XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2336
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge ha lo scopo di promuovere la
solidarietà internazionale delle imprese e dei consumatori. A
tale fine è prevista una apposita procedura per consentire
agli operatori economici di offrire ai propri clienti beni o
servizi praticando uno sconto che è destinato alle attività di
cooperazione. I clienti versano all'operatore economico il
prezzo del bene e del servizio nonché l'importo dello sconto,
che è accantonato e registrato in una contabilità separata per
essere successivamente versato, secondo le modalità e le
procedure stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma
3, in un apposito fondo.
Art. 2.
(Presentazione dei progetti di solidarietà
internazionale).
1. Le imprese che intendono presentare un progetto di
solidarietà internazionale, ai sensi dell'articolo 1, inviano
la relativa domanda alla Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri
indicando i seguenti dati:
a) i soggetti destinatari, scelti tra le
organizzazioni non governative di cui all'articolo 28 della
legge 26 febbraio 1987, n. 49;
b) il periodo di validità del progetto;
c) la percentuale del prezzo di vendita presentata
come sconto e devoluta al fondo di cui all'articolo 3, comma
3.
2. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo
del Ministero degli affari esteri, dopo aver verificato la
rispondenza del progetto ai requisiti richiesti ed il rispetto
delle procedure previste dalla presente legge, provvede alla
registrazione del progetto in un registro di cui cura la
tenuta.
Art. 3.
(Modalità di raccolta dei fondi).
1. A seguito dell'avvenuta registrazione ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, le imprese sono autorizzate a
proporre alla propria clientela, all'atto dell'acquisto di un
prodotto, l'adesione al progetto.
2. Le imprese sono, altresì, tenute ad indicare ai propri
clienti la denominazione, il numero di registrazione e la
destinazione dei fondi nonché la percentuale di sconto
stabilita nel progetto stesso.
3. Il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto,
stabilisce le modalità e le procedure per la presentazione dei
progetti, per la contabilizzazione separata delle somme
accantonate, per il loro versamento, nonché per la verifica
della corretta e trasparente raccolta dei fondi. Il Ministro
degli affari esteri, con proprio decreto, istituisce un
apposito fondo posto a carico dello stato di previsione del
Ministero.
4. La quota del prezzo corrisposto dal cliente e devoluta
per le finalità del progetto non costituisce base imponibile
ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
Art. 4.
(Campagne pubblicitarie).
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, utilizzando
gli spazi riservati per la trasmissione di messaggi di utilità
sociale e di pubblico interesse ai sensi dell'articolo 3 della
legge 7 giugno 2000, n. 150, provvede ad una adeguata
informazione sulle modalità di attuazione della presente legge
e sulle finalità dalla stessa perseguite, al fine di favorire
una larga adesione da parte degli operatori economici e dei
consumatori ai progetti di solidarietà internazionale.