XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2321
Onorevoli Colleghi! - La risoluzione del Parlamento
europeo sulla concentrazione dei mezzi di informazione e la
pluralità di opinioni approvata nel 1992, richiama gli Stati
membri all'adozione di misure legislative idonee a
salvaguardare la libertà e il pluralismo delle fonti
d'informazione.
Raccogliendo, pur se in ritardo, l'invito della
istituzione comunitaria è necessario prevedere una normativa
diretta a garantire l'esistenza e, soprattutto, l'indipendenza
di una pluralità di imprese di informazione, così da offrire
un'ampia gamma di fonti informative attraverso le quali può
trovare un'idonea tutela sia la libertà di operare del
giornalista che quella di scegliere del cittadino.
La disciplina prevista dalla legge 5 agosto 1981, n. 416,
e successive modificazioni, per le concentrazioni nella stampa
quotidiana, pur con le importanti modifiche apportate dalla
legge 25 febbraio 1987, n. 67, non è tuttavia riuscita ad
evitare il costituirsi nel nostro Paese di una situazione del
tutto particolare rispetto al resto dell'Europa. In Italia,
infatti, oltre il 50 per cento della tiratura complessiva
delle testate quotidiane è controllata da pochi grandi gruppi
industriali.
In tale situazione il pericolo di strumentalizzazione
dell'informazione e di subordinazione delle imprese minori
appare ormai evidente così che occorre intervenire
tempestivamente e in maniera incisiva, al fine di garantire in
modo effettivo non solo la libertà di espressione di tutti i
lavoratori del settore dell'informazione, ma anche il diritto
dei cittadini di poter scegliere tra più fonti informative.
La libertà di stampa e di informazione deve infatti essere
garantita a tutti e non solo a pochi soggetti.
La presente proposta di legge si propone come obiettivo
appunto quello di garantire l'indipendenza e il pluralismo
delle fonti di informazione, vietando ai gruppi
imprenditoriali la detenzione di posizioni di controllo di
imprese editrici di quotidiani.
Si è preferito utilizzare il termine "imprenditoriali" per
qualificare il gruppo, così da ricomprendere nello stesso sia
le imprese operanti nel settore industriale, sia quelle attive
nell'ambito finanziario.
L'attenzione si sposta quindi sull'individuazione della
struttura titolare del controllo. A tale fine è stata
introdotta la definizione di gruppo imprenditoriale,
individuandone i confini fino a dove si estende il rapporto di
controllo tra le imprese. Per identificare tale rapporto di
controllo è stata utilizzata la nozione prevista dall'articolo
23, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n.
385.
Per quanto riguarda la soglia di fatturato del gruppo,
individuata in cento milioni di euro, si è ritenuto opportuno
escludere dal calcolo il reddito derivante dalle attività
editoriali o dalla radiodiffusione, in quanto l'obiettivo
della proposta è quello di evitare che i quotidiani entrino a
far parte di gruppi operanti in settori di mercato diversi e
tali pertanto da poter pregiudicare il pluralismo, la
trasparenza e la libertà di informazione.
In merito invece al rapporto tra i diversi mezzi di
informazione, ed in particolare tra stampa e televisione, il
legislatore è già intervenuto con la legge 6 agosto 1990, n.
223, introducendo una disciplina diretta ad evitare la
costituzione di grandi gruppi operanti sia nel settore
dell'editoria che in quello dell'emittenza.
Si è inoltre rafforzata la nozione di controllo di imprese
editoriali, richiamando interamente quanto disposto
dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, così da
prevedere una pluralità di fattispecie più idonee ad
individuare il soggetto in grado di esercitare un'influenza
determinante sull'attività dell'impresa.
La proposta di legge prevede infine un termine di due anni
dalla data di entrata in vigore della legge, entro il quale i
gruppi imprenditoriali debbono regolarizzare la loro posizione
nei confronti delle imprese editoriali.
Il controllo di tale adempimento viene affidato
all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che, in caso
di inottemperanza al divieto, richiede all'autorità
giudiziaria competente l'adozione degli adempimenti necessari.
Per rafforzare la cogenza della disposizione, analogo potere
di ricorso all'autorità giudiziaria viene riconosciuto a
chiunque vi abbia interesse.