XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2305
Onorevoli Colleghi! - Le recenti vicende che hanno
portato all'adozione di provvedimenti di custodia cautelare
nei confronti di famosi operatori pubblicitari pongono
all'attenzione la necessità di modificare l'apparato normativo
per prevenire e reprimere in maniera efficace comportamenti
abusivi della credibilità popolare, nonché per assicurare il
corretto svolgimento delle comunicazioni di massa, dei
rapporti concorrenziali tra le imprese e delle transazioni
commerciali con i consumatori.
In proposito, appare del tutto insufficiente la tutela
offerta dalle norme vigenti nei confronti di messaggi
pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso i mezzi di
comunicazione. Va, infatti, considerato che il decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di pubblicità
ingannevole, non consente all'Autorità garante della
concorrenza e del mercato di intervenire per reprimere il
comportamento non corretto degli operatori pubblicitari e di
comminare sanzioni pecuniarie nei confronti di messaggi
pubblicitari di contenuto ingannevole. Ai sensi dell'articolo
7 del decreto legislativo, al termine del procedimento
d'accertamento l'Autorità, in presenza di una pubblicità
ingannevole, può esclusivamente adottare provvedimenti
d'inibizione delle prosecuzioni della diffusione del messaggio
pubblicitario, accompagnati dalla richiesta di pubblicazione
della pronuncia o di dichiarazione rettificativi al fine di
rimuovere gli effetti nocivi del messaggio. Soltanto nel caso
(estremamente raro) d'inottemperanza ai provvedimenti
inibitori dell'Autorità, il decreto legislativo prevede che
siano comminate sanzioni penali.
In definitiva, i poteri d'intervento dell'Autorità non
appaiono dotati della forza deterrente necessaria per colpire
efficacemente comportamenti lesivi dei singoli consumatori. La
mancanza di poteri sanzionatori provoca una sottovalutazione
da parte degli operatori pubblicitari del divieto di
diffondere pubblicità ingannevole. E, spesso, l'estrema
notorietà garantita dai mezzi di comunicazione consente di
"adescare" un numero elevato di consumatori. Questa lacuna,
che non si riscontra rispetto ad altri comportamenti vietati
dalla legge antitrust e di competenza della stessa
Autorità garante (si vede la legge n. 287 del 1990 in tema
d'intese vietate e d'abuso di posizione dominante) ha sinora
consentito agli operatori pubblicitari di temere ben poco il
suo intervento e dunque di continuare ad adottare
comportamenti scorretti, cambiando prodotti o servizi, pur a
seguito di provvedimenti inibitori da parte dell'Autorità (si
consideri, ad esempio che gli stessi operatori destinatari dei
recenti provvedimenti dell'Autorità giudiziaria sono stati di
recente destinatari di interventi dell'Autorità, come dimostra
il provvedimento n. 9621 del 22 febbraio 2001, Gotas di
Vanna Marchi, in Bollettino, n. 8/2001).
La presente proposta ha l'obiettivo di rimediare alla
situazione ora esposta, introducendo all'articolo 7 del
decreto legislativo n. 74 del 1992, che vieta la pubblicità
ingannevole, nuove disposizioni che intendono attribuire
all'Autorità poteri sanzionatori in caso di violazioni gravi
delle regole in materia di pubblicità ingannevole. Si propone,
poi, di chiarire che in ogni caso i messaggi diffusi
attraverso mezzi di comunicazione (non necessariamente di
massa, basti pensare ai messaggi trasmessi tramite INTERNET),
qualora risultino ingannevoli, pongono in essere una
violazione grave dei divieti previsti dal decreto legislativo.
La modifica proposta richiede poi un intervento di modifica
del comma 9 dell'articolo 7 del medesimo decreto, che
disciplina le sanzioni penali previste per chi non ottempera
ai provvedimenti dell'Autorità.