XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2334




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, è sostituito dal seguente:

        "Art. 4. (Divieto di prospezione, ricerca e coltivazione). 1. - La prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi sono vietate nelle acque del Golfo di Napoli, del Golfo di Salerno, delle Isole Egadi e del Golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, fatti salvi i permessi, le autorizzazioni e le concessioni in atto".

        2. Il comma 11 dell'articolo 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, è sostituito dal seguente:

        "11. Ove sussistano gravi motivi attinenti al pregiudizio di situazioni di particolare valore ambientale o archeologico-monumentale, il permesso di prospezione, di ricerca e di coltivazione è revocato, su istanza di pubbliche amministrazioni o di associazioni di cittadini ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241".



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