XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2303




        Onorevoli Colleghi! - Non sembra necessario spendere troppe parole per ricordare quanto sia purtroppo di attualità il problema della sicurezza nel nostro Paese e nel mondo intero, né occorre fornire prove della grande utilità del servizio svolto nel campo della sicurezza pubblica e privata dalle imprese di vigilanza privata e dalle guardie particolari giurate.
        Le sempre più frequenti aggressioni messe in atto dalla criminalità comune e non, ai danni dei beni pubblici e dei privati cittadini e i tragici recenti eventi terroristici che hanno sconvolto e continuano a minacciare l'intera collettività hanno riportato in primo piano la questione della sicurezza tra gli interventi prioritari che il Governo è chiamato ad affrontare; sotto il profilo della validità del contributo offerto alla sicurezza pubblica dalla vigilanza privata e sulla necessità di dover urgentemente provvedere al riordino e all'ammodernamento della legislazione in materia, fanno fede le innumerevoli proposte di legge che, nella passata legislatura, sono state presentate al Parlamento da tutti i gruppi politici indistintamente di maggioranza e di opposizione.
        Le difficoltà incontrate nell'esame di tali proposte di legge e la stessa complessità della materia che sostanzialmente è ancora disciplinata dalle norme del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931, di seguito denominato "testo unico", non hanno sinora reso possibile l'approvazione di un testo legislativo unitario che disciplinasse l'intera materia.
        Appare allora preferibile affrontare la problematica dettando nuove regole di comportamento per ciascun settore e per ciascuna forma di svolgimento delle attività di vigilanza privata, da un lato mantenendo in piedi la struttura fondamentale dell'ordinamento del testo unico che, nonostante la sua vetustà, ha mostrato nel corso dei decenni di conservare una sua sostanziale validità, dall'altro lato provvedendo ad apportare tutte quelle modifiche e integrazioni alla normativa vigente che valgano a rendere più moderno, al passo con l'evoluzione della tecnologia, dei costumi e delle relazioni sociali, un complesso normativo ormai obsoleto.
        Con la presente proposta di legge si vuole dunque fornire una disciplina nuova a quella particolare forma di vigilanza privata che va sotto il nome di trasporto valori.
        Tale settore più di ogni altro ha bisogno di una nuova, urgente e chiara regolamentazione: esso, infatti, pur non essendo previsto esplicitamente nel testo unico e nel relativo regolamento per l'esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, di seguito denominato "regolamento" ha avuto già da qualche decennio una diffusione di gran lunga più ampia delle più tradizionali forme di sorveglianza dei beni privati, sino a diventare senza dubbio il più importante servizio di protezione che, nell'era moderna, caratterizzata dallo sviluppo dei traffici e dello scambio di beni, viene richiesto alle imprese private di vigilanza.
        Il trasporto di valori tuttavia, non avendo, come si diceva, alcuna specifica disciplina legislativa, è stato sino ad oggi regolamentato, per analogia, dalle norme dettate per la tradizionale vigilanza in sede fissa, operando cioè una forzatura che ha costretto gli operatori del settore ad agire in una gabbia di regole originariamente previste per una tipologia di servizi del tutto diversa e che da un lato limitano ingiustamente la libertà di iniziativa imprenditoriale, dall'altro non sono sempre giustificate da esigenze di pubblica sicurezza.
        La presente proposta di legge intende quindi dare una regolamentazione legislativa originale ai servizi di trasporto valori, nelle due forme del trasporto di danaro (trasporto valori propriamente detto) e della scorta a valori, mantenendo peraltro salvi i princìpi fondamentali contenuti nel testo unico in materia di vigilanza privata laddove compatibili con le peculiarità della vigilanza a beni in movimento.
        L'esigenza di addivenire in tempi rapidi all'approvazione del provvedimento in esame trova fondamento sia nell'incertezza in cui sono costretti ad operare le imprese del settore, sia nella preoccupazione più volte manifestata dai maggiori utenti della vigilanza privata (banche, uffici postali, grandi magazzini, eccetera).
        Non va infine sottaciuta l'estrema attualità di questa esigenza se si tiene conto dell'enorme sviluppo che avranno i servizi di trasporto di danaro a seguito del corso della nuova moneta unica europea, nonché del progressivo ritiro dalla circolazione della attuale moneta nazionale.
        L'articolo 1 della proposta di legge introduce il concetto di trasporto valori e chiarisce, delimitandolo, il contenuto del provvedimento; viene quindi precisato che esso si riferisce esclusivamente ad una particolare attività di vigilanza su beni mobili nel momento del loro spostamento sul territorio, a differenza di quanto avviene per la tradizionale attività di vigilanza statica; contiene le definizioni di trasporto valori, nel senso di trasporto di danaro, e di scorta a valori, ossia di difesa dall'aggressione di qualsiasi bene che rivesta un particolare valore per il proprietario.
        Gli articoli 2 e 3 istituiscono, rispettivamente per il trasporto valori e per la scorta a valori, le autorizzazioni che il Ministro dell'interno rilascia a richiesta degli interessati per svolgere tali attività su tutto il territorio nazionale.
        Si tratta di una grande novità rispetto alle autorizzazioni rilasciate dai prefetti ai sensi dell'articolo 134 del testo unico per l'esercizio della vigilanza privata in sede fissa, che ha validità esclusivamente nel territorio provinciale dell'autorità concedente: con l'istituzione di una licenza nazionale si supera cosi un'annosa questione che ha creato non pochi problemi di interpretazione e di applicazione delle norme del testo unico, le quali, essendo dettate per la vigilanza fissa, mal si conciliavano con le esigenze e le caratteristiche proprie del trasporto valori, per sua natura svolto con beni in movimento su un territorio sicuramente più ampio dello stretto ambito provinciale.
        Viene altresì superata l'altrettanto spinosa questione della validità territoriale del decreto prefettizio di attribuzione della qualifica di guardia giurata.
        Le norme in esame contengono anche, altre due importanti novità, costituite rispettivamente dalla istituzione presso il Ministero dell'interno di appositi registri nazionali degli istituti autorizzati al trasporto valori e delle guardie giurate con competenza nazionale e dalla previsione che il Ministro dell'interno possa annualmente, con proprio decreto, fissare le tariffe minime che gli istituti di vigilanza dovranno rispettare per ciascun tipo di servizio, al fine di favorire il rispetto di tutte le prescrizioni e le regole stabilite per lo svolgimento di servizi così delicati e per incentivare gli operatori ad adottare tutti i mezzi e le risorse necessarie per assicurare il massimo grado di sicurezza per il personale, per i committenti e per l'intera collettività.
        Una simile previsione in realtà era in qualche modo già contenuta nell'articolo 257 del regolamento, laddove era previsto che nella domanda per ottenere la licenza fossero indicate le tariffe dei servizi e che il prefetto, nel rilasciare la licenza, approvasse tali tariffe. In tale maniera peraltro si erano comportati i prefetti sino ad una decina di anni orsono, allorché, per pianificare in maniera più uniforme tali atti di approvazione, il Ministro dell'interno dispose che i prefetti adottassero annualmente un decreto di fissazione delle tariffe minime.
        Più di recente tali disposizioni sono state ritenute non perfettamente aderenti al dettato normativo e ne è stata disposta la revoca, nonostante gli ottimi risultati che tali disposizioni avevano conseguito. Con la norma contenuta nell'articolo 3 viene ripresa la vecchia disposizione e viene definitivamente chiarita la sua portata.
        L'articolo 4 disciplina il caso di perdita della qualifica di guardia giurata a seguito del licenziamento dall'istituto di vigilanza-datore di lavoro. La norma contenuta nell'articolo 259 del regolamento prevedeva l'automatica perdita della qualifica al verificarsi del licenziamento, ingenerando non pochi problemi e inutili perdite di tempo per l'operatore che, dopo il licenziamento, veniva riassunto in servizio da altro istituto di vigilanza o da un privato ed era costretto a ripercorrere tutta la trafila burocratica per ottenere nuovamente la qualifica.
        La modifica proposta consente soltanto di sospendere in capo al dipendente licenziato la qualifica posseduta per un periodo di un mese, durante il quale il medesimo avrà la possibilità di conseguire una nuova assunzione senza perdere la qualifica.
        L'articolo 5 indica le modalità di massima con cui dovranno svolgersi i servizi, lasciando comunque ad una periodica decretazione del Ministro dell'interno l'onere di stabilire nel dettaglio tutte le prescrizioni ritenute utili.
        L'articolo 6 disciplina le attività di contazione del danaro e di custodia dei valori in caveaux, di cui non vi era alcuna traccia nel testo unico. Tra le norme transitorie e finali dell'articolo 7 figura la previsione di un periodo di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, entro cui le imprese già operanti nel settore dovranno adeguarsi alla medesima.




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