XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2305-A




TESTO
della proposta di legge
TESTO
della Commissione


Art. 1.
Art. 1.

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'Autorità può inoltre richiedere all'operatore pubblicitario, ovvero al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario, di esibire copia del messaggio pubblicitario ritenuto ingannevole o illecito, anche avvalendosi, nei casi di inottemperanza, dei poteri previsti dall'articolo 14, commi 2, 3, 4 e 5, della legge 10 ottobre 1990, n. 287".
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
2. All'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Nel caso di violazione grave, con la decisione che accoglie il ricorso, l'Autorità dispone inoltre l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma pecuniaria da 1.000 euro a 50.000 euro, determinando il termine entro il quale l'operatore pubblicitario deve procedere al pagamento della sanzione. Costituiscono in ogni caso violazioni gravi i messaggi ingannevoli che, diffusi attraverso i mezzi di comunicazione, abusano della credulità popolare e sono pregiudizievoli per la salute".
"6-bis. Con la decisione che accoglie il ricorso l'Autorità dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso dei messaggi pubblicitari ingannevoli di cui agli articoli 5 e 6 la sanzione non può essere inferiore a 25.000 euro".

2. All'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, il comma 9 è sostituito dal seguente:
3. All'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. L'operatore pubblicitario che non ottempera ai provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori, sanzionatori o di rimozione degli effetti adottati con la decisione che definisce il ricorso è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a 3.582 euro".
"9. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni".
4. All'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. In caso di inottemperanza alle richieste di fornire le informazioni o la documentazione di cui al comma 3, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro".

5. All'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, al comma 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento dell'Autorità".


Art. 2.


1. La lettera p) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, è abrogata.



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