XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2334
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, è
sostituito dal seguente:
"Art. 4. (Divieto di prospezione, ricerca e
coltivazione). 1. - La prospezione, la ricerca e la
coltivazione di idrocarburi sono vietate nelle acque del Golfo
di Napoli, del Golfo di Salerno, delle Isole Egadi e del Golfo
di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo
passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo
passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, fatti
salvi i permessi, le autorizzazioni e le concessioni in
atto".
2. Il comma 11 dell'articolo 6 della legge 9 gennaio 1991,
n. 9, è sostituito dal seguente:
"11. Ove sussistano gravi motivi attinenti al
pregiudizio di situazioni di particolare valore ambientale o
archeologico-monumentale, il permesso di prospezione, di
ricerca e di coltivazione è revocato, su istanza di pubbliche
amministrazioni o di associazioni di cittadini ai sensi
dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241".