XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2313




        Onorevoli Colleghi! - La riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare attuata dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, ha previsto la piena equiparazione - giuridica e retributiva - del regime del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici (cosiddetta "indennità di buonuscita, indennità premio di servizio, indennità di anzianità") con quello operante per i lavoratori privati, denominato trattamento di fine rapporto.
        L'indennità riconosciuta ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni al momento del pensionamento ha natura previdenziale, consistendo in una prestazione - determinata su parametri costituiti dalla base contributiva e dal periodo di servizio computabile - a cui concorrono in misura diversa i dipendenti, con contributi trattenuti mensilmente dallo stipendio, e le singole amministrazioni di appartenenza.
        Il trattamento di fine rapporto del settore privato - disciplinato dall'articolo 2120 del codice civile - si configura, invece, come una sorta di retribuzione differita, costituita attraverso l'accantonamento forzoso, anno per anno, di una quota da parte del datore di lavoro.
        Dall'omologazione con il settore privato deriva, per i dipendenti pubblici una prima penalizzazione dovuta al fatto che il calcolo non è più basato sull'ultima retribuzione, bensì sull'entità delle contribuzioni accantonate anno per anno.
        E' da tenere presente, altresì, che la prestazione fornisce una somma in denaro erogata una tantum, con lo scopo di assicurare al dipendente pubblico, all'atto del collocamento a riposo, un sostegno per l'adattamento alla nuova condizione di vita non lavorativa.
        La normativa vigente prevede che l'ente erogatore - sia esso l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica o l'ente datore di lavoro - abbia sei mesi di tempo dalla cessazione del lavoro per provvedere alla liquidazione del trattamento di fine servizio, ai quali si aggiungono altri tre mesi per la corresponsione della somma agli aventi diritto.
        Una tempistica "biblica", a dir poco; considerato anche il fatto che le modalità per il calcolo della somma da erogare sono state ampliamente specificate nell'accordo quadro nazionale sottoscritto il 29 luglio 1999 per l'attuazione delle disposizioni contenute nella legge n. 335 del 1995 in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici e, successivamente, ribadite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 dicembre 1999.
        Alla luce delle considerazioni svolte, risulta del tutto ingiustificata la lunga attesa, ben nove mesi, inflitta al cittadino per avere ciò che gli è dovuto. E' la burocrazia che deve porsi al servizio del cittadino e non viceversa.
        La presente proposta di legge, pertanto, riduce a tre mesi totali l'attesa per la liquidazione e la corresponsione dei trattamenti di fine servizio agli aventi diritto, ritenendola una previsione ben più realistica ed equa di quella attualmente vigente.




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