XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2313
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo
1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 1997, n. 140, è sostituito dal seguente:
"2. Alla liquidazione dei trattamenti di fine
servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al
comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo,
l'ente erogatore provvede decorso un mese dalla cessazione del
rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto
l'ente provvede entro i successivi due mesi, decorsi i quali
sono dovuti gli interessi".