XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2338




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Modifica di norme concernenti il patrocinio dello Stato
nei giudizi penali).

        1. All'articolo 1, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 217, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché ad enti o associazioni che non perseguano scopi di lucro e non esercitino attività economica".


Art. 2.

(Modifica di norme concernenti il patrocinio a spese dello
Stato nei giudizi civili ed amministrativi).

        1. All'articolo 15-bis, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 217, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed ai quali si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6".


Art. 3.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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