XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2305




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

        "6-bis. Nel caso di violazione grave, con la decisione che accoglie il ricorso, l'Autorità dispone inoltre l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma pecuniaria da 1.000 euro a 50.000 euro, determinando il termine entro il quale l'operatore pubblicitario deve procedere al pagamento della sanzione. Costituiscono in ogni caso violazioni gravi i messaggi ingannevoli che, diffusi attraverso i mezzi di comunicazione, abusano della credulità popolare e sono pregiudizievoli per la salute".

        2. All'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, il comma 9 è sostituito dal seguente:

        "9. L'operatore pubblicitario che non ottempera ai provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori, sanzionatori o di rimozione degli effetti adottati con la decisione che definisce il ricorso è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a 3.582 euro".



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