XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2313
Onorevoli Colleghi! - La riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare attuata dalla legge
8 agosto 1995, n. 335, ha previsto la piena equiparazione -
giuridica e retributiva - del regime del trattamento di fine
servizio dei dipendenti pubblici (cosiddetta "indennità di
buonuscita, indennità premio di servizio, indennità di
anzianità") con quello operante per i lavoratori privati,
denominato trattamento di fine rapporto.
L'indennità riconosciuta ai dipendenti delle pubbliche
amministrazioni al momento del pensionamento ha natura
previdenziale, consistendo in una prestazione - determinata su
parametri costituiti dalla base contributiva e dal periodo di
servizio computabile - a cui concorrono in misura diversa i
dipendenti, con contributi trattenuti mensilmente dallo
stipendio, e le singole amministrazioni di appartenenza.
Il trattamento di fine rapporto del settore privato -
disciplinato dall'articolo 2120 del codice civile - si
configura, invece, come una sorta di retribuzione differita,
costituita attraverso l'accantonamento forzoso, anno per anno,
di una quota da parte del datore di lavoro.
Dall'omologazione con il settore privato deriva, per i
dipendenti pubblici una prima penalizzazione dovuta al fatto
che il calcolo non è più basato sull'ultima retribuzione,
bensì sull'entità delle contribuzioni accantonate anno per
anno.
E' da tenere presente, altresì, che la prestazione
fornisce una somma in denaro erogata una tantum, con lo
scopo di assicurare al dipendente pubblico, all'atto del
collocamento a riposo, un sostegno per l'adattamento alla
nuova condizione di vita non lavorativa.
La normativa vigente prevede che l'ente erogatore - sia
esso l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica o l'ente datore di lavoro -
abbia sei mesi di tempo dalla cessazione del lavoro per
provvedere alla liquidazione del trattamento di fine servizio,
ai quali si aggiungono altri tre mesi per la corresponsione
della somma agli aventi diritto.
Una tempistica "biblica", a dir poco; considerato anche il
fatto che le modalità per il calcolo della somma da erogare
sono state ampliamente specificate nell'accordo quadro
nazionale sottoscritto il 29 luglio 1999 per l'attuazione
delle disposizioni contenute nella legge n. 335 del 1995 in
materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza
complementare per i dipendenti pubblici e, successivamente,
ribadite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 12 dicembre 1999.
Alla luce delle considerazioni svolte, risulta del tutto
ingiustificata la lunga attesa, ben nove mesi, inflitta al
cittadino per avere ciò che gli è dovuto. E' la burocrazia che
deve porsi al servizio del cittadino e non viceversa.
La presente proposta di legge, pertanto, riduce a tre mesi
totali l'attesa per la liquidazione e la corresponsione dei
trattamenti di fine servizio agli aventi diritto, ritenendola
una previsione ben più realistica ed equa di quella
attualmente vigente.