XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2334
Onorevoli Colleghi! - L'unico articolo di cui è
composta la presente proposta di legge intende modificare
l'articolo 4 e il comma 11 dell'articolo 6 della legge 9
gennaio 1991, n. 9, che sanciscono il divieto di prospezione,
ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del golfo di
Napoli, del golfo di Salerno e delle isole Egadi.
Le prospezioni sono l'insieme dei metodi usati per lo
studio della composizione litologica e della struttura del
sottosuolo. A tale scopo ci si avvale, in gran parte, della
tecnologia del cosiddetto "cannone a palle di gomma" che
emette frequenze che sono indispensabili ad esaminare
attraverso le loro alterazioni la struttura degli strati
geologici, ma che sono molto dannose dal punto di vista
ambientale ed archeologico. Anche l'escavazione e la
produzione del greggio in superficie sono attuate con metodi
dalle elevate possibilità di esversazione e di rilascio di
materiali fortemente contaminanti. Una situazione che può
portare anche a pericolosi incidenti, se si considera che il
progetto riproposto dal CIPE in una delibera della fine del
2001, delinea uno scenario estremamente rischioso per tutti i
comuni della gronda lagunare. Si crea così una situazione
paradossale, secondo cui lo Stato da un lato finanzia progetti
ed attività finalizzate alla salvaguardia di Venezia e di
Chioggia, al rialzamento delle parti basse, alla ricostruzione
dell'ecosistema, mentre dall'altra autorizza un progetto che
rischia di sconvolgere l'equilibrio ambientale con possibili
fenomeni di subsidenza.
Nonostante il Parlamento abbia, già nel 1998, approvato un
ordine del giorno che impegnava il Governo a vietare
l'estrazione di idrocarburi nel golfo di Venezia, l'AGIP spa
continua la sua attività e programma interventi futuri di
coltivazione in Alto Adriatico.
La presente proposta di legge, con la modifica del citato
articolo 4, si richiama alla necessità di tutelare una delle
più rilevanti aree culturali e storiche del nostro Paese,
estendendo il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione
di idrocarburi anche al Golfo di Venezia. Quanto ai permessi
di prospezione, ricerca e coltivazione in atto alla data di
entrata in vigore della legge, si propone una modifica al
comma 11 dell'articolo 6 della citata legge n. 9 del 1991, in
base alla quale, su richiesta delle amministrazioni o di
associazioni di cittadini, i predetti permessi potranno essere
immediatamente revocati.