XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2304




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Case e centri delle donne: autonomia,
solidarietà, competenze).

        1. Ai fini della prevenzione e del contrasto della violenza contro le donne, le case e i centri destinati all'accoglienza, all'ospitalità o alla residenza temporanea, i centri di ascolto, di consulenza legale e psicologica, di raccolta dati, di informazione e di ricerca, che agiscono senza fini di lucro e sono autonomi nelle metodologie, nei progetti, nella gestione e nelle modalità di rapporto con le istituzioni pubbliche o private, assicurano sostegno, solidarietà e competenza ad ogni donna, cittadina italiana o straniera, quali siano la sua razza, etnia, religione o luogo di provenienza e di residenza.
        2. Le case e i centri delle donne si avvalgono di competenze appositamente acquisite e maturate nelle pratiche e nell'esperienza dell'accoglienza.
        3. Obiettivi dell'azione delle case e dei centri delle donne sono:

            a) offrire solidarietà ed accoglienza ad ogni donna che si rivolge loro;

            b) predisporre progetti di uscita dalla violenza mediante una relazione tra donne che renda ogni singola donna protagonista di un percorso autonomo;

            c) sperimentare, studiare ed affinare le pratiche e le competenze al fine di prevenire la violenza, superare i danni di essa, favorire un'educazione alla non violenza, formare consulenti di accoglienza per le case e i centri delle donne nonché operatrici ed operatori sociali esterni;

            d) favorire e promuovere interventi di rete, sia con l'insieme delle istituzioni, associazioni, organizzazioni, enti pubblici e privati, sia con l'insieme delle competenze e delle figure professionali, al fine di offrire le differenti risposte, in merito alle diverse tipologie di violenza, ai danni inferti e a come essi agiscono sulle singole donne, siano esse cittadine italiane o straniere.


Art. 2.

(Convenzioni, gestione,
erogazioni liberali).

        1. La gestione delle case e dei centri delle donne è assicurata attraverso convenzioni tra gli enti locali e i loro consorzi ed una o più associazioni o cooperative di donne, che perseguono esclusivamente o in prevalenza le finalità di cui all'articolo 1. Nelle convenzioni può essere previsto l'apporto di idoneo soggetto bancario, anche già convenzionato con l'ente locale, al fine di garantire la regolarità delle erogazioni e la continuità del servizio.
        2. Le associazioni e le cooperative di cui al comma 1 assicurano la gestione delle case e dei centri delle donne attraverso proprio personale opportunamente formato e redigono annualmente una relazione sull'attività svolta da presentare agli enti locali e ai loro consorzi.
        3. Alle erogazioni liberali a favore delle case e dei centri delle donne si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13-bis, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
        4. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, nell'ambito dei settori rilevanti, e in particolare nel settore dell'assistenza delle categorie sociali deboli nei quali gli enti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni, o le società di cui tali enti detengono il controllo, possono esercitare, con contabilità separate, imprese direttamente strumentali ai fini statutari, sono ricomprese le case ed i centri delle donne.

Art. 3.

(Fondo nazionale di cofinanziamento).

        1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, è istituito, a carico dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con gestione fuori bilancio destinato al cofinanziamento degli interventi di cui alla medesima legge, con le seguenti finalità:

            a) finanziamento della programmazione regionale a favore degli interventi di cui alla presente legge;

            b) finanziamento degli interventi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge;

            c) promozione di nuovi interventi.

        2. Al fondo di cui al comma 1 del presente articolo affluiscono il 10 per cento della disponibilità del fondo di cui all'articolo 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
        3. A favore delle regioni, anche a statuto speciale, e delle province autonome di Trento e di Bolzano che redigono entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un programma triennale per favorire l'attività delle case e dei centri delle donne, che preveda finanziamenti o conferimenti di beni o di strutture, possono essere assegnati trasferimenti a carico del fondo di cui al comma 1.
        4. Alle province, ai comuni e ai loro consorzi che stipulano o hanno già stipulato alla data di entrata in vigore della presente legge le convenzioni di cui all'articolo 2, è riservato, a titolo di cofinanziamento dello Stato, almeno il 50 per cento delle disponibilità annuali del fondo di cui al comma 1. I presidenti delle province e i sindaci dei comuni destinatari dei cofinanziamenti sono tenuti ad iscrivere nei rispettivi bilanci triennali, con distinte specificazioni, lo stanziamento di spesa per il finanziamento delle convenzioni derivante da trasferimento e quello di cofinanziamento provinciale o comunale.
        5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i presidenti delle province e i sindaci delle aree metropolitane e dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti presentano al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, anche ai fini del cofinanziamento, un programma per la promozione di nuove case e centri delle donne ai sensi della presente legge, con i relativi schemi di convenzione.
        6. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e dell'Unione delle province d'Italia, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali approva, con proprio decreto, la ripartizione del fondo di cui al comma 1 per il primo triennio di attuazione della presente legge, sulla base della popolazione delle regioni, della distribuzione territoriale del servizio come definito dalla presente legge, dei progetti di sviluppo delle case e dei centri delle donne su base territoriale. Sono escluse dalla ripartizione le regioni che non hanno provveduto agli adempimenti di cui al comma 3, nei termini ivi indicati. Le regioni possono disporre, con propria legge, anche al fine di attivare il cofinanziamento del fondo di cui al comma 1, finanziamenti, incentivi ed agevolazioni nonché l'utilizzo di disponibilità per investimenti presso conti correnti di Tesoreria.
        7. Al termine di ogni esercizio finanziario, le eventuali somme assegnate agli enti locali e territoriali e non utilizzate possono essere riassegnate, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, alla realizzazione di programmi regionali o di specifici progetti locali rientranti nelle finalità di cui alla presente legge.
        8. Al termine del primo triennio di attuazione della presente legge, le eventuali somme assegnate e non utilizzate sono computate in aggiunta alle somme del fondo di cui al comma 1 disponibili nel successivo triennio di attuazione.

Art. 4.

(Copertura finanziaria).

        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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