XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2318




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Ambito di applicazione).

        1. La presente legge disciplina l'attività delle imprese grafiche che svolgono una o più delle seguenti produzioni specialistiche:

                a) fotocomposizione;

                b) fotolito;

                c) montaggio;

                d) stampa tipo-lito;

                e) serigrafia;

                f) legatoria;

                g) cartotecnica;

                h) studi grafici;

                i) stampa elettronica.


Art. 2.

(Soggetti abilitati).

        1. Sono abilitate a svolgere le attività di cui all'articolo 1 le imprese iscritte nel registro delle ditte di cui all'articolo 50 del testo unico di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, o nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge.
        2. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 è subordinato al possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, da parte del titolare dell'impresa o da un responsabile tecnico allo scopo designato. Nel caso di impresa artigiana, i requisiti di cui all'articolo 3 devono essere posseduti dal titolare dell'impresa o, nel caso di impresa esercitata in forma societaria, da almeno uno dei soci.


Art. 3.

(Requisiti tecnico-professionali).

        1. Ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, è necessario il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali:

                a) possesso di diploma di laurea, di diploma universitario o di diploma di istruzione secondaria, in materia tecnica attinente all'attività;

                b) esercizio dell'attività come operaio qualificato alle dipendenze di imprese operanti nel settore, per un periodo di almeno tre anni sugli ultimi cinque;

                c) superamento di un corso regionale di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività come operaio qualificato, svolto nell'arco degli ultimi cinque anni.

        2. I programmi e le modalità di svolgimento dei corsi regionali sono ispirati a criteri di uniformità a livello nazionale e sono definiti dalle regioni, sentite le organizzazioni imprenditoriali del settore.


Art. 4.

(Idoneità morale).

        1. Ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, deve essere documentata, da parte dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, l'assenza di condanne penali definitive per reati legati all'esercizio della professione, nonché l'assenza di procedure fallimentari, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.
        2. Il requisito di idoneità morale di cui al comma 1 deve essere posseduto dal titolare dell'impresa individuale, da tutti i soci per le società in accomandita, semplice e per azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo di società, nonché dal responsabile tecnico.


Art. 5.

(Accertamento dei requisiti).

        1. L'accertamento dei requisiti previsti dagli articoli 3 e 4 è effettuato per le imprese artigiane dalle commissioni provinciali per l'artigianato di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e per le altre imprese dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
        2. Le imprese a cui sia stato riconosciuto il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 3 hanno diritto ad un certificato di riconoscimento rilasciato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o, per le imprese artigiane, dalla commissione provinciale per l'artigianato.


Art. 6.

(Norma transitoria).

        1. Le imprese che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino iscritte nel registro delle ditte di cui all'articolo 50 del testo unico di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, o nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, come imprese esercenti le attività del settore grafico, sono autorizzate al proseguimento dell'attività, e nei confronti delle medesime si intendono riconosciuti i requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 3 della presente legge.


Art. 7.

(Sanzioni).

        1. L'esercizio di attività del settore grafico come individuate all'articolo 1 da parte di imprese non regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui all'articolo 50 del testo unico di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, o nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.165 euro a 15.490 euro e con la confisca delle attrezzature utilizzate per l'esercizio abusivo dell'attività.


Art. 8.

(Abrogazione di norme).

        1. Sono abrogati gli articoli da 1 a 10 e da 12 a 15 della legge 2 febbraio 1939, n. 374, e successive modificazioni.



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