XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2323




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, è sostituito dal seguente:

        "Art. 3. - 1. E' punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 1.000 euro a 6.000 euro:

                a) chiunque gestisce, dirige, amministra o controlla l'esercizio della prostituzione altrui ovvero partecipa alla gestione, direzione, amministrazione o controllo dell'esercizio dell'attività medesima;

                b) chiunque, con violenza o minaccia o con abuso di autorità, induce taluno alla prostituzione o induce chi esercita la prostituzione a farlo partecipe del profitto della propria attività;

                c) chiunque, anche senza violenza o minaccia, induce alla prostituzione, o impedisce che desista dal prostituirsi, ovvero trae profitto dall'attività di prostituzione di una persona in stato di tossicodipendenza o in condizioni di handicap psichico.

            2. La pena è aumentata se i fatti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono commessi ai danni di minore di anni diciotto.
            3. E' punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque mediante violenza, minaccia, inganno o abuso di autorità, costringe o induce una o più persone a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato, o a trasferirsi all'interno dello stesso, al fine di sottoporle a sfruttamento di prestazioni sessuali.
            4. La pena è aumentata se i fatti previsti dal comma 3 sono commessi in danno di minore di anni diciotto.
            5. Non costituisce reato ai sensi del comma 1, lettere a) e b), l'ospitalità senza fini di lucro da parte di persona dedita alla prostituzione, di una o più persone che esercitano la medesima attività, anche se vi è condivisione di beni e di servizi".


Art. 2.

        1. All'articolo 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, i numeri 1) e 2) sono abrogati.


Art. 3.

        1. L'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Art. 5. - 1. Non può procedersi all'applicazione delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, per il fatto che la persona eserciti la prostituzione. I provvedimenti adottati per tale motivi sono revocati e perdono comunque ogni efficacia.
            2. Non può procedersi al fermo, all'accompagnamento in un ufficio di pubblica sicurezza od altra forma di limitazione della libertà personale per il fatto che la persona eserciti la prostituzione.
            3. Nei confronti dei soggetti che esercitano l'attività di prostituzione non possono essere disposte misure di controllo sanitario obbligatorio".



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