XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2311
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili,
l'Associazione nazionale tra mutilati e invalidi del lavoro,
l'Ente nazionale protezione ed assistenza sordomuti, l'Unione
italiana ciechi e l'Unione nazionale mutilati per servizio, di
cui alla Tabella B allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono riconosciuti di
interesse pubblico nazionale.
Art. 2.
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge, le associazioni di cui
all'articolo 1, per lo svolgimento delle loro funzioni di
interesse pubblico, concorrono con lo Stato, con i soggetti di
cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e con
gli altri soggetti ammessi a tale beneficio, alla ripartizione
della quota pari all'otto per mille dell'IRPEF, liquidata
dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali.
2. La destinazione di cui al comma 1, da dividere in parti
uguali fra le associazioni destinatarie, č stabilita sulla
base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di
dichiarazione annuale dei redditi con le stesse modalitā
previste dalle leggi vigenti.
Art. 3.
1. Le associazioni di portatori di handicap di cui
all'articolo 1 rappresentano le rispettive categorie dinanzi
agli organi dello Stato.
2. Le associazioni di cui al comma 1 esercitano nei
confronti dei soggetti portatori di handicap fisico,
psichico e sensoriale, ciascuna per la specifica categoria di
propria competenza, attivitā di informazione, di assistenza e
di tutela, con poteri di rappresentanza e con le medesime
attribuzioni e modalitā garantite a favore degli istituti di
patronato e di assistenza sociale dalla legge 30 marzo 2001,
n. 152.
3. Le funzioni di cui al comma 2 sono prestate
indipendentemente dalla adesione del soggetto interessato
all'associazione.