XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2305
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992,
n. 74, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
"6-bis. Nel caso di violazione grave, con la
decisione che accoglie il ricorso, l'Autorità dispone inoltre
l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di
una somma pecuniaria da 1.000 euro a 50.000 euro, determinando
il termine entro il quale l'operatore pubblicitario deve
procedere al pagamento della sanzione. Costituiscono in ogni
caso violazioni gravi i messaggi ingannevoli che, diffusi
attraverso i mezzi di comunicazione, abusano della credulità
popolare e sono pregiudizievoli per la salute".
2. All'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992,
n. 74, il comma 9 è sostituito dal seguente:
"9. L'operatore pubblicitario che non ottempera ai
provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori, sanzionatori o
di rimozione degli effetti adottati con la decisione che
definisce il ricorso è punito con l'arresto fino a tre mesi e
con l'ammenda fino a 3.582 euro".