XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2323
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
mira ad una revisione delle cosiddetta "legge Merlin", la
legge 20 febbraio 1958, n. 75, per adeguarla alle
trasformazioni connesse al fenomeno della prostituzione,
modificando i due articoli cardine della legge, gli articoli 3
e 5, al fine di circoscrivere compiutamente le fattispecie
"ordinarie" di sfruttamento della prostituzione. Ulteriore
scopo della presente proposta di legge è quello di
depenalizzare ogni condotta direttamente connessa
all'esercizio della prostituzione sia per consentire quelle
forme di cooperazione e di mutuo aiuto che possono sorgere tra
soggetti che praticano la prostituzione, sia per facilitare il
lavoro delle organizzazioni di volontariato e degli enti
locali che in questi anni hanno realizzato numerosi progetti
di assistenza direttamente attuati sulla strada. Si opera
pertanto una compiuta distinzione tra lo sfruttamento della
prostituzione, legittimamente soggetto a sanzione penale, e
l'esercizio della stessa, che si chiede venga compiutamente
depenalizzato.
Il fenomeno della prostituzione è, ormai da lungo tempo,
oggetto di ripetute campagne stampa, volte a criminalizzare la
prostituzione ed a proiettare sulle donne e sugli uomini che
la esercitano la stigmatizzazione della società. Il dibattito,
in realtà, si presenta assai povero sia nei contenuti che nei
contributi perché avulso da ciò che effettivamente rappresenta
il fenomeno nelle sue forme reali e concrete. Proprio per
ovviare a tale carenza di informazioni ed analisi, la
Commissione Affari sociali della Camera dei deputati, nel
corso della XIII legislatura, ha condotto un'indagine
conoscitiva sul fenomeno della prostituzione che ha visto
coinvolti non solo i rappresentanti del Governo, delle regioni
e degli enti locali, ma anche delle associazioni di tutela dei
diritti delle prostitute, delle organizzazioni di volontariato
nonché degli operatori sociali e dei rappresentanti delle
organizzazioni sindacali. Il fenomeno della prostituzione si è
presentato, dunque, come un fenomeno assai complesso che non
può essere ricondotto alla semplificazione alla quale si
riferiva la cosiddetta "legge Merlin". La prostituzione,
infatti, non si presta ad un'analisi unitaria. Secondo studi
forniti, nel corso della precedente legislatura, dal Ministro
per le pari opportunità, le persone coinvolte oscillano tra le
50 mila e le 70 mila, di cui circa 20 mila sono immigrate. Gli
studi elaborati dall'associazione Parsec, invece, indicano che
la prostituzione in Italia oscilla tra le 15 mila e le 20 mila
persone. All'interno di questi numeri occorre distinguere la
prostituzione esercitata da donne oggetto di traffico
illegale, la prostituzione autogestita - che comunque
rappresenta un piccolo segmento del fenomeno - e la
prostituzione maschile, un fenomeno nuovo che presenta aspetti
particolari.
La prostituzione da strada, inoltre, interessa un numero
di persone comprese tra le 18 mila e le 25 mila, maggiormente
concentrate al nord del Paese. Le regioni più interessate sono
il Lazio, l'Emilia-Romagna, il Piemonte, il Veneto e
l'Abruzzo, con una maggiore presenza registrata, naturalmente,
nelle città più grandi. La tratta di donne a fini di
sfruttamento sessuale rappresenta, all'interno di questo
contesto, il fenomeno più problematico e complesso e si pone,
accanto alla droga ed al traffico di armi, al terzo posto del
business della mafia. Un fenomeno che interessa, secondo
i dati forniti dal Parsec, tra le 1.453 e le 2.216 donne e che
coinvolge un numero imprecisato di minori.
Terminato questo quadro di carattere generale, vi è da
dire che in questi ultimi anni le forme di intervento sia a
livello legislativo che di progetti mirati sul campo sono
stati diversi.
Di notevole importanza è stata, e continua ad essere,
l'esperienza dei progetti regionali e degli enti locali, che
insieme alle organizzazioni di volontariato, rappresenta un
effettivo e concreto intervento sul campo. A decorrere dagli
anni '90, infatti, le regioni ed i comuni hanno elaborato
progetti ispirati alla riduzione del danno e volti alla
creazione delle condizioni per consentire l'uscita dal giro
della prostituzione delle donne coinvolte.
Diverse sono state le forme di intervento da parte degli
enti locali, che possono essere riassunte con l'intervento di
unità di strada o mobili per raggiungere l'utenza, al fine di
consentire un contatto diretto volto a facilitare lo scambio
di informazioni ed a creare le condizioni per la costruzione
di un rapporto di fiducia; l'organizzazione di luoghi di
pronta accoglienza per la tutela dai cosiddetti "protettori";
la predisposizione di case-alloggio come primo momento di un
processo di reinserimento a livello sociale; la realizzazione
di progetti di reinserimento lavorativo. L'intento è quello di
amplificare queste esperienze e renderle visibili al fine di
consentire a chiunque lo voglia di uscire da condizioni di
sfruttamento.
Per quanto riguarda l'aspetto legislativo, l'intervento si
presenta abbastanza disomogeneo. L'articolo 18 del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introduce il permesso di
soggiorno per motivi di protezione sociale al fine di
consentire agli stranieri sfruttati dalle organizzazioni
criminali di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti di
tali organizzazioni e di partecipare ad un programma di
assistenza e di integrazione sociale. Il provvedimento si
rivolge a tutti i soggetti sfruttati e non specificatamente
alle donne che ne sono vittime per fini sessuali, ma
rappresenta comunque un primo passo per consentire una forma
di uscita dallo sfruttamento.
La possibilità di garantire a tutti l'accesso
all'assistenza sanitaria rappresenta un tassello importante
nelle politiche di prevenzione e di tutela della salute.
Un'ulteriore possibilità era stata data dalla circolare del
Ministro della sanità del 22 aprile 1998, in applicazione
dell'articolo 33 della legge n. 40 del 1998, (successivamente
confluita nel citato testo unico), che estendeva l'assistenza
sanitaria agli stranieri presenti sul territorio nazionale non
in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno,
chiarendo che l'accesso alle strutture sanitarie di tali
soggetti non poteva comportare alcun tipo di segnalazione
all'autorità di polizia.
In ultimo vi è stato il progetto di legge recante "Misure
contro la tratta di persone", che ha visto impegnato in un
intenso lavoro il Ministro per le pari opportunità già nel
corso della precedente legislatura. Tale testo rappresentava
un passo avanti decisivo nella esatta formulazione del reato
di riduzione in schiavitù sia dei soggetti maggiorenni che dei
minori, e un valido strumento per rispondere ad un evidente
fenomeno criminale rappresentato dalla nuova schiavitù o dalle
nuove schiavitù, come sono definite nei trattati
internazionali.
L'intento della presente proposta di legge è quello di
modificare radicalmente gli articoli 3 e 5 della "legge
Merlin" tramite la limitazione delle previsioni penali alle
sole fattispecie chiaramente riconducibili allo sfruttamento
della prostituzione, depenalizzando fattispecie improprie come
quella del favoreggiamento, entro cui può essere ricompresa
anche la normale attività di assistenza (per esempio unità di
strada) e di mutuo aiuto di chi sia legato da legami di
convivenza, familiari o amicali con la persona che esercita la
prostituzione. Si esplicita, inoltre, la depenalizzazione
dell'ospitalità senza fini di lucro da parte di una persona
che esercita la prostituzione nei confronti di una o più
persone che esercitano la medesima attività.
Confidando nella conclusione dell'iter del citato
progetto di legge, attualmente all'esame del Senato della
Repubblica, si è comunque inserita la norma volta ad impedire
e a punire la tratta di persone per sfruttamento della
prostituzione.
L'articolo 3 della presente proposta di legge sostituisce
l'articolo 5 della "legge Merlin", depenalizzando il
"libertinaggio" e vietando esplicitamente l'applicazione delle
misure di prevenzione in danno delle persone che esercitano la
prostituzione, ivi compresa la possibilità di procedere al
fermo per il solo fatto che taluno eserciti la
prostituzione.
In conclusione, non credo sia compito del legislatore
esprimere giudizi di valore sulle condotte e sulle scelte di
vita delle persone quando esse non sono lesive di diritti o di
beni fondamentali di terzi, che l'ordinamento ha deciso di
tutelare anche tramite l'intervento della giustizia penale.