XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2321
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e
successive modificazioni, dopo l'ottavo comma sono inseriti i
seguenti:
"Il gruppo imprenditoriale il cui fatturato totale
realizzato a livello nazionale sia superiore a cento milioni
di euro non può essere in posizione di controllo rispetto a
società editrici di quotidiani. Nel calcolo del fatturato non
si tiene conto dei ricavi derivanti da imprese soggette
all'obbligo di iscrizione nel registro degli operatori di
comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera
a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Ai fini della presente legge per "gruppo imprenditoriale"
si intende l'insieme di società giuridicamente indipendenti
che, direttamente, per interposta persona, o per il tramite di
società fiduciaria o di società controllata, ovvero in virtù
di particolari vincoli o accordi, anche di carattere
personale, controllano la società capogruppo, ne sono
controllate, ovvero sono controllate dagli stessi soggetti che
controllano la società capogruppo. Ai fini della definizione
di gruppo imprenditoriale il rapporto di controllo si
considera esistente quando ricorra una delle ipotesi di cui
all'articolo 23, comma 2, del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1^
settembre 1993, n. 385.
Si ha posizione di controllo rispetto a società editrici
di quotidiani nei casi contemplati dall'articolo 2359 del
codice civile e in presenza di diritti, di contratti o di
altri rapporti giuridici che attribuiscano, da soli o
congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto e di
diritto, la possibilità di esercitare un'influenza
determinante sulle attività di un'impresa, anche
attraverso:
a) diritti di proprietà o di godimento sulla
totalità o su parti del patrimonio di un'impresa;
b) diritti, controlli o altri rapporti giuridici
che conferiscano un'influenza determinante sulla composizione,
sulle deliberazioni o sulle decisioni degli organi di
un'impresa.
Il controllo è acquisito dalla persona o dall'impresa, o
dal gruppo di persone o di imprese che:
a) siano titolari dei diritti o beneficiari dei
contratti o titolari degli altri rapporti giuridici di cui
alla lettera b) dell'undicesimo comma;
b) pur essendo titolari dei diritti o beneficiari
dei contratti o titolari degli altri rapporti giuridici di cui
alla lettera b) dell'undicesimo comma, abbiano il potere
di esercitare le facoltà che ne derivano".
Art. 2.
1. I gruppi imprenditoriali che, alla data di entrata in
vigore della presente legge, si trovino in posizione di
controllo vietata ai sensi dell'articolo 1, nono comma, della
legge 5 agosto 1981, n. 416, introdotto dall'articolo 1 della
presente legge, sono obbligati ad ottemperare alle
disposizioni di cui al medesimo articolo 1, nono comma, entro
il termine massimo di due anni. In caso di inadempienza
l'autorità giudiziaria competente, su richiesta dell'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni o di chiunque ne abbia
interesse, ordina la vendita di azioni, partecipazioni o quote
di proprietà a mezzo di uno dei soggetti abilitati
all'esercizio dell'attività di intermediazione mobiliare ai
sensi del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.