materia, benché abbiano ottemperato a
quei princìpi costituzionali che contemplano l'assicurazione
ai non abbienti dei mezzi per agire e difendersi davanti ad
ogni giurisdizione, purtroppo sul punto in esame non
provvedono a colmare la lacuna.
Affinché trovino piena applicazione i dettami
costituzionali sull'effettivo diritto alla difesa per tutti i
cittadini e affinché l'istituto del gratuito patrocinio abbia
una valenza non esclusivamente formale ma reale ed effettiva,
si rende necessario intervenire per modificare la legge n. 217
del 1990, introducendo una norma che dissipi dubbi ed eviti
interpretazioni restrittive delle disposizioni sul gratuito
patrocinio con riferimento alle ONLUS. Queste ultime, in
quanto per definizione associazioni senza scopo di lucro e
legittimate ad agire in giudizio per la tutela di interessi
collettivi - basti pensare alle loro attività in difesa dei
consumatori o nella prevenzione del danno ambientale, con
rilevanza anche in campo penale - dovrebbero essere meritevoli
di una più attenta considerazione da parte del nostro
ordinamento.
D'altra parte, una previsione che le escluda ai fini
dell'ammissione al gratuito patrocinio anche nei procedimenti
penali sembra essere in palese contrasto con gli articoli 3 e
24 della Costituzione e rischia di operare una disparità di
trattamento e una violazione del principio di uguaglianza,
ancora più evidente alla luce della stessa ratio
fondante della legge vigente (articolo 1, comma 6, della legge
n. 217 del 1990), la quale mira proprio ad assicurare il
patrocinio gratuito mediante un'accezione molto ampia di tale
tutela, con riferimento a tutti i cittadini, ivi compresi gli
stranieri e gli apolidi residenti in Italia.