XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2321




        Onorevoli Colleghi! - La risoluzione del Parlamento europeo sulla concentrazione dei mezzi di informazione e la pluralità di opinioni approvata nel 1992, richiama gli Stati membri all'adozione di misure legislative idonee a salvaguardare la libertà e il pluralismo delle fonti d'informazione.
        Raccogliendo, pur se in ritardo, l'invito della istituzione comunitaria è necessario prevedere una normativa diretta a garantire l'esistenza e, soprattutto, l'indipendenza di una pluralità di imprese di informazione, così da offrire un'ampia gamma di fonti informative attraverso le quali può trovare un'idonea tutela sia la libertà di operare del giornalista che quella di scegliere del cittadino.
        La disciplina prevista dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, per le concentrazioni nella stampa quotidiana, pur con le importanti modifiche apportate dalla legge 25 febbraio 1987, n. 67, non è tuttavia riuscita ad evitare il costituirsi nel nostro Paese di una situazione del tutto particolare rispetto al resto dell'Europa. In Italia, infatti, oltre il 50 per cento della tiratura complessiva delle testate quotidiane è controllata da pochi grandi gruppi industriali.
        In tale situazione il pericolo di strumentalizzazione dell'informazione e di subordinazione delle imprese minori appare ormai evidente così che occorre intervenire tempestivamente e in maniera incisiva, al fine di garantire in modo effettivo non solo la libertà di espressione di tutti i lavoratori del settore dell'informazione, ma anche il diritto dei cittadini di poter scegliere tra più fonti informative.
        La libertà di stampa e di informazione deve infatti essere garantita a tutti e non solo a pochi soggetti.
        La presente proposta di legge si propone come obiettivo appunto quello di garantire l'indipendenza e il pluralismo delle fonti di informazione, vietando ai gruppi imprenditoriali la detenzione di posizioni di controllo di imprese editrici di quotidiani.
        Si è preferito utilizzare il termine "imprenditoriali" per qualificare il gruppo, così da ricomprendere nello stesso sia le imprese operanti nel settore industriale, sia quelle attive nell'ambito finanziario.
        L'attenzione si sposta quindi sull'individuazione della struttura titolare del controllo. A tale fine è stata introdotta la definizione di gruppo imprenditoriale, individuandone i confini fino a dove si estende il rapporto di controllo tra le imprese. Per identificare tale rapporto di controllo è stata utilizzata la nozione prevista dall'articolo 23, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385.
        Per quanto riguarda la soglia di fatturato del gruppo, individuata in cento milioni di euro, si è ritenuto opportuno escludere dal calcolo il reddito derivante dalle attività editoriali o dalla radiodiffusione, in quanto l'obiettivo della proposta è quello di evitare che i quotidiani entrino a far parte di gruppi operanti in settori di mercato diversi e tali pertanto da poter pregiudicare il pluralismo, la trasparenza e la libertà di informazione.
        In merito invece al rapporto tra i diversi mezzi di informazione, ed in particolare tra stampa e televisione, il legislatore è già intervenuto con la legge 6 agosto 1990, n. 223, introducendo una disciplina diretta ad evitare la costituzione di grandi gruppi operanti sia nel settore dell'editoria che in quello dell'emittenza.
        Si è inoltre rafforzata la nozione di controllo di imprese editoriali, richiamando interamente quanto disposto dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, così da prevedere una pluralità di fattispecie più idonee ad individuare il soggetto in grado di esercitare un'influenza determinante sull'attività dell'impresa.
        La proposta di legge prevede infine un termine di due anni dalla data di entrata in vigore della legge, entro il quale i gruppi imprenditoriali debbono regolarizzare la loro posizione nei confronti delle imprese editoriali.
        Il controllo di tale adempimento viene affidato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che, in caso di inottemperanza al divieto, richiede all'autorità giudiziaria competente l'adozione degli adempimenti necessari. Per rafforzare la cogenza della disposizione, analogo potere di ricorso all'autorità giudiziaria viene riconosciuto a chiunque vi abbia interesse.




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