XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2304
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Case e centri delle donne: autonomia,
solidarietà, competenze).
1. Ai fini della prevenzione e del contrasto della
violenza contro le donne, le case e i centri destinati
all'accoglienza, all'ospitalità o alla residenza temporanea, i
centri di ascolto, di consulenza legale e psicologica, di
raccolta dati, di informazione e di ricerca, che agiscono
senza fini di lucro e sono autonomi nelle metodologie, nei
progetti, nella gestione e nelle modalità di rapporto con le
istituzioni pubbliche o private, assicurano sostegno,
solidarietà e competenza ad ogni donna, cittadina italiana o
straniera, quali siano la sua razza, etnia, religione o luogo
di provenienza e di residenza.
2. Le case e i centri delle donne si avvalgono di
competenze appositamente acquisite e maturate nelle pratiche e
nell'esperienza dell'accoglienza.
3. Obiettivi dell'azione delle case e dei centri delle
donne sono:
a) offrire solidarietà ed accoglienza ad ogni
donna che si rivolge loro;
b) predisporre progetti di uscita dalla violenza
mediante una relazione tra donne che renda ogni singola donna
protagonista di un percorso autonomo;
c) sperimentare, studiare ed affinare le pratiche
e le competenze al fine di prevenire la violenza, superare i
danni di essa, favorire un'educazione alla non violenza,
formare consulenti di accoglienza per le case e i centri delle
donne nonché operatrici ed operatori sociali esterni;
d) favorire e promuovere interventi di rete, sia
con l'insieme delle istituzioni, associazioni, organizzazioni,
enti pubblici e privati, sia con l'insieme delle competenze e
delle figure professionali, al fine di offrire le differenti
risposte, in merito alle diverse tipologie di violenza, ai
danni inferti e a come essi agiscono sulle singole donne,
siano esse cittadine italiane o straniere.
Art. 2.
(Convenzioni, gestione,
erogazioni liberali).
1. La gestione delle case e dei centri delle donne è
assicurata attraverso convenzioni tra gli enti locali e i loro
consorzi ed una o più associazioni o cooperative di donne, che
perseguono esclusivamente o in prevalenza le finalità di cui
all'articolo 1. Nelle convenzioni può essere previsto
l'apporto di idoneo soggetto bancario, anche già convenzionato
con l'ente locale, al fine di garantire la regolarità delle
erogazioni e la continuità del servizio.
2. Le associazioni e le cooperative di cui al comma 1
assicurano la gestione delle case e dei centri delle donne
attraverso proprio personale opportunamente formato e redigono
annualmente una relazione sull'attività svolta da presentare
agli enti locali e ai loro consorzi.
3. Alle erogazioni liberali a favore delle case e dei
centri delle donne si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 13-bis, comma 1-bis, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
4. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive
modificazioni, nell'ambito dei settori rilevanti, e in
particolare nel settore dell'assistenza delle categorie
sociali deboli nei quali gli enti di cui al decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive
modificazioni, o le società di cui tali enti detengono il
controllo, possono esercitare, con contabilità separate,
imprese direttamente strumentali ai fini statutari, sono
ricomprese le case ed i centri delle donne.
Art. 3.
(Fondo nazionale di cofinanziamento).
1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, è
istituito, a carico dello stato di previsione del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con gestione
fuori bilancio destinato al cofinanziamento degli interventi
di cui alla medesima legge, con le seguenti finalità:
a) finanziamento della programmazione regionale a
favore degli interventi di cui alla presente legge;
b) finanziamento degli interventi in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge;
c) promozione di nuovi interventi.
2. Al fondo di cui al comma 1 del presente articolo
affluiscono il 10 per cento della disponibilità del fondo di
cui all'articolo 2-duodecies della legge 31 maggio 1965,
n. 575, e successive modificazioni.
3. A favore delle regioni, anche a statuto speciale, e
delle province autonome di Trento e di Bolzano che redigono
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge un programma triennale per favorire l'attività delle
case e dei centri delle donne, che preveda finanziamenti o
conferimenti di beni o di strutture, possono essere assegnati
trasferimenti a carico del fondo di cui al comma 1.
4. Alle province, ai comuni e ai loro consorzi che
stipulano o hanno già stipulato alla data di entrata in vigore
della presente legge le convenzioni di cui all'articolo 2, è
riservato, a titolo di cofinanziamento dello Stato, almeno il
50 per cento delle disponibilità annuali del fondo di cui al
comma 1. I presidenti delle province e i sindaci dei comuni
destinatari dei cofinanziamenti sono tenuti ad iscrivere nei
rispettivi bilanci triennali, con distinte specificazioni, lo
stanziamento di spesa per il finanziamento delle convenzioni
derivante da trasferimento e quello di cofinanziamento
provinciale o comunale.
5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i presidenti delle province e i sindaci delle
aree metropolitane e dei comuni con popolazione superiore a
50.000 abitanti presentano al Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, anche ai fini del cofinanziamento, un
programma per la promozione di nuove case e centri delle donne
ai sensi della presente legge, con i relativi schemi di
convenzione.
6. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, su parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, dell'Associazione nazionale dei comuni
italiani e dell'Unione delle province d'Italia, il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali approva, con proprio
decreto, la ripartizione del fondo di cui al comma 1 per il
primo triennio di attuazione della presente legge, sulla base
della popolazione delle regioni, della distribuzione
territoriale del servizio come definito dalla presente legge,
dei progetti di sviluppo delle case e dei centri delle donne
su base territoriale. Sono escluse dalla ripartizione le
regioni che non hanno provveduto agli adempimenti di cui al
comma 3, nei termini ivi indicati. Le regioni possono
disporre, con propria legge, anche al fine di attivare il
cofinanziamento del fondo di cui al comma 1, finanziamenti,
incentivi ed agevolazioni nonché l'utilizzo di disponibilità
per investimenti presso conti correnti di Tesoreria.
7. Al termine di ogni esercizio finanziario, le eventuali
somme assegnate agli enti locali e territoriali e non
utilizzate possono essere riassegnate, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, alla
realizzazione di programmi regionali o di specifici progetti
locali rientranti nelle finalità di cui alla presente
legge.
8. Al termine del primo triennio di attuazione della
presente legge, le eventuali somme assegnate e non utilizzate
sono computate in aggiunta alle somme del fondo di cui al
comma 1 disponibili nel successivo triennio di attuazione.
Art. 4.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge, valutati in 75 milioni di euro a decorrere dall'anno
2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.