XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2313




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è sostituito dal seguente:

        "2. Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede decorso un mese dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi due mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi".



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