XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2321




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, dopo l'ottavo comma sono inseriti i seguenti:

        "Il gruppo imprenditoriale il cui fatturato totale realizzato a livello nazionale sia superiore a cento milioni di euro non può essere in posizione di controllo rispetto a società editrici di quotidiani. Nel calcolo del fatturato non si tiene conto dei ricavi derivanti da imprese soggette all'obbligo di iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249.
        Ai fini della presente legge per "gruppo imprenditoriale" si intende l'insieme di società giuridicamente indipendenti che, direttamente, per interposta persona, o per il tramite di società fiduciaria o di società controllata, ovvero in virtù di particolari vincoli o accordi, anche di carattere personale, controllano la società capogruppo, ne sono controllate, ovvero sono controllate dagli stessi soggetti che controllano la società capogruppo. Ai fini della definizione di gruppo imprenditoriale il rapporto di controllo si considera esistente quando ricorra una delle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385.
        Si ha posizione di controllo rispetto a società editrici di quotidiani nei casi contemplati dall'articolo 2359 del codice civile e in presenza di diritti, di contratti o di altri rapporti giuridici che attribuiscano, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto e di diritto, la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle attività di un'impresa, anche attraverso:

            a) diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un'impresa;
            b) diritti, controlli o altri rapporti giuridici che conferiscano un'influenza determinante sulla composizione, sulle deliberazioni o sulle decisioni degli organi di un'impresa.

        Il controllo è acquisito dalla persona o dall'impresa, o dal gruppo di persone o di imprese che:

            a) siano titolari dei diritti o beneficiari dei contratti o titolari degli altri rapporti giuridici di cui alla lettera b) dell'undicesimo comma;

            b) pur essendo titolari dei diritti o beneficiari dei contratti o titolari degli altri rapporti giuridici di cui alla lettera b) dell'undicesimo comma, abbiano il potere di esercitare le facoltà che ne derivano".


Art. 2.

        1. I gruppi imprenditoriali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino in posizione di controllo vietata ai sensi dell'articolo 1, nono comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, sono obbligati ad ottemperare alle disposizioni di cui al medesimo articolo 1, nono comma, entro il termine massimo di due anni. In caso di inadempienza l'autorità giudiziaria competente, su richiesta dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni o di chiunque ne abbia interesse, ordina la vendita di azioni, partecipazioni o quote di proprietà a mezzo di uno dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di intermediazione mobiliare ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.



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