XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2336
Onorevoli Colleghi! - La cooperazione internazionale
allo sviluppo è un fondamentale strumento per assicurare e
promuovere la giustizia, la pace nel mondo, la lotta
all'estrema povertà e ad ogni forma di violazione dei diritti
umani. Essa richiede uno sforzo sempre maggiore dei Paesi più
industrializzati ed i Governi sono da tempo impegnati a
negoziare, nelle sedi multilaterali e bilaterali, accordi per
regolare e rendere più equo il processo di globalizzazione in
atto.
Tuttavia, negli attuali scenari internazionali un notevole
rilievo cominciano a rivestire nuovi attori quali l'opinione
pubblica, sempre maggiormente sollecitata da eventi
internazionali talvolta tragici, come quelli causati dal
terrorismo internazionale, talvolta derivanti da forme di
protesta e manifestazione che purtroppo si sono imposte per le
forme violente piuttosto che per i legittimi e positivi
messaggi che molte associazioni volevano lanciare per un mondo
più equo.
Nei nuovi scenari emerge anche il mondo dell'impresa come
soggetto attivo nell'azione internazionale per la cooperazione
allo sviluppo, tanto che vi sono formali riconoscimenti, anche
nell'ambito delle Nazioni Unite, dell'importanza di utilizzare
anche investimenti privati in attività di cooperazione.
In questi scenari la presente proposta di legge va oltre,
proponendo nuove forme di solidarietà che possano coinvolgere
imprese di tutte le dimensioni ed i consumatori attraverso
meccanismi trasparenti per la raccolta di fondi destinati alle
organizzazioni non governative impegnate in attività di
assistenza e di cooperazione internazionale. Si tratta di una
proposta di legge che nasce sulla base di precedenti
esperienze realizzate in virtù delle teorie e dei progetti
elaborati dalla Fondazione "Etica ed economia" di Bassano del
Grappa.
Le finalità sono illustrate nell'articolo 1, mentre le
modalità di presentazione dei progetti di solidarietà
internazionale da parte delle imprese sono definite
nell'articolo 2. Le modalità di raccolta dei fondi, inserite
nell'articolo 3, si esplicano sostanzialmente attraverso la
proposta, da parte delle imprese alla propria clientela, al
momento dell'acquisto, di uno sconto sul prodotto inserito tra
quelli che rientrano nei progetti di solidarietà. Tale quota
del prezzo, che non costituirà base imponibile ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto, andrà a costituire il
predetto fondo. Le imprese, anche attraverso campagne
pubblicitarie, dovranno fornire ai propri clienti tutte le
informazioni necessarie (denominazione, destinazione dei
fondi, percentuale di sconto, eccetera). A tale scopo, la
Presidenza del Consiglio dei ministri provvederà, anch'essa,
ad una adeguata informazione sulle modalità di attuazione
della legge e sulle finalità da essa perseguite per favorire
una larga adesione da parte degli operatori economici e dei
consumatori.