XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2303
Onorevoli Colleghi! - Non sembra necessario spendere
troppe parole per ricordare quanto sia purtroppo di attualità
il problema della sicurezza nel nostro Paese e nel mondo
intero, né occorre fornire prove della grande utilità del
servizio svolto nel campo della sicurezza pubblica e privata
dalle imprese di vigilanza privata e dalle guardie particolari
giurate.
Le sempre più frequenti aggressioni messe in atto dalla
criminalità comune e non, ai danni dei beni pubblici e dei
privati cittadini e i tragici recenti eventi terroristici che
hanno sconvolto e continuano a minacciare l'intera
collettività hanno riportato in primo piano la questione della
sicurezza tra gli interventi prioritari che il Governo è
chiamato ad affrontare; sotto il profilo della validità del
contributo offerto alla sicurezza pubblica dalla vigilanza
privata e sulla necessità di dover urgentemente provvedere al
riordino e all'ammodernamento della legislazione in materia,
fanno fede le innumerevoli proposte di legge che, nella
passata legislatura, sono state presentate al Parlamento da
tutti i gruppi politici indistintamente di maggioranza e di
opposizione.
Le difficoltà incontrate nell'esame di tali proposte di
legge e la stessa complessità della materia che
sostanzialmente è ancora disciplinata dalle norme del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio
decreto n. 773 del 1931, di seguito denominato "testo unico",
non hanno sinora reso possibile l'approvazione di un testo
legislativo unitario che disciplinasse l'intera materia.
Appare allora preferibile affrontare la problematica
dettando nuove regole di comportamento per ciascun settore e
per ciascuna forma di svolgimento delle attività di vigilanza
privata, da un lato mantenendo in piedi la struttura
fondamentale dell'ordinamento del testo unico che, nonostante
la sua vetustà, ha mostrato nel corso dei decenni di
conservare una sua sostanziale validità, dall'altro lato
provvedendo ad apportare tutte quelle modifiche e integrazioni
alla normativa vigente che valgano a rendere più moderno, al
passo con l'evoluzione della tecnologia, dei costumi e delle
relazioni sociali, un complesso normativo ormai obsoleto.
Con la presente proposta di legge si vuole dunque fornire
una disciplina nuova a quella particolare forma di vigilanza
privata che va sotto il nome di trasporto valori.
Tale settore più di ogni altro ha bisogno di una nuova,
urgente e chiara regolamentazione: esso, infatti, pur non
essendo previsto esplicitamente nel testo unico e nel relativo
regolamento per l'esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio
1940, n. 635, di seguito denominato "regolamento" ha avuto già
da qualche decennio una diffusione di gran lunga più ampia
delle più tradizionali forme di sorveglianza dei beni privati,
sino a diventare senza dubbio il più importante servizio di
protezione che, nell'era moderna, caratterizzata dallo
sviluppo dei traffici e dello scambio di beni, viene richiesto
alle imprese private di vigilanza.
Il trasporto di valori tuttavia, non avendo, come si
diceva, alcuna specifica disciplina legislativa, è stato sino
ad oggi regolamentato, per analogia, dalle norme dettate per
la tradizionale vigilanza in sede fissa, operando cioè una
forzatura che ha costretto gli operatori del settore ad agire
in una gabbia di regole originariamente previste per una
tipologia di servizi del tutto diversa e che da un lato
limitano ingiustamente la libertà di iniziativa
imprenditoriale, dall'altro non sono sempre giustificate da
esigenze di pubblica sicurezza.
La presente proposta di legge intende quindi dare una
regolamentazione legislativa originale ai servizi di trasporto
valori, nelle due forme del trasporto di danaro (trasporto
valori propriamente detto) e della scorta a valori, mantenendo
peraltro salvi i princìpi fondamentali contenuti nel testo
unico in materia di vigilanza privata laddove compatibili con
le peculiarità della vigilanza a beni in movimento.
L'esigenza di addivenire in tempi rapidi all'approvazione
del provvedimento in esame trova fondamento sia
nell'incertezza in cui sono costretti ad operare le imprese
del settore, sia nella preoccupazione più volte manifestata
dai maggiori utenti della vigilanza privata (banche, uffici
postali, grandi magazzini, eccetera).
Non va infine sottaciuta l'estrema attualità di questa
esigenza se si tiene conto dell'enorme sviluppo che avranno i
servizi di trasporto di danaro a seguito del corso della nuova
moneta unica europea, nonché del progressivo ritiro dalla
circolazione della attuale moneta nazionale.
L'articolo 1 della proposta di legge introduce il concetto
di trasporto valori e chiarisce, delimitandolo, il contenuto
del provvedimento; viene quindi precisato che esso si
riferisce esclusivamente ad una particolare attività di
vigilanza su beni mobili nel momento del loro spostamento sul
territorio, a differenza di quanto avviene per la tradizionale
attività di vigilanza statica; contiene le definizioni di
trasporto valori, nel senso di trasporto di danaro, e di
scorta a valori, ossia di difesa dall'aggressione di qualsiasi
bene che rivesta un particolare valore per il proprietario.
Gli articoli 2 e 3 istituiscono, rispettivamente per il
trasporto valori e per la scorta a valori, le autorizzazioni
che il Ministro dell'interno rilascia a richiesta degli
interessati per svolgere tali attività su tutto il territorio
nazionale.
Si tratta di una grande novità rispetto alle
autorizzazioni rilasciate dai prefetti ai sensi dell'articolo
134 del testo unico per l'esercizio della vigilanza privata in
sede fissa, che ha validità esclusivamente nel territorio
provinciale dell'autorità concedente: con l'istituzione di una
licenza nazionale si supera cosi un'annosa questione che ha
creato non pochi problemi di interpretazione e di applicazione
delle norme del testo unico, le quali, essendo dettate per la
vigilanza fissa, mal si conciliavano con le esigenze e le
caratteristiche proprie del trasporto valori, per sua natura
svolto con beni in movimento su un territorio sicuramente più
ampio dello stretto ambito provinciale.
Viene altresì superata l'altrettanto spinosa questione
della validità territoriale del decreto prefettizio di
attribuzione della qualifica di guardia giurata.
Le norme in esame contengono anche, altre due importanti
novità, costituite rispettivamente dalla istituzione presso il
Ministero dell'interno di appositi registri nazionali degli
istituti autorizzati al trasporto valori e delle guardie
giurate con competenza nazionale e dalla previsione che il
Ministro dell'interno possa annualmente, con proprio decreto,
fissare le tariffe minime che gli istituti di vigilanza
dovranno rispettare per ciascun tipo di servizio, al fine di
favorire il rispetto di tutte le prescrizioni e le regole
stabilite per lo svolgimento di servizi così delicati e per
incentivare gli operatori ad adottare tutti i mezzi e le
risorse necessarie per assicurare il massimo grado di
sicurezza per il personale, per i committenti e per l'intera
collettività.
Una simile previsione in realtà era in qualche modo già
contenuta nell'articolo 257 del regolamento, laddove era
previsto che nella domanda per ottenere la licenza fossero
indicate le tariffe dei servizi e che il prefetto, nel
rilasciare la licenza, approvasse tali tariffe. In tale
maniera peraltro si erano comportati i prefetti sino ad una
decina di anni orsono, allorché, per pianificare in maniera
più uniforme tali atti di approvazione, il Ministro
dell'interno dispose che i prefetti adottassero annualmente un
decreto di fissazione delle tariffe minime.
Più di recente tali disposizioni sono state ritenute non
perfettamente aderenti al dettato normativo e ne è stata
disposta la revoca, nonostante gli ottimi risultati che tali
disposizioni avevano conseguito. Con la norma contenuta
nell'articolo 3 viene ripresa la vecchia disposizione e viene
definitivamente chiarita la sua portata.
L'articolo 4 disciplina il caso di perdita della qualifica
di guardia giurata a seguito del licenziamento dall'istituto
di vigilanza-datore di lavoro. La norma contenuta
nell'articolo 259 del regolamento prevedeva l'automatica
perdita della qualifica al verificarsi del licenziamento,
ingenerando non pochi problemi e inutili perdite di tempo per
l'operatore che, dopo il licenziamento, veniva riassunto in
servizio da altro istituto di vigilanza o da un privato ed era
costretto a ripercorrere tutta la trafila burocratica per
ottenere nuovamente la qualifica.
La modifica proposta consente soltanto di sospendere in
capo al dipendente licenziato la qualifica posseduta per un
periodo di un mese, durante il quale il medesimo avrà la
possibilità di conseguire una nuova assunzione senza perdere
la qualifica.
L'articolo 5 indica le modalità di massima con cui
dovranno svolgersi i servizi, lasciando comunque ad una
periodica decretazione del Ministro dell'interno l'onere di
stabilire nel dettaglio tutte le prescrizioni ritenute
utili.
L'articolo 6 disciplina le attività di contazione del
danaro e di custodia dei valori in caveaux, di cui non
vi era alcuna traccia nel testo unico. Tra le norme
transitorie e finali dell'articolo 7 figura la previsione di
un periodo di un anno a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge, entro cui le imprese già operanti nel
settore dovranno adeguarsi alla medesima.