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1. All'articolo 7 del
decreto legislativo 25
gennaio 1992, n. 74, al comma
3 è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "L'Autorità
può inoltre richiedere
all'operatore pubblicitario,
ovvero al proprietario del
mezzo che ha diffuso il
messaggio pubblicitario, di
esibire copia del messaggio
pubblicitario ritenuto
ingannevole o illecito, anche
avvalendosi, nei casi di
inottemperanza, dei poteri
previsti dall'articolo 14,
commi 2, 3, 4 e 5, della
legge 10 ottobre 1990, n.
287". |
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1. All'articolo 7 del
decreto legislativo 25
gennaio 1992, n. 74, dopo il
comma 6 è inserito il
seguente: |
2. All'articolo 7
del decreto legislativo 25
gennaio 1992, n. 74, dopo il
comma 6 è inserito il
seguente: |
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"6-bis. Nel caso di
violazione grave, con la
decisione che accoglie il
ricorso, l'Autorità dispone
inoltre l'applicazione della
sanzione amministrativa del
pagamento di una somma
pecuniaria da 1.000 euro a
50.000 euro, determinando il
termine entro il quale
l'operatore pubblicitario
deve procedere al pagamento
della sanzione. Costituiscono
in ogni caso violazioni gravi
i messaggi ingannevoli che,
diffusi attraverso i mezzi di
comunicazione, abusano della
credulità popolare e sono
pregiudizievoli per la
salute". |
"6-bis. Con la
decisione che accoglie il
ricorso l'Autorità dispone
inoltre l'applicazione di una
sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000 a 100.000
euro, tenuto conto della
gravità e della durata della
violazione. Nel caso dei
messaggi pubblicitari
ingannevoli di cui agli
articoli 5 e 6 la sanzione
non può essere inferiore a
25.000 euro". |
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2. All'articolo 7 del
decreto legislativo 25
gennaio 1992, n. 74, il comma
9 è sostituito dal
seguente: |
3. All'articolo 7
del decreto legislativo 25
gennaio 1992, n. 74, il comma
9 è sostituito dal
seguente: |
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"9. L'operatore
pubblicitario che non
ottempera ai provvedimenti
d'urgenza o a quelli
inibitori, sanzionatori o di
rimozione degli effetti
adottati con la decisione che
definisce il ricorso è punito
con l'arresto fino a tre mesi
e con l'ammenda fino a 3.582
euro". |
"9. In caso di
inottemperanza ai
provvedimenti d'urgenza e a
quelli inibitori o di
rimozione degli effetti,
l'Autorità applica una
sanzione amministrativa
pecuniaria da 10.000 a 50.000
euro. Nei casi di reiterata
inottemperanza l'Autorità può
disporre la sospensione
dell'attività di impresa per
un periodo non superiore a
trenta giorni". |
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4. All'articolo 7
del decreto legislativo 25
gennaio 1992, n. 74, il comma
10 è sostituito dal
seguente: "10. In caso di inottemperanza alle richieste di fornire le informazioni o la documentazione di cui al comma 3, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro". 5. All'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, al comma 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento dell'Autorità". |
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1. La lettera p) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, è abrogata. |
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