XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2338
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifica di norme concernenti il patrocinio dello Stato
nei giudizi penali).
1. All'articolo 1, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n.
217, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché ad
enti o associazioni che non perseguano scopi di lucro e non
esercitino attività economica".
Art. 2.
(Modifica di norme concernenti il patrocinio a spese dello
Stato nei giudizi civili ed amministrativi).
1. All'articolo 15-bis, comma 2, della legge 30
luglio 1990, n. 217, e successive modificazioni, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed ai quali si
applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 6".
Art. 3.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 18 milioni di euro a decorrere dall'anno
2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della giustizia.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.