XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2323
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, è
sostituito dal seguente:
"Art. 3. - 1. E' punito con la reclusione da tre a
sette anni e con la multa da 1.000 euro a 6.000 euro:
a) chiunque gestisce, dirige, amministra o
controlla l'esercizio della prostituzione altrui ovvero
partecipa alla gestione, direzione, amministrazione o
controllo dell'esercizio dell'attività medesima;
b) chiunque, con violenza o minaccia o con abuso
di autorità, induce taluno alla prostituzione o induce chi
esercita la prostituzione a farlo partecipe del profitto della
propria attività;
c) chiunque, anche senza violenza o minaccia,
induce alla prostituzione, o impedisce che desista dal
prostituirsi, ovvero trae profitto dall'attività di
prostituzione di una persona in stato di tossicodipendenza o
in condizioni di handicap psichico.
2. La pena è aumentata se i fatti di cui al comma 1,
lettere a), b) e c), sono commessi ai danni di
minore di anni diciotto.
3. E' punito con la reclusione da otto a venti anni
chiunque mediante violenza, minaccia, inganno o abuso di
autorità, costringe o induce una o più persone a fare ingresso
o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato, o a
trasferirsi all'interno dello stesso, al fine di sottoporle a
sfruttamento di prestazioni sessuali.
4. La pena è aumentata se i fatti previsti dal comma
3 sono commessi in danno di minore di anni diciotto.
5. Non costituisce reato ai sensi del comma 1,
lettere a) e b), l'ospitalità senza fini di lucro
da parte di persona dedita alla prostituzione, di una o più
persone che esercitano la medesima attività, anche se vi è
condivisione di beni e di servizi".
Art. 2.
1. All'articolo 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, i
numeri 1) e 2) sono abrogati.
Art. 3.
1. L'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 5. - 1. Non può procedersi all'applicazione
delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre
1956, n. 1423, e successive modificazioni, per il fatto che la
persona eserciti la prostituzione. I provvedimenti adottati
per tale motivi sono revocati e perdono comunque ogni
efficacia.
2. Non può procedersi al fermo, all'accompagnamento
in un ufficio di pubblica sicurezza od altra forma di
limitazione della libertà personale per il fatto che la
persona eserciti la prostituzione.
3. Nei confronti dei soggetti che esercitano
l'attività di prostituzione non possono essere disposte misure
di controllo sanitario obbligatorio".