XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2334




        Onorevoli Colleghi! - L'unico articolo di cui è composta la presente proposta di legge intende modificare l'articolo 4 e il comma 11 dell'articolo 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, che sanciscono il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del golfo di Napoli, del golfo di Salerno e delle isole Egadi.
        Le prospezioni sono l'insieme dei metodi usati per lo studio della composizione litologica e della struttura del sottosuolo. A tale scopo ci si avvale, in gran parte, della tecnologia del cosiddetto "cannone a palle di gomma" che emette frequenze che sono indispensabili ad esaminare attraverso le loro alterazioni la struttura degli strati geologici, ma che sono molto dannose dal punto di vista ambientale ed archeologico. Anche l'escavazione e la produzione del greggio in superficie sono attuate con metodi dalle elevate possibilità di esversazione e di rilascio di materiali fortemente contaminanti. Una situazione che può portare anche a pericolosi incidenti, se si considera che il progetto riproposto dal CIPE in una delibera della fine del 2001, delinea uno scenario estremamente rischioso per tutti i comuni della gronda lagunare. Si crea così una situazione paradossale, secondo cui lo Stato da un lato finanzia progetti ed attività finalizzate alla salvaguardia di Venezia e di Chioggia, al rialzamento delle parti basse, alla ricostruzione dell'ecosistema, mentre dall'altra autorizza un progetto che rischia di sconvolgere l'equilibrio ambientale con possibili fenomeni di subsidenza.
        Nonostante il Parlamento abbia, già nel 1998, approvato un ordine del giorno che impegnava il Governo a vietare l'estrazione di idrocarburi nel golfo di Venezia, l'AGIP spa continua la sua attività e programma interventi futuri di coltivazione in Alto Adriatico.
        La presente proposta di legge, con la modifica del citato articolo 4, si richiama alla necessità di tutelare una delle più rilevanti aree culturali e storiche del nostro Paese, estendendo il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi anche al Golfo di Venezia. Quanto ai permessi di prospezione, ricerca e coltivazione in atto alla data di entrata in vigore della legge, si propone una modifica al comma 11 dell'articolo 6 della citata legge n. 9 del 1991, in base alla quale, su richiesta delle amministrazioni o di associazioni di cittadini, i predetti permessi potranno essere immediatamente revocati.




Frontespizio Testo articoli