XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2318
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Ambito di applicazione).
1. La presente legge disciplina l'attività delle imprese
grafiche che svolgono una o più delle seguenti produzioni
specialistiche:
a) fotocomposizione;
b) fotolito;
c) montaggio;
d) stampa tipo-lito;
e) serigrafia;
f) legatoria;
g) cartotecnica;
h) studi grafici;
i) stampa elettronica.
Art. 2.
(Soggetti abilitati).
1. Sono abilitate a svolgere le attività di cui
all'articolo 1 le imprese iscritte nel registro delle ditte di
cui all'articolo 50 del testo unico di cui al regio decreto 20
settembre 1934, n. 2011, o nell'albo delle imprese artigiane
di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, ed in
possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 della
presente legge.
2. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 è
subordinato al possesso dei requisiti di cui all'articolo 3,
da parte del titolare dell'impresa o da un responsabile
tecnico allo scopo designato. Nel caso di impresa artigiana, i
requisiti di cui all'articolo 3 devono essere posseduti dal
titolare dell'impresa o, nel caso di impresa esercitata in
forma societaria, da almeno uno dei soci.
Art. 3.
(Requisiti tecnico-professionali).
1. Ai fini dell'esercizio delle attività di cui
all'articolo 1, è necessario il possesso di almeno uno dei
seguenti requisiti tecnico-professionali:
a) possesso di diploma di laurea, di diploma
universitario o di diploma di istruzione secondaria, in
materia tecnica attinente all'attività;
b) esercizio dell'attività come operaio
qualificato alle dipendenze di imprese operanti nel settore,
per un periodo di almeno tre anni sugli ultimi cinque;
c) superamento di un corso regionale di
qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio
dell'attività come operaio qualificato, svolto nell'arco degli
ultimi cinque anni.
2. I programmi e le modalità di svolgimento dei corsi
regionali sono ispirati a criteri di uniformità a livello
nazionale e sono definiti dalle regioni, sentite le
organizzazioni imprenditoriali del settore.
Art. 4.
(Idoneità morale).
1. Ai fini dell'esercizio delle attività di cui
all'articolo 1, deve essere documentata, da parte dei soggetti
di cui al comma 2 del presente articolo, l'assenza di condanne
penali definitive per reati legati all'esercizio della
professione, nonché l'assenza di procedure fallimentari, salvo
che sia intervenuta la riabilitazione.
2. Il requisito di idoneità morale di cui al comma 1 deve
essere posseduto dal titolare dell'impresa individuale, da
tutti i soci per le società in accomandita, semplice e per
azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo di società,
nonché dal responsabile tecnico.
Art. 5.
(Accertamento dei requisiti).
1. L'accertamento dei requisiti previsti dagli articoli 3
e 4 è effettuato per le imprese artigiane dalle commissioni
provinciali per l'artigianato di cui alla legge 8 agosto 1985,
n. 443, e per le altre imprese dalle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura.
2. Le imprese a cui sia stato riconosciuto il possesso dei
requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 3 hanno
diritto ad un certificato di riconoscimento rilasciato dalla
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o,
per le imprese artigiane, dalla commissione provinciale per
l'artigianato.
Art. 6.
(Norma transitoria).
1. Le imprese che alla data di entrata in vigore della
presente legge risultino iscritte nel registro delle ditte di
cui all'articolo 50 del testo unico di cui al regio decreto 20
settembre 1934, n. 2011, o nell'albo delle imprese artigiane
di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, come
imprese esercenti le attività del settore grafico, sono
autorizzate al proseguimento dell'attività, e nei confronti
delle medesime si intendono riconosciuti i requisiti
tecnico-professionali di cui all'articolo 3 della presente
legge.
Art. 7.
(Sanzioni).
1. L'esercizio di attività del settore grafico come
individuate all'articolo 1 da parte di imprese non
regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui
all'articolo 50 del testo unico di cui al regio decreto 20
settembre 1934, n. 2011, o nell'albo delle imprese artigiane
di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 5.165 euro a 15.490 euro e con la confisca delle
attrezzature utilizzate per l'esercizio abusivo
dell'attività.
Art. 8.
(Abrogazione di norme).
1. Sono abrogati gli articoli da 1 a 10 e da 12 a 15 della
legge 2 febbraio 1939, n. 374, e successive modificazioni.