XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2311
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 18 della Costituzione
garantisce la libertà di associazione quale fondamento di una
piena e completa partecipazione democratica e per la libera
esplicazione, da parte di gruppi portatori di particolari
interessi, di attività a rilevanza sociale.
Negli ultimi anni si sono progressivamente accresciuti gli
esempi di creazione di organismi di tipo associativo, tra i
quali si sono distinte in particolare le organizzazioni
operanti nel campo della solidarietà, della promozione e
integrazione sociale dei portatori di handicap, del
volontariato.
Questo fiorire di iniziative ha, tuttavia, generato un
fenomeno di superfetazione di associazioni di varia natura, di
scarsa o nessuna esponenzialità, che, anziché portare
giovamento alla causa delle categorie di riferimento, generano
confusione nella rappresentazione delle istanze. Tale fenomeno
arriva in molti casi ad impedire o ostacolare seriamente la
corretta individuazione da parte delle istituzioni degli
interlocutori con i quali confrontare le iniziative da
intraprendere a livello nazionale. E questo è tanto più grave
nel settore dell'handicap, nel quale le rappresentanze
associative sono chiamate, da normative nazionali ed europee,
ad esercitare un ruolo particolarmente significativo.
Per venire incontro a quest'ordine di problematiche, già
da tempo si stanno adoperando quelle associazioni nazionali
che storicamente operano a favore dei soggetti portatori di
handicap, vale a dire l'Associazione nazionale mutilati
ed invalidi civili, l'Associazione nazionale tra mutilati e
invalidi del lavoro, l'Ente nazionale protezione ed assistenza
sordomuti, l'Unione italiana ciechi e l'Unione nazionale
mutilati per servizio. Tali associazioni sono enti morali
aventi personalità giuridica di diritto privato ai quali i
decreti del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 e 31
marzo 1979 hanno espressamente riconosciuto la tutela e la
rappresentanza delle rispettive categorie di disabili.
Inoltre, il numero dei loro iscritti ammonta complessivamente
a circa cinque milioni ed esse collaborano quotidianamente con
gli organi della pubblica amministrazione, partecipando
attivamente alle loro funzioni, visto che sono inserite con
propri rappresentanti nelle commissioni mediche costituite
presso le aziende sanitarie locali, nelle commissioni mediche
periferiche dipendenti dal Ministero dell'economia e delle
finanze, nella commissione medica superiore costituita presso
il medesimo Ministero e nella commissione tripartita di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469.
La pluriennale esperienza di queste organizzazioni, che
rappresentano circa il 95 per cento dei disabili italiani e
che vantano un inestimabile patrimonio di conoscenza ed
esperienza, induce a riconoscere loro un peculiare ruolo di
rappresentanza delle istanze di integrazione sociale dei
soggetti svantaggiati, attribuendo loro il ruolo di
associazioni di interesse pubblico nazionale e, di
conseguenza, prevedendo in loro favore la possibilità di
destinare una parte della quota dell'otto per mille
dell'IRPEF, di cui già beneficiano lo Stato, la Chiesa
cattolica ed altri soggetti operanti nel campo
socio-assistenziale, che vada a prendere il posto delle
numerose leggi succedutesi nel corso del tempo che hanno
dovuto, di volta in volta, essere riproposte ed approvate.
Da qui anche il riconoscimento alle associazioni di cui
alla presente proposta di legge del medesimo ruolo di
informazione, assistenza e tutela dei soggetti da esse
rappresentati, con le medesime attribuzioni e modalità
garantite a favore degli istituti di patronato e assistenza
sociale dei quali condividono la natura di pubblica utilità
delle funzioni svolte e degli interessi tutelati.