XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2318
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
disciplina l'attività delle imprese grafiche che svolgono una
o più attività specialistiche di fotocomposizione, fotolito,
montaggio, stampa tipo-lito, serigrafia, legatoria,
cartotecnica, studi grafici, stampa elettronica.
Sono tutte attività che assumono una rilevante importanza
nella vita associata per il ruolo assai delicato che la
creazione dell'immagine riveste nella vita del cittadino,
negli aspetti legati alla realizzazione dell'immagine propria
o della propria azienda.
Occorre, quindi, subordinare l'esercizio dell'attività al
possesso di requisiti di qualificazione professionale, da
parte del titolare dell'impresa o di un responsabile tecnico
allo scopo designato, consistenti sia nel possesso di titoli
di studio (diploma di laurea, di laurea breve o diploma di
istruzione secondaria), sia nella frequenza di corsi regionali
di qualificazione in materia tecnica attinente
all'attività.
Sempre al fine di combattere l'abusivismo consentendo alla
clientela di poter verificare la professionalità
dell'operatore a cui ci si rivolge, sarebbe opportuno che le
imprese a cui sia stato riconosciuto il possesso dei requisiti
tecnico-professionali dell'attività ottengano un certificato
di riconoscimento rilasciato dalla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura o, per le imprese
artigiane, dalla commissione provinciale per l'artigianato.
Oltre alla regolamentazione giuridica dell'accesso alla
professione in esame, occorre, altresì, affrontare in sede
legislativa un altro problema che assilla la categoria,
sotteso alla norma abrogativa di cui all'articolo 8 della
proposta di legge.
La legge 2 febbraio 1939, n. 374, recante norme per la
consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle
pubblicazioni, prevede, all'articolo 1, che "ogni stampatore
ha l'obbligo di consegnare per qualsivoglia suo stampato o
pubblicazione, quattro esemplari alla prefettura della
provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed un
esemplare alla locale procura".
Inoltre, l'articolo 7 del decreto legislativo
luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660, dispone che "spetta al
Prefetto di vigilare sulla rigorosa osservanza delle
disposizioni relative alla consegna degli stampati e delle
pubblicazioni. Egli è assistito in questa funzione dal capo
della biblioteca pubblica del capoluogo di provincia o da
persona idonea".
L'articolo 9 della legge n. 374 del 1939 individua lo
"stampatore" in "ogni persona (...) che riproduca, a scopo di
diffusione e di semplice distribuzione, uno scritto o una
figura per mezzo della tipografia, litografia, fotografia,
incisione o con qualsivoglia altro procedimento".
In forza dell'articolo 7 della citata legge n. 374 del
1939 sono esenti dall'obbligo della consegna (è importante
ricordarlo) "i fogli volanti di ordinaria e spicciola
pubblicità del commercio e dell'industria, i registri e moduli
di ufficio e di commercio, le mappe catastali, le carte
valori, i francobolli, le lettere di credito, gli assegni, i
buoni di lotteria e di corsa, i titoli azionari, le fotografie
di carattere strettamente privato, le partecipazioni di
nascita, di matrimonio e di morte, i biglietti da visita, la
carta da lettera e le buste intestate, le etichette e le
fascette, le carte da involgere, comunque impresse, da parati
ed altri simili stampati".
Inoltre, sempre in base alle disposizioni del citato
articolo 7, i Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia e
del turismo e dello spettacolo possono "concedere
temporaneamente altre esenzioni od agevolazioni e revocare le
concessioni medesime per particolari categorie di stampati o
di pubblicazioni, come quelle di costo elevato o relative a
scienze esatte e materie strettamente tecniche, nonché le
cartoline illustrate, le immagini religiose e le
fotografie".
Dal sistema sopra riportato risulta, quindi, un controllo
sulla circolazione degli stampati e delle pubblicazioni
chiaramente orientato alla verifica preventiva dell'impatto
politico e propagandistico delle medesime, tant'è vero che
dalle verifiche sono escluse - o facilmente escludibili - le
pubblicazioni di costo elevato, destinate per ciò stesso ad un
pubblico selezionato e ristretto, quelle inerenti a scienze
esatte o a valutazioni tecniche sugli argomenti trattati, le
cartoline illustrate e le immagini religiose e le fotografie
di carattere strettamente privato, cioè documenti di obiettivo
basso valore per la propaganda politica.
Né varrebbe sostenere che l'obbligo della consegna serve a
mantenere aggiornate le biblioteche statali, come si potrebbe
inferire da disposizioni inserite nel testo, perché in tale
caso non si spiegherebbe l'obbligo di invio degli stampati
alla procura e con esclusione di quelli riguardanti scienze
esatte o di costo elevato, che ben potrebbero, invece,
interessare le biblioteche pubbliche.
Non è più ammissibile, quindi, la sopravvivenza di simili
disposizioni nell'attuale ordinamento dello Stato, in quanto
esse hanno oggi il solo effetto di rendere più complicato,
burocratico e farraginoso l'esercizio dell'attività da parte
di grafici, stampatori e tipografi.
Della legge n. 374 del 1939 si ritiene che possa
sopravvivere solo quella disposizione che prevede l'invio alle
biblioteche parlamentari di ogni pubblicazione delle
amministrazioni pubbliche, al fine di mantenere un meccanismo
automatico di aggiornamento a beneficio dell'intera
collettività.