XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2305-A




        Onorevoli Colleghi! - La X Commissione propone all'esame dell'Assemblea il provvedimento in esame, che si pone l'obiettivo di rafforzare le forme di tutela nei confronti della pubblicità ingannevole e comparativa diffusa attraverso i mezzi di comunicazione.
        Con il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, successivamente modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, è stata recepita la direttiva 84/450/CEE, come modificata dalla direttiva 97/55/CE, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa.
        La finalità della direttiva e del decreto è quella di tutelare dalle predette forme di pubblicità e dalle loro conseguenze i soggetti che esercitano un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, i consumatori e in genere gli interessi del pubblico nella fruizione dei messaggi pubblicitari. Finalità della proposta di legge è quella di rafforzare le forme di tutela previste dal decreto in questione.
        Prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, non esisteva una normativa organica in materia di pubblicità ingannevole. Tale provvedimento ha fornito non solo le necessarie definizioni delle nozioni di "pubblicità ingannevole" e "pubblicità comparativa", ma ha introdotto nuovi strumenti di tutela giurisdizionale e amministrativa a tutela degli interessi dei consumatori e a garanzia della massima correttezza nei rapporti concorrenziali tra imprese e operatori economici.
        Il vero elemento centrale della normativa è costituito dall'articolo 7 del decreto, con il quale è stata rimessa all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita dall'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, la competenza per la tutela amministrativa contro la pubblicità ingannevole.
        La proposta di legge, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla Commissione, incide su tale articolo, ampliando i poteri dell'Autorità.
        Più in particolare, il comma 1 dell'articolo 1 modifica il comma 3 dell'articolo 7 del decreto, attribuendo all'Autorità non solo il potere di richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario ogni informazione idonea a identificare il committente del messaggio, ma anche quello di richiedere all'operatore pubblicitario ovvero al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario, di esibire copia del messaggio pubblicitario ritenuto ingannevole o illecito, anche avvalendosi, nei casi di inottemperanza, dei poteri previsti dall'articolo 14, commi 2, 3, 4 e 5 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. A ciò si collega la disposizione contenuta nel comma 4 dell'articolo 1, la quale aumenta le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i casi di inottemperanza alle richieste dell'Autorità di fornire la documentazione e le informazioni.
        Il comma 2 dell'articolo 1 modifica invece il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 74 del 1992, attribuendo all'Autorità, in sede di decisione definitiva sui ricorsi presentati, oltre al potere di inibire la continuazione della diffusione del messaggio pubblicitario ingannevole e di ordinare la pubblicazione della pronuncia di inibizione, anche quello di disporre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro.
        Il comma 2 dell'articolo 1 sostituisce invece il comma 9 dell'articolo 7 del predetto decreto legislativo, eliminando la possibilità di irrogazione di sanzioni penali nel caso di inottemperanza ai provvedimenti di urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti e prevedendo invece in tali casi che l'Autorità irroghi sanzioni amministrative pecuniarie e possa in caso di reiterata inottemperanza disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a 30 giorni. Tale disposizione è collegata a quella contenuta nel comma 1 dell'articolo 2 del provvedimento, la quale abroga la lettera p) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, che prevede la competenza del giudice di pace a giudicare per i reati previsti dal comma 9 in questione.
        Il comma 5 dispone infine, attraverso l'aggiunta di un periodo al comma 11 dell'articolo 7 del decreto, l'applicazione delle disposizioni procedurali contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie derivante dalla violazione delle norme contenute nel decreto, prevedendo che il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 7 del decreto avvenga comunque entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento dell'autorità.
        La Commissione è giunta all'approvazione della proposta di legge C. 2305 a seguito di una approfondita attività istruttoria, che ha consentito di raccogliere tutti gli elementi utili a svolgere un'adeguata trattazione della materia oggetto del provvedimento. In particolare la Commissione ha acquisito le valutazioni al riguardo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e delle associazioni dei consumatori.
        La positività del lavoro svolto dalla Commissione è stata confermata dai pareri espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva sul testo risultante dagli emendamenti approvati. Le Commissioni I, II, VII, IX e XIV hanno infatti espresso parere favorevole senza condizioni né osservazioni sul testo elaborato dalla Commissione.
        In conclusione, pertanto, nel ribadire una valutazione positiva sul provvedimento in esame, se ne auspica una rapida approvazione da parte della Camera.

GAMBA, Relatore.




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