XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2318




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge disciplina l'attività delle imprese grafiche che svolgono una o più attività specialistiche di fotocomposizione, fotolito, montaggio, stampa tipo-lito, serigrafia, legatoria, cartotecnica, studi grafici, stampa elettronica.
        Sono tutte attività che assumono una rilevante importanza nella vita associata per il ruolo assai delicato che la creazione dell'immagine riveste nella vita del cittadino, negli aspetti legati alla realizzazione dell'immagine propria o della propria azienda.
        Occorre, quindi, subordinare l'esercizio dell'attività al possesso di requisiti di qualificazione professionale, da parte del titolare dell'impresa o di un responsabile tecnico allo scopo designato, consistenti sia nel possesso di titoli di studio (diploma di laurea, di laurea breve o diploma di istruzione secondaria), sia nella frequenza di corsi regionali di qualificazione in materia tecnica attinente all'attività.
        Sempre al fine di combattere l'abusivismo consentendo alla clientela di poter verificare la professionalità dell'operatore a cui ci si rivolge, sarebbe opportuno che le imprese a cui sia stato riconosciuto il possesso dei requisiti tecnico-professionali dell'attività ottengano un certificato di riconoscimento rilasciato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o, per le imprese artigiane, dalla commissione provinciale per l'artigianato.
        Oltre alla regolamentazione giuridica dell'accesso alla professione in esame, occorre, altresì, affrontare in sede legislativa un altro problema che assilla la categoria, sotteso alla norma abrogativa di cui all'articolo 8 della proposta di legge.
        La legge 2 febbraio 1939, n. 374, recante norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni, prevede, all'articolo 1, che "ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare per qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla prefettura della provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla locale procura".
        Inoltre, l'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660, dispone che "spetta al Prefetto di vigilare sulla rigorosa osservanza delle disposizioni relative alla consegna degli stampati e delle pubblicazioni. Egli è assistito in questa funzione dal capo della biblioteca pubblica del capoluogo di provincia o da persona idonea".
        L'articolo 9 della legge n. 374 del 1939 individua lo "stampatore" in "ogni persona (...) che riproduca, a scopo di diffusione e di semplice distribuzione, uno scritto o una figura per mezzo della tipografia, litografia, fotografia, incisione o con qualsivoglia altro procedimento".
        In forza dell'articolo 7 della citata legge n. 374 del 1939 sono esenti dall'obbligo della consegna (è importante ricordarlo) "i fogli volanti di ordinaria e spicciola pubblicità del commercio e dell'industria, i registri e moduli di ufficio e di commercio, le mappe catastali, le carte valori, i francobolli, le lettere di credito, gli assegni, i buoni di lotteria e di corsa, i titoli azionari, le fotografie di carattere strettamente privato, le partecipazioni di nascita, di matrimonio e di morte, i biglietti da visita, la carta da lettera e le buste intestate, le etichette e le fascette, le carte da involgere, comunque impresse, da parati ed altri simili stampati".
        Inoltre, sempre in base alle disposizioni del citato articolo 7, i Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia e del turismo e dello spettacolo possono "concedere temporaneamente altre esenzioni od agevolazioni e revocare le concessioni medesime per particolari categorie di stampati o di pubblicazioni, come quelle di costo elevato o relative a scienze esatte e materie strettamente tecniche, nonché le cartoline illustrate, le immagini religiose e le fotografie".
        Dal sistema sopra riportato risulta, quindi, un controllo sulla circolazione degli stampati e delle pubblicazioni chiaramente orientato alla verifica preventiva dell'impatto politico e propagandistico delle medesime, tant'è vero che dalle verifiche sono escluse - o facilmente escludibili - le pubblicazioni di costo elevato, destinate per ciò stesso ad un pubblico selezionato e ristretto, quelle inerenti a scienze esatte o a valutazioni tecniche sugli argomenti trattati, le cartoline illustrate e le immagini religiose e le fotografie di carattere strettamente privato, cioè documenti di obiettivo basso valore per la propaganda politica.
        Né varrebbe sostenere che l'obbligo della consegna serve a mantenere aggiornate le biblioteche statali, come si potrebbe inferire da disposizioni inserite nel testo, perché in tale caso non si spiegherebbe l'obbligo di invio degli stampati alla procura e con esclusione di quelli riguardanti scienze esatte o di costo elevato, che ben potrebbero, invece, interessare le biblioteche pubbliche.
        Non è più ammissibile, quindi, la sopravvivenza di simili disposizioni nell'attuale ordinamento dello Stato, in quanto esse hanno oggi il solo effetto di rendere più complicato, burocratico e farraginoso l'esercizio dell'attività da parte di grafici, stampatori e tipografi.
        Della legge n. 374 del 1939 si ritiene che possa sopravvivere solo quella disposizione che prevede l'invio alle biblioteche parlamentari di ogni pubblicazione delle amministrazioni pubbliche, al fine di mantenere un meccanismo automatico di aggiornamento a beneficio dell'intera collettività.




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