XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2323




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge mira ad una revisione delle cosiddetta "legge Merlin", la legge 20 febbraio 1958, n. 75, per adeguarla alle trasformazioni connesse al fenomeno della prostituzione, modificando i due articoli cardine della legge, gli articoli 3 e 5, al fine di circoscrivere compiutamente le fattispecie "ordinarie" di sfruttamento della prostituzione. Ulteriore scopo della presente proposta di legge è quello di depenalizzare ogni condotta direttamente connessa all'esercizio della prostituzione sia per consentire quelle forme di cooperazione e di mutuo aiuto che possono sorgere tra soggetti che praticano la prostituzione, sia per facilitare il lavoro delle organizzazioni di volontariato e degli enti locali che in questi anni hanno realizzato numerosi progetti di assistenza direttamente attuati sulla strada. Si opera pertanto una compiuta distinzione tra lo sfruttamento della prostituzione, legittimamente soggetto a sanzione penale, e l'esercizio della stessa, che si chiede venga compiutamente depenalizzato.
        Il fenomeno della prostituzione è, ormai da lungo tempo, oggetto di ripetute campagne stampa, volte a criminalizzare la prostituzione ed a proiettare sulle donne e sugli uomini che la esercitano la stigmatizzazione della società. Il dibattito, in realtà, si presenta assai povero sia nei contenuti che nei contributi perché avulso da ciò che effettivamente rappresenta il fenomeno nelle sue forme reali e concrete. Proprio per ovviare a tale carenza di informazioni ed analisi, la Commissione Affari sociali della Camera dei deputati, nel corso della XIII legislatura, ha condotto un'indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione che ha visto coinvolti non solo i rappresentanti del Governo, delle regioni e degli enti locali, ma anche delle associazioni di tutela dei diritti delle prostitute, delle organizzazioni di volontariato nonché degli operatori sociali e dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali. Il fenomeno della prostituzione si è presentato, dunque, come un fenomeno assai complesso che non può essere ricondotto alla semplificazione alla quale si riferiva la cosiddetta "legge Merlin". La prostituzione, infatti, non si presta ad un'analisi unitaria. Secondo studi forniti, nel corso della precedente legislatura, dal Ministro per le pari opportunità, le persone coinvolte oscillano tra le 50 mila e le 70 mila, di cui circa 20 mila sono immigrate. Gli studi elaborati dall'associazione Parsec, invece, indicano che la prostituzione in Italia oscilla tra le 15 mila e le 20 mila persone. All'interno di questi numeri occorre distinguere la prostituzione esercitata da donne oggetto di traffico illegale, la prostituzione autogestita - che comunque rappresenta un piccolo segmento del fenomeno - e la prostituzione maschile, un fenomeno nuovo che presenta aspetti particolari.
        La prostituzione da strada, inoltre, interessa un numero di persone comprese tra le 18 mila e le 25 mila, maggiormente concentrate al nord del Paese. Le regioni più interessate sono il Lazio, l'Emilia-Romagna, il Piemonte, il Veneto e l'Abruzzo, con una maggiore presenza registrata, naturalmente, nelle città più grandi. La tratta di donne a fini di sfruttamento sessuale rappresenta, all'interno di questo contesto, il fenomeno più problematico e complesso e si pone, accanto alla droga ed al traffico di armi, al terzo posto del business della mafia. Un fenomeno che interessa, secondo i dati forniti dal Parsec, tra le 1.453 e le 2.216 donne e che coinvolge un numero imprecisato di minori.
        Terminato questo quadro di carattere generale, vi è da dire che in questi ultimi anni le forme di intervento sia a livello legislativo che di progetti mirati sul campo sono stati diversi.
        Di notevole importanza è stata, e continua ad essere, l'esperienza dei progetti regionali e degli enti locali, che insieme alle organizzazioni di volontariato, rappresenta un effettivo e concreto intervento sul campo. A decorrere dagli anni '90, infatti, le regioni ed i comuni hanno elaborato progetti ispirati alla riduzione del danno e volti alla creazione delle condizioni per consentire l'uscita dal giro della prostituzione delle donne coinvolte.
        Diverse sono state le forme di intervento da parte degli enti locali, che possono essere riassunte con l'intervento di unità di strada o mobili per raggiungere l'utenza, al fine di consentire un contatto diretto volto a facilitare lo scambio di informazioni ed a creare le condizioni per la costruzione di un rapporto di fiducia; l'organizzazione di luoghi di pronta accoglienza per la tutela dai cosiddetti "protettori"; la predisposizione di case-alloggio come primo momento di un processo di reinserimento a livello sociale; la realizzazione di progetti di reinserimento lavorativo. L'intento è quello di amplificare queste esperienze e renderle visibili al fine di consentire a chiunque lo voglia di uscire da condizioni di sfruttamento.
        Per quanto riguarda l'aspetto legislativo, l'intervento si presenta abbastanza disomogeneo. L'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introduce il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale al fine di consentire agli stranieri sfruttati dalle organizzazioni criminali di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti di tali organizzazioni e di partecipare ad un programma di assistenza e di integrazione sociale. Il provvedimento si rivolge a tutti i soggetti sfruttati e non specificatamente alle donne che ne sono vittime per fini sessuali, ma rappresenta comunque un primo passo per consentire una forma di uscita dallo sfruttamento.
        La possibilità di garantire a tutti l'accesso all'assistenza sanitaria rappresenta un tassello importante nelle politiche di prevenzione e di tutela della salute. Un'ulteriore possibilità era stata data dalla circolare del Ministro della sanità del 22 aprile 1998, in applicazione dell'articolo 33 della legge n. 40 del 1998, (successivamente confluita nel citato testo unico), che estendeva l'assistenza sanitaria agli stranieri presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, chiarendo che l'accesso alle strutture sanitarie di tali soggetti non poteva comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità di polizia.
        In ultimo vi è stato il progetto di legge recante "Misure contro la tratta di persone", che ha visto impegnato in un intenso lavoro il Ministro per le pari opportunità già nel corso della precedente legislatura. Tale testo rappresentava un passo avanti decisivo nella esatta formulazione del reato di riduzione in schiavitù sia dei soggetti maggiorenni che dei minori, e un valido strumento per rispondere ad un evidente fenomeno criminale rappresentato dalla nuova schiavitù o dalle nuove schiavitù, come sono definite nei trattati internazionali.
        L'intento della presente proposta di legge è quello di modificare radicalmente gli articoli 3 e 5 della "legge Merlin" tramite la limitazione delle previsioni penali alle sole fattispecie chiaramente riconducibili allo sfruttamento della prostituzione, depenalizzando fattispecie improprie come quella del favoreggiamento, entro cui può essere ricompresa anche la normale attività di assistenza (per esempio unità di strada) e di mutuo aiuto di chi sia legato da legami di convivenza, familiari o amicali con la persona che esercita la prostituzione. Si esplicita, inoltre, la depenalizzazione dell'ospitalità senza fini di lucro da parte di una persona che esercita la prostituzione nei confronti di una o più persone che esercitano la medesima attività.
        Confidando nella conclusione dell'iter del citato progetto di legge, attualmente all'esame del Senato della Repubblica, si è comunque inserita la norma volta ad impedire e a punire la tratta di persone per sfruttamento della prostituzione.
        L'articolo 3 della presente proposta di legge sostituisce l'articolo 5 della "legge Merlin", depenalizzando il "libertinaggio" e vietando esplicitamente l'applicazione delle misure di prevenzione in danno delle persone che esercitano la prostituzione, ivi compresa la possibilità di procedere al fermo per il solo fatto che taluno eserciti la prostituzione.
        In conclusione, non credo sia compito del legislatore esprimere giudizi di valore sulle condotte e sulle scelte di vita delle persone quando esse non sono lesive di diritti o di beni fondamentali di terzi, che l'ordinamento ha deciso di tutelare anche tramite l'intervento della giustizia penale.




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