XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2305-A
Onorevoli Colleghi! - La X Commissione propone all'esame
dell'Assemblea il provvedimento in esame, che si pone
l'obiettivo di rafforzare le forme di tutela nei confronti
della pubblicità ingannevole e comparativa diffusa attraverso
i mezzi di comunicazione.
Con il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74,
successivamente modificato dal decreto legislativo 25 febbraio
2000, n. 67, è stata recepita la direttiva 84/450/CEE, come
modificata dalla direttiva 97/55/CE, in materia di pubblicità
ingannevole e comparativa.
La finalità della direttiva e del decreto è quella di
tutelare dalle predette forme di pubblicità e dalle loro
conseguenze i soggetti che esercitano un'attività commerciale,
industriale, artigianale o professionale, i consumatori e in
genere gli interessi del pubblico nella fruizione dei messaggi
pubblicitari. Finalità della proposta di legge è quella di
rafforzare le forme di tutela previste dal decreto in
questione.
Prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 25
gennaio 1992, n. 74, non esisteva una normativa organica in
materia di pubblicità ingannevole. Tale provvedimento ha
fornito non solo le necessarie definizioni delle nozioni di
"pubblicità ingannevole" e "pubblicità comparativa", ma ha
introdotto nuovi strumenti di tutela giurisdizionale e
amministrativa a tutela degli interessi dei consumatori e a
garanzia della massima correttezza nei rapporti concorrenziali
tra imprese e operatori economici.
Il vero elemento centrale della normativa è costituito
dall'articolo 7 del decreto, con il quale è stata rimessa
all'Autorità garante della concorrenza e del mercato,
istituita dall'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n.
287, la competenza per la tutela amministrativa contro la
pubblicità ingannevole.
La proposta di legge, nel testo risultante dalle modifiche
apportate dalla Commissione, incide su tale articolo,
ampliando i poteri dell'Autorità.
Più in particolare, il comma 1 dell'articolo 1 modifica il
comma 3 dell'articolo 7 del decreto, attribuendo all'Autorità
non solo il potere di richiedere al proprietario del mezzo che
ha diffuso il messaggio pubblicitario ogni informazione idonea
a identificare il committente del messaggio, ma anche quello
di richiedere all'operatore pubblicitario ovvero al
proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio
pubblicitario, di esibire copia del messaggio pubblicitario
ritenuto ingannevole o illecito, anche avvalendosi, nei casi
di inottemperanza, dei poteri previsti dall'articolo 14, commi
2, 3, 4 e 5 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. A ciò si
collega la disposizione contenuta nel comma 4 dell'articolo 1,
la quale aumenta le sanzioni amministrative pecuniarie
previste per i casi di inottemperanza alle richieste
dell'Autorità di fornire la documentazione e le
informazioni.
Il comma 2 dell'articolo 1 modifica invece il comma 6
dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 74 del 1992,
attribuendo all'Autorità, in sede di decisione definitiva sui
ricorsi presentati, oltre al potere di inibire la
continuazione della diffusione del messaggio pubblicitario
ingannevole e di ordinare la pubblicazione della pronuncia di
inibizione, anche quello di disporre l'applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro.
Il comma 2 dell'articolo 1 sostituisce invece il comma 9
dell'articolo 7 del predetto decreto legislativo, eliminando
la possibilità di irrogazione di sanzioni penali nel caso di
inottemperanza ai provvedimenti di urgenza o a quelli
inibitori o di rimozione degli effetti e prevedendo invece in
tali casi che l'Autorità irroghi sanzioni amministrative
pecuniarie e possa in caso di reiterata inottemperanza
disporre la sospensione dell'attività di impresa per un
periodo non superiore a 30 giorni. Tale disposizione è
collegata a quella contenuta nel comma 1 dell'articolo 2 del
provvedimento, la quale abroga la lettera p) del comma 1
dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.
274, che prevede la competenza del giudice di pace a giudicare
per i reati previsti dal comma 9 in questione.
Il comma 5 dispone infine, attraverso l'aggiunta di un
periodo al comma 11 dell'articolo 7 del decreto,
l'applicazione delle disposizioni procedurali contenute nella
legge 24 novembre 1981, n. 689, all'irrogazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie derivante dalla violazione delle
norme contenute nel decreto, prevedendo che il pagamento delle
sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 7
del decreto avvenga comunque entro 30 giorni dalla notifica
del provvedimento dell'autorità.
La Commissione è giunta all'approvazione della proposta di
legge C. 2305 a seguito di una approfondita attività
istruttoria, che ha consentito di raccogliere tutti gli
elementi utili a svolgere un'adeguata trattazione della
materia oggetto del provvedimento. In particolare la
Commissione ha acquisito le valutazioni al riguardo
dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e delle
associazioni dei consumatori.
La positività del lavoro svolto dalla Commissione è stata
confermata dai pareri espressi dalle Commissioni competenti in
sede consultiva sul testo risultante dagli emendamenti
approvati. Le Commissioni I, II, VII, IX e XIV hanno infatti
espresso parere favorevole senza condizioni né osservazioni
sul testo elaborato dalla Commissione.
In conclusione, pertanto, nel ribadire una valutazione
positiva sul provvedimento in esame, se ne auspica una rapida
approvazione da parte della Camera.
GAMBA, Relatore.