XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2304
Onorevoli Colleghi! - La formulazione della proposta di
legge è stata già concordata nella XIII legislatura
dall'onorevole Anna Serafini, che ne era la prima firmataria
(atto Camera n. 7281, XIII legislatura), con i centri e le
case delle donne, operanti da più di un decennio nel nostro
Paese, a sostegno delle donne che hanno subìto violenza. Asse
fondante del provvedimento è il concetto in base al quale
l'uscita dalla violenza è considerata un'azione di libertà e
un diritto che discende dalla Costituzione. Ne consegue che
essa va garantita a chiunque l'abbia subita.
La violenza, inoltre, è prevista in ogni suo tipo e grado,
come sessuale, psicologica, fisica, economica e costituisce un
attacco all'inviolabilità della persona.
L'impianto è innovativo: garantisce ad ogni donna, sia
italiana che straniera, e qualunque siano la razza, l'etnia e
la religione di appartenenza, il diritto di liberarsi dalla
violenza e di ricostruire la sua forza.
Si ripresenta la proposta di legge nell'attuale
legislatura perché la sua rapida approvazione costituirebbe un
salto di qualità indispensabile nel sostegno fattivo al
superamento della violenza, istituendo, per la prima volta, un
Fondo a favore delle case e dei centri delle donne.
La violenza è un attacco al cambiamento.
La presente proposta di legge recante l'istituzione del
Fondo di cofinanziamento per le case e i centri delle donne, è
il frutto della cultura delle case e dei centri stessi,
caratterizzata da un'attenzione agli aspetti che precedono,
accompagnano e seguono la dimensione penale della violenza.
Pare indispensabile prima di ogni cosa riportare la
sintesi di uno studio effettuato nell'anno 2000, commissionato
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) a Linda Laura
Sabbadini, inserito nell'indagine "La sicurezza dei
cittadini". Scrive la Sabbadini che "una donna su due nel
nostro Paese ha subìto nel corso della vita una violenza
fisica, una telefonata oscena o un esibizionismo. 714.000
donne italiane hanno subìto stupri e un'infima parte è stata
denunciata. Più di mezzo milione di donne hanno subìto ricatti
sul lavoro. Emerge un panorama inquietante di un fenomeno in
gran parte ancora sommerso. (...) E tutto ciò proprio in un
momento in cui cresce la libertà femminile, cresce il livello
culturale delle donne, la volontà di immettersi nel mondo del
lavoro (...) Ed è per questo che il contrasto è ancora più
stridente. Fin quando la vita delle donne aveva come
baricentro della vita la casa, l'impatto era diverso ma, nella
nuova fase di protagonismo femminile, i rischi aumentano e gli
ostacoli sono maggiori". Fin qui l'indagine dell'ISTAT. Negli
ultimi anni abbiamo appreso che metà delle donne uccise lo
sono per mano del loro marito o partner. Ma questa è
ancora violenza rumorosa, eclatante. Come lo è quella legata
agli stupri etnici, alla prostituzione coatta, moderna forma
di "tratta delle bianche".
E' purtroppo solo una minima parte delle violenze. La gran
parte della violenza è però silenziosa e non si lascia
rinchiudere, in modo rassicurante, nelle gabbie delle
patologie o del mondo esterno "cattivo". Le donne toccate
dalla violenza, così come gli "autori" della violenza, sono di
tutte le classi sociali, di tutte le età, di tutte le
professioni e gran parte delle violenze avviene in
famiglia.
I centri di ascolto e le case delle donne riferiscono poi
che i dati sono sempre in difetto rispetto alle realtà.
Infatti nei maltrattamenti e negli abusi intrafamiliari una
percentuale molto alta (la gran parte) non viene denunciata
all'autorità giudiziaria o la denuncia segue spesso periodi
così lunghi di violenza morale che poi (in particolare per
violenze non di tipo sessuale) è molto difficile procedere.
La presente proposta di legge nasce dal lavoro delle case
e dei centri delle donne e dall'azione dei maggiori organismi,
organizzazioni e istituzioni internazionali ed europei; la
violenza contro le donne ed i bambini presenta sempre nuove
facce, è necessario prevenirla e curare i suoi danni.
Nell'ultimo decennio, ed in particolare negli ultimi anni, si
sono moltiplicate le prese di posizione, le raccomandazioni,
le risoluzioni dell'ONU, dell'UNICEF, del Parlamento e del
Consiglio europeo nonché del Consiglio d'Europa.
Con la presente proposta di legge si vogliono sostenere
concretamente la libertà di ogni singola donna ed una cultura
di non violenza e di rispetto nei rapporti umani sia tra i
sessi che tra adulti e bambini. Il nostro tempo offre grandi
libertà e ricchezza nelle relazioni, ma permangono
contraddizioni antiche e ne esplodono di nuovissime. La
libertà femminile non ha ancora trovato casa, abita solo delle
stanze: questa è oggi la contraddizione moderna. La presente
proposta di legge muove dalla consapevolezza che i processi di
cambiamento possono essere anche interrotti. La violenza,
oltre che un danno alle singole persone, alle donne e alle
bambine, è anche un attacco al cambiamento.
Come i diritti delle donne e dei bambini diventano diritti
umani.
Dalla IV Conferenza mondiale sulle donne di Pechino del
1995 a quella di Stoccolma del 1996 contro lo sfruttamento
sessuale dei bambini, dalle ultime iniziative dell'ONU a
quelle europee, emergono una più matura elaborazione del
fenomeno della violenza e una più forte assunzione di
responsabilità. Il filo conduttore è dato dall'innestarsi di
una nuova cultura dei diritti umani, inclusiva di quelli delle
donne e delle bambine e bambini. Lo sguardo alla violenza
diviene, allora, sempre più lo sguardo alla violazione dei
loro diritti. La stessa concreta solidarietà a chi incontra la
violenza, perché non rimanga - anche se è importante in sé -
fenomeno momentaneo ed isolato, sollecita una più moderna
concezione dei rapporti tra donne e uomini, una più elevata
visione dell'infanzia e dell'adolescenza.
Melir Khan, direttore del Centro di ricerca innocenti
dell'UNICEF, nell'editoriale di presentazione dell'ultimo
studio che ha per titolo: "Violenza intrafamiliare contro
le donne e le bambine", scrive: "Le donne ed i bambini
spesso corrono grandi pericoli proprio nel luogo in cui
dovrebbero essere più al sicuro: nelle loro famiglie. Per
molte e molti di loro, la casa è dominata da un regime di
terrore e violenza per mano di qualcuno che è a loro molto
vicino, qualcuno nel quale dovrebbero poter aver fiducia. Le
vittime soffrono fisicamente e psicologicamente. Non sono in
grado di prendere le decisioni che le riguardano, dar voce
alle loro opinioni o proteggere loro stesse ed i bambini per
paura delle ulteriori ripercussioni. I loro diritti umani
vengono calpestati, e le loro vite vengono annientate dalla
costante minaccia della violenza". Queste considerazioni non
paiono estremizzazioni di tesi radicali bensì, piuttosto,
coerente svolgimento del lavoro intrapreso dall'insieme delle
organizzazioni dell'ONU. Il tema della violenza, la sua stessa
definizione non si sono presentati sempre allo stesso modo; ad
esempio, ancora nel 1979, la Convenzione sull'eliminazione di
ogni forma di discriminazione nei confronti della donna,
adottata a New York il 18 dicembre 1979, resa esecutiva dalla
legge n. 132 del 1985, non citava i maltrattamenti contro il
sesso femminile quale delitto specifico.
Successivamente, già il Comitato di verifica
dell'attuazione della Convenzione - come ricorda il citato
studio dell'UNICEF - "adotta la raccomandazione generale n.
19, che afferma che la violenza contro le donne è una forma di
discriminazione che inibisce la capacità di una donna di
godere dei propri diritti e delle proprie libertà a pari
titolo degli uomini, chiede che i governi tengano conto di
questo aspetto nella revisione delle loro leggi e
politiche".
Ci sono poi negli anni immediatamente a seguire altri
momenti significativi nei quali la comunità internazionale
produce atti che modificano l'approccio alla violenza. Il
primo è costituito dalla Conferenza mondiale sui diritti umani
tenuta a Vienna nel giugno del 1993. In quella sede si
riconoscono i diritti delle donne e delle bambine come "parte
inalienabile, integrale e inscindibile dei diritti umani
universali". Il secondo, sempre nell'adozione delle
dichiarazioni sulla eliminazione delle violenze contro le
donne del 1993, è racchiuso nel documento approvato
dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite. In questo
documento si analizzano sia gli ambiti della violenza contro
le donne, sia il tipo di violenza e per la prima volta, in
modo compiuto, la si definisce: la violenza contro le donne è
"qualunque atto di violenza in base al sesso, o la minaccia di
tali atti, che produca, o possa produrre, danni o sofferenze
fisiche, sessuali o psicologiche, coercizione o privazione
arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che privata
delle donne". Ancora: "la violenza contro le donne è uno dei
principali meccanismi sociali tramite i quali le donne vengono
costrette in una posizione subordinata dagli uomini".
Mondo "normale"/mondi "particolari": dimensione sociale
della violenza e gerarchia dei rapporti.
La violenza di cui ci si occupa non appartiene ad un
mondo residuale, ad un mondo, quindi, posto ai margini di
rapporti quotidiani improntati normalmente al rispetto
reciproco in famiglia e nel lavoro o esclusivamente a mondi
che esplodono in guerre o in crisi drammatiche. Certamente una
parte di violenza è legata a questi mondi "particolari" ed
essa ha toccato negli ultimi anni in modo terribile molte
donne: pensiamo soltanto a ciò che è accaduto vicino a noi, ad
esempio, nell'ex Jugoslavia, o alle molte ragazze, giovani,
bambine, costrette da gruppi criminali a prostituirsi o a
cadere nelle maglie terribili della tratta. La legge contro la
prostituzione minorile (legge n. 269 del 1998), quale nuova
forma di riduzione in schiavitù, prendeva le mosse proprio da
questi nuovi drammatici fenomeni. I centri e le case delle
donne sempre più hanno sviluppato nuovi progetti per aiutare
concretamente cittadine dell'ex Jugoslavia e di altre aree del
mondo a fronteggiare sia in Italia che nei loro Paesi le
conseguenze degli stupri etnici, della guerra, o ragazze che
vogliono uscire dalla prostituzione coatta o ragazze che si
vogliono sottrarre all'infibulazione.
Vivere in una realtà multietnica significa anche
confrontarsi in modo complesso con tutte le sfaccettature
della violenza: dalla libertà femminile alla cultura
dell'infanzia.
Ma, come si diceva, c'è una connessione tra mondi
particolari e mondo normale, così il filo che unisce insieme i
tipi di violenza compiuti, nell'uno e nell'altro mondo, va a
costruire una robusta trama in cui si cerca di impigliare
l'identità individuale e collettiva delle donne e di congelare
ruoli sociali e culturali.
La violenza alle donne non è allora solo il frutto di
un'aggressione individuale. Esiste una dimensione sociale
della violenza alle donne. E il fatto che gran parte delle
violenze si svolga in famiglia significa che la dimensione
sociale attraversa la sfera relazionale familiare, includendo
i rapporti coniugali e genitoriali.
Se solo una minimissima parte degli aggressori, tra mariti
o partner, è affetta da alterazione più o meno
momentanea (alcolisti, dissociati psichici, pregiudicati,
tossicodipendenti) perché cittadini ritenuti assolutamente
normali, di ogni professione e livello culturale, provano ad
attaccare l'identità delle loro mogli o compagne? Perché
provano, e spesso riescono, ad umiliarle e distruggerle?
Molti studi dicono che la violenza sulle donne non è mai
reazione ad un torto, e non è neanche soltanto lo sfogo
maschile a proprie insoddisfazioni o frustrazioni. E' molto di
più e richiama un livello qualitativamente diverso. Attiene a
profonde motivazioni culturali: ai modelli del rapporto tra i
generi, tra le persone. Per questo la violenza oggi non è,
purtroppo, frutto di arcaismi. La violenza, sia quella morale,
psicologica, che quella fisica, economica, sessuale, da parte
del partner è piuttosto un modo per riappropriarsi di un
ruolo a cui sono connessi privilegi e soprattutto di un ruolo
gerarchicamente dominante.
La violenza diventa quindi uno strumento usato contro la
donna che non vuole riconoscere questo potere, questa
gerarchia nei rapporti, così come ci è stata consegnata dal
passato. Forse per questo la violenza non si ferma neanche di
fronte alla gravidanza. Le donne che subiscono violenza e
spesso i loro figli, in virtù degli attacchi subiti, appaiono
deboli, svuotati, "senza sogni", come è scritto in un bel
documento del centro di Udine. Chi non ha maturato
culturalmente e metodologicamente le cause e le conseguenze
della violenza, così come le case e i centri, sviluppando
metodologie raffinate nella stessa accoglienza, potrebbe
ritenere che la debolezza momentanea di chi ha subìto la
violenza sia la causa della violenza stessa, e potrebbe essere
indotto a puro pietismo. All'opposto la debolezza va
considerata uno stato momentaneo provocato da un attacco
subìto. Questa competenza è stata maturata attraverso
l'accoglienza concreta di tantissime donne e il lavoro e le
competenze di prim'ordine di psicologhe, assistenti sociali,
psicoanaliste, avvocate, insegnanti e magistrate. Proprio per
questo la presente proposta di legge mira ad attuare i
princìpi dell'inviolabilità, della dignità e della libertà
della persona di cui agli articoli 2, 3 e 13 della
Costituzione.
Violenza diretta e indiretta: dall'indifferenza ai
diritti.
Ogni tipo ed ogni grado di violenza sessuale, psicologica,
fisica ed economica viene ritenuto dalla presente proposta di
legge un attacco all'inviolabilità della persona e quindi alla
sua libertà. Conseguentemente, si afferma con nettezza che
chiunque subisce tale attacco ha diritto ad un sostegno
temporaneo al fine di ripristinare la propria inviolabilità e
di riconquistare la propria libertà, nel pieno rispetto della
riservatezza e dell'anonimato.
Alle donne che, nell'affermazione della loro libertà,
identità individuale e di genere incontrano l'ostacolo della
violenza, nelle sue diverse forme, sia nella loro vita
affettiva e familiare che nella vita sociale e lavorativa è
assicurato dalla presente proposta di legge il diritto,
eventualmente con i propri figli, all'accoglienza, alla
solidarietà, al sostegno e alle competenze offerte dalle case
e dai centri delle donne.
Il diritto è assicurato in modo gratuito ad ogni donna,
cittadina italiana o cittadina straniera, quale sia la sua
razza, etnia, religione o luogo di provenienza e di
residenza.
In questi ultimi decenni non solo sono stati compiuti atti
decisivi nel riconoscere la violenza come intollerabile
attacco alla persona - in Italia è stato veramente un momento
alto della storia delle donne del nostro Paese e di una
moderna cultura sull'infanzia l'approvazione della citata
legge n. 269 del 1998 contro la violenza sessuale e contro la
prostituzione minorile concepita come nuova forma di riduzione
in schiavitù. Ma si sono compiuti passi in avanti anche nella
consapevolezza di una precisa responsabilità della comunità,
sia della società civile che dello Stato, nel prevenire e
curare i danni della violenza contro le donne ed i bambini.
In effetti come si evince da uno studio del Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro il primo grado di
comprensione del fenomeno parte da una presa di distanza
dall'indifferenza, definita da Robustelli, dell'istituto di
psicologia del Consiglio nazionale delle ricerche, come
violenza indiretta "perché l'indifferenza, in quanto permette
la violenza diretta, non la contrasta, non la combatte, non
tenta di eliminare o diminuire le sofferenze di coloro su cui
essa è esercitata" e quindi "non può non essere considerata a
sua volta una forma di autentica violenza"
Sono questi i concetti che si ritrovano in un articolo di
Radhika Coomaraswamy, relatore speciale delle Nazioni Unite
sulla violenza contro le donne: "In base alla normativa
internazionale dei diritti dell'uomo, gli Stati hanno un
duplice dovere: non solo devono astenersi dal commettere
violazioni dei diritti dell'uomo, ma hanno anche l'obbligo di
prevenirla e dare una risposta efficace alla violenza. In
passato la tutela dei diritti dell'uomo era interpretata in
senso restrittivo, e la mancanza di iniziativa da parte di uno
Stato nel prevenire e punire le violazioni non veniva
considerata come una omissione del suo dovere di tutela. Oggi
il concetto di responsabilità dello Stato ha subìto una
evoluzione: si ritiene che sugli Stati incomba anche l'obbligo
di adottare misure preventive e punitive a fronte di
violazioni dei diritti od opere dei privati cittadini". Anche
l'Europa, attraverso la Commissione, il Consiglio, il
Parlamento, il Consiglio d'Europa ha assunto maggiori
responsabilità, sviluppando un'azione più decisa nella
prevenzione e cura dei danni della violenza. Esempio
significativo di questo lavoro è la decisione n. 293/2000/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000,
relativa ad un programma d'azione comunitaria sulle misure
preventive intese a combattere la violenza contro i bambini, i
giovani e le donne (2000-2003) (programma DAPHNE).
Le prime due considerazioni sono importanti sia per la
definizione della violenza che per le conseguenze che ne fa
derivare: "1) la violenza fisica, sessuale e psicologica
contro i bambini, i poveri e le donne, lede il loro diritto
alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità e
all'integrazione fisica ed emotiva e costituisce una minaccia
grave alla salute fisica e psichica della vittima; gli effetti
della violenza sono così diffusi nella comunità da
rappresentare un grande flagello sanitario. 2) E' importante
riconoscere le gravi conseguenze immediate e a lungo termine,
che la violenza reca ai singoli, alle famiglie e alla
collettività in termini di salute, di sviluppo psicologico e
morale e di pari opportunità per le persone coinvolte, nonché
gli elevati costi morali ed economici che essa comporta per la
società nel suo complesso".
La cultura del cambiamento delle case e dei centri delle
donne.
Nella proposta di legge che si presenta non si propone
un'azione di sostegno indifferenziata, bensì si afferma, in
modo inequivocabile, che ogni donna che lo richieda - con i
propri figli se questa è la sua volontà - ha diritto ad essere
accolta da altre donne che, costituitesi in associazione a
tale fine, sono in grado di fornirle l'aiuto di cui ha bisogno
e che privilegia il lavoro delle case e dei centri
antiviolenza.
Questa scelta - che non si oppone ad altre forme di
intervento sociale e pubblico, ed anzi ha come propria
premessa un coordinamento a rete con esse - esprime in modo
più congruo la rottura con le complicità verso una violenza in
base al sesso e quindi offre una più efficace risposta alle
donne colpite da tale violenza.
E' una risposta più efficace proprio perché l'azione delle
case e dei centri ha come propri fini quelli di ripristinare
l'autostima, la dignità e la libertà colpite da atti di
violenza di genere. Altre forme di sostegno sono necessarie ma
non possono includere un lavoro così particolare intessuto,
come deve per forza esserlo, di solidarietà, di cultura e
della libertà femminile e di competenze specifiche lungamente
maturate proprio a partire da quella spinta storica che induce
molte donne a negare complicità alla violenza di genere, a
rifiutarla, a combatterla sino alle sue più concrete
conseguenze sulla vita di tante donne reali.
Questa concezione è ormai fatta propria dagli organismi
internazionali. Dalla citata Conferenza di Pechino del 1995
alle più recenti risoluzioni si invitano i Governi nazionali e
locali non solo a predisporre piani lungimiranti per
contrastare le forme della violenza, dalla tratta - moderna
forma di schiavismo - alle più sottili violenze in famiglia,
ma anche a prevedere, in questi piani di azione a lungo
raggio, forme di sostegno al lavoro volontario delle case e
dei centri delle donne. Ad esempio la raccomandazione del
Consiglio d'Europa approvata nell'aprile 2000 -
raccomandazione 1450 (2000) - al punto 9 recita: "L'assemblea
riconosce il ruolo considerevole delle organizzazioni non
governative (ONG) nella difesa dei diritti delle donne e nelle
lotte contro le diverse forme di violenza che esse subiscono e
chiede agli Stati membri di sostenere pienamente la loro
azione a livello nazionale e internazionale". E al punto G
invita a "realizzare centri di accoglienza per le donne
vittime di violenza". Del resto già la risoluzione del
Parlamento europeo (16 settembre 1997) chiedeva espressamente
la "creazione di centri per le persone vittime della
violenza".
Esemplare, come sintesi di ciò che gli organismi
internazionali pensano del rapporto tra intervento pubblico e
lavoro volontario al fine di prevenire e curare i danni della
violenza, è lo studio, ultimo nell'ordine di tempo, già citato
dell'UNICEF. Scrive il direttore del Centro di ricerca
innocenti, Mehr Khan: "Per quasi un quarto di secolo, le
organizzazioni delle donne hanno guidato il processo di
visibilità della violenza contro le donne; dando alle vittime
la possibilità di far sentire la propria voce attraverso i
tribunali e le testimonianze personali; mettendo a
disposizione forme innovative di sostegno per le vittime della
violenza; e obbligando i governi e la comunità internazionale
a riconoscere il loro fallimento nel proteggere le donne. Da
un'azione a carattere locale, le donne sono riuscite a
trasformare la loro lotta contro la violenza in una campagna
di portata globale. La difesa degli interessi delle donne ha
spinto i settori formali (sistema legale e giudiziario, e il
settore della sanità) a iniziare a dare una risposta ai
bisogni delle donne che subiscono violenze. Le donne hanno
fatto pressione per ottenere cambiamenti delle politiche e la
creazione di meccanismi istituzionali, riforme della
legislazione, formazione di forze di polizia, disponibilità di
strutture di accoglienza per le donne ed i loro bambini.
Cercando di affrontare le cause strutturali della violenza, le
organizzazioni femminili hanno lavorato per mettere in grado
le donne di difendere i propri interessi tramite l'educazione
sui diritti umani, i programmi di facilitazione del credito, e
i rapporti con reti di contatti più grandi. E' essenziale che
siano le organizzazioni che difendono i diritti delle donne a
continuare a condurre il processo, svolgendo soprattutto un
ruolo di controllo e di responsabilizzazione, e che i governi
incrementino le collaborazioni con esse".
Quest'ultima ricerca dell'UNICEF esprime molto bene un
approccio diffuso in molti studiosi.
Secondo questo modo di vedere, la violenza, per essere
realmente combattuta ha bisogno di un cambiamento culturale, e
nessuna legge, anche la più rigorosa dal punto di vista
penale, può arginare la violenza se non è accompagnata da una
volontà di cambiamento nel rapporto tra i sessi e le persone.
E' significativo in tale modo che laddove esistono forti
centri antiviolenza, le denunce di violenza aumentino. Si
allenta la paura, si rafforza la volontà di rompere la
complicità con la violenza anche perché c'è chi può aiutare
nella volontà di tornare libere dalla violenza. Gli stessi
processi cambiano segno se a sostenere le donne ci sono le
case ed i centri delle donne, e se si formano pool
antiviolenza.
C'è chi può aiutare intanto ad essere accolte, poi
ascoltate, poi aiutate a trovare un percorso di uscita fisica,
psicologica e sociale dalla violenza, poi accompagnate nel
reinserimento "fuori". Tutto dalla parte di lei, dei suoi
figli. Scrive Maria Virgilio in un saggio contenuto nel bel
libro a cura di Patrizia Romito "Violenza alle donne e
risposte delle istituzioni": "va cercato il nuovo, e non
solo contro la violenza sessuale, ma - più ampiamente - contro
la violenza alle donne ed ai minori. Qui è possibile oggi
cogliere un processo dinamico che stimola nuove risposte delle
istituzioni. Da qui, da queste realtà e dalle relazioni
instaurate tra donne, volte a promuovere non rapporti di
tutela o dipendenza, ma percorsi di autonomia e libertà
femminile, è partito un consolidarsi di collegamenti con gli
enti locali, la magistratura, la polizia giudiziaria, la
polizia municipale, i servizi sociali delle aziende sanitarie
e degli enti locali, gli uffici di medicina legale, i pronto
soccorso, i medici di base, che in talune zone hanno costruito
e promosso pratiche di accoglienza e di intervento efficaci e
rispettose della dignità personale".
Linee guida della proposta di legge.
La proposta di legge asseconda questo impianto.
Volutamente è un testo "leggero": non dice quali devono essere
i metodi che le case ed i centri scelgono per aiutare le
donne, non dice nemmeno che tipo di relazioni le case ed i
centri devono mantenere con la rete dei servizi pubblici e
privati. E neanche trasforma la case ed i centri in strutture
interamente pagate dallo Stato. In questo senso la proposta di
legge è "leggera".
Ma è un testo "denso" per la chiarezza dei riferimenti
costituzionali, per il rapporto rigoroso che intercorre tra
investimento dello Stato, delle autonomie locali e
investimento nel lavoro volontario di tante donne e
soprattutto perché colloca il nostro Paese tra quei Paesi che
ritengono che la propria civiltà dipenda anche da come si
onora la libertà femminile.
La proposta di legge è composta da quattro articoli.
L'articolo 1 definisce le finalità delle case e dei centri
delle donne e stabilisce, secondo tali finalità, i tratti
della loro azione. Nel comma 1 si afferma che la loro finalità
è di assicurare in assoluta autonomia di metodo e gestione e
senza fini di lucro, sostegno, solidarietà e competenza ad
ogni singola donna, sia essa italiana o straniera, quale siano
la sua razza, etnia, religione o luogo di provenienza e di
residenza.
Nel comma 2 si stabilisce che le case ed i centri si
avvalgono di competenze formate e strutturate proprio nelle
pratiche e nell'esperienza dell'accoglienza. La disposizione è
importante poiché riconosce una professionalità inedita: la
professionalità acquisita specificatamente tramite
l'accoglienza.
Il comma 3 dell'articolo 1 tratta, invece, attraverso le
lettere a), b), c) e d), gli obiettivi dell'azione
delle case e dei centri. I punti più importanti riguardano le
modalità dei progetti di fuoriuscita dalla violenza, i
molteplici aspetti delle loro attività, compresa quella che
consente di stabilire una rete con l'insieme delle
istituzioni, associazioni pubbliche o private. Riguardo la
modalità, di primaria importanza risulta essere il fatto che i
progetti di fuoriuscita dalla violenza devono essere
predisposti mediante una relazione tra donne che renda ogni
singola donna coinvolta nel progetto e protagonista di un
percorso autonomo. E' escluso in tale modo qualsiasi rapporto
gerarchico e di tutela. Rispetto invece ai vari livelli di
attività è da mettere in evidenza il loro articolarsi su più
piani, dalla prevenzione attraverso un'educazione alla non
violenza, alla formazione di operatrici e operatori interni ed
esterni (ad esempio corsi tenuti dalle Forze di polizia), alla
promozione di interventi di rete, al fine di offrire rapporti
diversificati in merito alle diverse tipologie di violenza, ai
danni inferti ed a come essi vengono vissuti dalle singole
donne.
L'articolo 2 è formato da quattro commi, che trattano
delle convenzioni, della gestione e delle erogazioni
liberali.
Nel comma 1 si afferma che la gestione è assicurata
attraverso convenzioni tra gli enti locali e associazioni o
cooperative di donne e che nelle convenzioni, proprio al fine
di assicurare - tramite la regolarità delle erogazioni - una
continuità dell'azione delle case e dei centri, può essere
previsto l'apporto di un soggetto bancario. Nel comma 2 si
stabilisce che le associazioni e le cooperative assicurano la
gestione delle case e dei centri attraverso proprio personale,
opportunamente formato e redigono per gli enti locali ogni
anno una relazione sulla loro attività. Nei commi 3 e 4 si
dispone l'applicabilità alle case ed i centri delle
disposizioni che riguardano le erogazioni liberali e l'azione
delle fondazioni. I due commi sono molto significativi del
fatto che l'azione antiviolenza delle case e dei centri viene
così ricompresa nelle alte finalità proprie delle fondazioni e
nelle scelte insite nelle erogazioni liberali.
L'articolo 3 ha ad oggetto l'istituzione di un fondo
nazionale di cofinanziamento dell'attività delle case e dei
centri ed è formato da otto commi che ne stabiliscono le
finalità e le modalità di erogazione. Le finalità (comma 1)
sono il finanziamento dei programmi regionali a favore delle
case e dei centri, delle attività in corso delle case e dei
centri e la promozione di nuovi interventi. E' da sottolineare
che il fondo non è di assistenza ma di sostegno ad una
attività volontaria di donne; esso promuove l'azione delle
autonomie locali senza venire meno alle proprie
responsabilità, infatti se le autonomie locali non finanziano
progetti a favore delle case e dei centri, il fondo non solo
non può essere rivolto ad altre attività ma, all'opposto, al
termine del primo triennio di attuazione della legge le
eventuali somme assegnate e non utilizzate sono aggiunte alle
somme del fondo disponibili nel successivo triennio di
attuazione.
Infine, nell'articolo 4, è prevista la copertura
finanziaria pari a 75 milioni di euro annui.