XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2303
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Definizioni).
1. La presente legge disciplina le attività delle imprese
che svolgono servizi di trasporto di valori e servizi di
scorta a valori, diverse da quelle di cui all'articolo 134 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773 di seguito denominato "testo
unico".
2. Il servizio di trasporto valori consiste nell'attività
esercitata da un istituto di vigilanza privata, già
autorizzato ai sensi dell'articolo 134 del testo unico e che
sia altresì in possesso dell'autorizzazione del Ministro
dell'interno di cui all'articolo 2, comma 2, della presente
legge volta ad effettuare, per conto di committenti pubblici o
privati, trasporto di danaro, previa eventuale contazione del
medesimo e custodia in appositi caveaux, nell'ambito del
territorio nazionale e, se autorizzato dai relativi Paesi,
anche all'estero.
3. Il servizio di scorta ai valori consiste nell'attività
di scorta al trasporto, nell'ambito del territorio nazionale,
di qualsiasi bene mobile ritenuto di valore dal proprietario,
escluso il danaro, al fine di prevenirne la sottrazione o il
danneggiamento.
Art. 2.
(Autorizzazione al trasporto valori).
1. Gli istituti di vigilanza privata che intendono
svolgere servizi di trasporto valori devono produrre apposita
domanda di autorizzazione al Ministero dell'interno, allegando
alla medesima:
a) una copia dell'autorizzazione di cui
all'articolo 134 del testo unico;
b) l'elenco delle guardie particolari giurate
dipendenti per le quali si chiede il riconoscimento della
qualifica valida per l'intero territorio nazionale;
c) l'elenco dei mezzi di trasporto blindati in
possesso dei requisiti tecnici di sicurezza previsti dal
regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione 3 febbraio 1998, n. 332;
d) la descrizione degli impianti e dei sistemi di
sicurezza che si intendono utilizzare;
e) l'impegno a fornire notizia, almeno tre giorni
prima dell'inizio del trasporto per i servizi non ripetitivi,
all'autorità provinciale di pubblica sicurezza del luogo da
cui si intende effettuare ciascun trasporto, dell'itinerario,
della data e degli orari, dell'entità delle somme di danaro
trasportate, dei nominativi del committente e del destinatario
e delle modalità del trasporto medesimo;
f) l'impegno di informare, per ciascun trasporto,
i prefetti e i questori delle province che saranno
attraversate;
g) la tabella delle tariffe minime adottate per
ciascun tipo di servizio, in relazione anche ai mezzi e al
numero delle guardie giurate utilizzate;
h) l'indicazione dell'armamento in dotazione al
persona e gli orari di servizio continuativo di ciascuna
guardia.
2. Il Ministro dell'interno, esaminate le domande
presentate ai sensi del comma 1 del presente articolo, svolge
una istruttoria per accertare il possesso dei requisiti
previsti dal testo unico e dal regolamento di esecuzione del
medesimo testo unico di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n.
635, acquisendo eventuali pareri dagli uffici territoriali del
governo, e delle questure che ritenga di consultare, affinché
possa essere garantita l'osservanza di tutte le misure di
sicurezza; valutate la idoneità delle tariffe minime indicate
nella domanda di cui al comma 1 del presente articolo, e la
sicurezza dei servizi, autorizza con proprio decreto
l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 del presente
articolo e approva la tabella delle tariffe prodotta. A tale
fine il Ministro dell'interno adotta annualmente un decreto
che indichi le tariffe minime applicabili per ciascun tipo di
servizio al fine di garantire la massima trasparenza del
settore.
3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 è
ammessa la rappresentanza.
4. Il Ministro dell'interno, nell'autorizzazione, detta le
prescrizioni ritenute opportune per garantire il massimo grado
di sicurezza e porre limiti alle modalità di svolgimento dei
servizi, quali l'interdizione di alcuni itinerari o la
fissazione di un valore massimo delle somme trasportabili in
un viaggio, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo
5.
5. Il Ministro dell'interno, svolti gli opportuni
accertamenti, con proprio provvedimento estende a tutto il
territorio nazionale la validità della qualifica di guardia
particolare giurata per il personale indicato nella domanda di
cui al comma 1.
6. Presso il Ministero dell'interno sono istituiti il
registro degli istituti di vigilanza autorizzati al trasporto
valori e il registro delle guardie particolari giurate
autorizzate sul territorio nazionale per il trasporto
valori.
7. Le autorizzazioni al servizio di trasporto valori e i
riconoscimenti della validità nazionale della qualifica delle
guardie giurate sono comunicati dal Ministero dell'interno
agli uffici territoriali del Governo e alle questure e hanno
la durata di tre anni, salva la verifica annuale svolta dai
prefetti del luogo ove ha sede sociale l'istituto, circa il
mantenimento dei requisiti richiesti. Al venir meno anche di
uno dei requisiti il prefetto ne dà comunicazione al Ministero
dell'interno proponendo l'eventuale revoca dell'autorizzazione
di cui al presente articolo.
Art. 3.
(Autorizzazione al servizio
di scorta a valori).
1. I proprietari di beni mobili di valore che intendano
avvalersi di guardie giurate, autorizzate ai sensi
dell'articolo 133 del testo unico e gli istituti di vigilanza
privata che intendano effettuare servizi di scorta a valori
presentano apposita domanda di autorizzazione al Ministro
dell'interno, allegando alla medesima la documentazione di cui
alle lettere a), b), d), e), f) e h) del comma 1
dell'articolo 2, e, limitatamente agli istituti di vigilanza,
la tabella delle tariffe di cui alla lettera g) del
medesimo comma 1 dell'articolo 2.
2. Al servizio di scorta a valori si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2, 3 e 4, circa le
autorizzazioni rilasciate dal Ministro dell'interno, fatta
eccezione, per le istanze prodotte da privati proprietari dei
beni, delle prescrizioni riguardanti la tabella delle
tariffe.
3. Presso il Ministero dell'interno sono istituiti il
registro degli istituti di vigilanza privata autorizzati alla
scorta a valori e il registro delle guardie particolari
giurate munite del riconoscimento della validità nazionale
della propria qualifica per la scorta a valori, siano essi
dipendenti da istituti di vigilanza o da privati.
4. L'autorizzazione al servizio di scorta a valori e il
riconoscimento della validità nazionale della qualifica delle
guardie giurate, sono comunicati dal Ministero dell'interno
agli uffici territoriali del governo e alle questure e hanno
validità per tre anni, salva la verifica annuale svolta dai
prefetti del luogo ove ha sede sociale l'istituto di vigilanza
ovvero ove ha la residenza il proprietario dei beni, circa il
mantenimento dei requisiti richiesti. Al venire meno di uno di
tali requisiti il prefetto ne dà comunicazione al Ministero
dell'interno proponendo l'eventuale revoca della
autorizzazione.
Art. 4.
(Perdita della qualifica di guardia giurata).
1. L'articolo 259 del regolamento di cui al regio decreto
6 maggio 1940, n. 635, è sostituito dal seguente:
"Art. 259. - 1. Salvo quanto previsto dal regio
decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, gli enti ed i privati
di cui all'articolo 133 del testo unico di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 2773, e chiunque esercita un
istituto di vigilanza o di custodia o di ricerche ed
investigazioni per conto di privati, è tenuto a comunicare al
prefetto gli elenchi del personale dipendente e a dare
notizia, appena si verifichi, di ogni variazione
intervenuta.
2. Devono altresì essere comunicati al prefetto gli
elenchi e le relative variazioni degli abbonati per la
custodia delle loro proprietà, facendo risultare dagli elenchi
medesimi quali siano i beni a cui i singoli abbonamenti si
riferiscono.
3. Il licenziamento della guardia giurata comporta
l'automatica sospensione della sua qualifica per la durata di
un mese: in caso di riassunzione da parte del medesimo o di
altro datore di lavoro cessa la sospensione e la guardia
riacquista la propria qualifica; scaduto il termine di un mese
senza che sia intervenuta una nuova assunzione in servizio la
qualifica di guardia giurata viene definitivamente persa e il
datore di lavoro consegna al prefetto il decreto di nomina.
4. Durante il periodo di sospensione della qualifica
di cui al comma 3 resta sospeso anche il porto d'armi
eventualmente in possesso della guardia giurata.
5. La perdita della qualifica di guardia giurata per
cessazione dal servizio determina anche la perdita del
riconoscimento della validità nazionale della qualifica
medesima, sia per le guardie autorizzate al trasporto valori
che per quelle autorizzate alla scorta valori".
Art. 5.
(Modalità di svolgimento dei servizi
di trasporto valori e di scorta a valori).
1. Il trasporto valori e la scorta a valori devono essere
effettuati con mezzi blindati di proprietà o nella piena ed
esclusiva disponibilità dell'istituto di trasporto valori,
aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera c), e con a bordo guardie giurate armate,
compreso l'autista, che abbiano avuto dal Ministro
dell'interno il riconoscimento della validità di tale
qualifica per il territorio nazionale ai sensi dell'articolo
2, comma 5, e dell'articolo 3, comma 3, nonché con l'eventuale
impiego di auto di scorta ai furgoni portavalori, con a bordo
guardie giurate armate.
2. La scorta a valori può essere svolta da guardie
particolari giurate armate dipendenti dal proprietario dei
beni da trasportare e autorizzate ai sensi dell'articolo 133
del testo unico che abbiano avuto il riconoscimento del
Ministro dell'interno della validità della qualifica per il
territorio nazionale ai sensi dell'articolo 2, comma 5, oppure
da istituti di vigilanza privata già in possesso della licenza
di cui all'articolo 134 del testo unico, con proprie guardie
giurate; in quest'ultimo caso l'istituto deve essere in
possesso della autorizzazione del Ministro dell'interno di cui
all'articolo 3 e le guardie particolari giurate da esso
dipendenti devono essere munite del riconoscimento della
validità della qualifica per il territorio nazionale ai sensi
degli articoli 2, comma 5, e 3, comma 3.
3. I beni scortati possono essere trasportati su mezzi di
proprietà o nella piena disponibilità del titolare dei beni
ovvero su mezzi di un qualsiasi trasportatore in possesso di
autorizzazione al trasporto di merci per conto terzi. In
entrambi i casi i mezzi di trasporto devono essere adeguati,
compatibilmente con il tipo di merce trasportato, alle
caratteristiche ed alle prescrizioni che il Ministro
dell'interno detta nella autorizzazione.
4. Il Ministro dell'interno stabilisce, con propri
decreti, i valori massimi delle somme trasportabili in ciascun
servizio di trasporto valori, provvedendo, altresì al loro
periodico aggiornamento.
5. Con i decreti di cui al comma 4 il Ministro
dell'interno fissa, altresì, il numero minimo di guardie, non
inferiore comunque a due, da utilizzare per ogni servizio,
nonché l'armamento di dotazione ed ogni altra prescrizione
utile alla sicurezza di tali servizi.
6. I furgoni blindati e le auto di scorta devono possedere
le caratteristiche tecniche previste dal regolamento di cui al
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3
febbraio 1998, n. 332.
7. Ai sensi del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n.
1952, convertito dalla legge 19 marzo 1936, n. 508, e del
regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, convertito
dalla legge 3 aprile 1937, n. 526, i questori sono incaricati
di adottare un apposito regolamento di servizio disciplinante
l'attività degli istituti di vigilanza privata e delle guardie
particolari giurate da essi dipendenti che svolgono servizi di
trasporto valori e di scorta a valori.
Art. 6.
(Contazione del danaro e caveaux).
1. L'autorizzazione al trasporto valori di cui
all'articolo 2 comprende anche l'autorizzazione alla
contazione del danaro e al suo deposito in caveaux di
proprietà o nella disponibilità esclusiva dell'istituto di
vigilanza privata. La contazione del danaro può avvenire
presso i locali del committente o presso i caveaux degli
istituti; in tale ultimo caso il titolare dell'istituto deve
darne comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza con
precisa descrizione delle caratteristiche dei locali e dei
sistemi di difesa passiva installati, impegnandosi altresì a
tenere costantemente aggiornato in un apposito registro, anche
informatico, la situazione delle somme di danaro giacenti, la
proprietà di tali somme ed eventualmente il destinatario delle
stesse. L'autorità di pubblica sicurezza accerta l'idoneità
dei locali e detta le prescrizioni ritenute opportune per la
sicurezza delle operazioni da svolgere.
2. L'autorizzazione al servizio di scorta a valori di cui
all'articolo 3 comprende anche l'autorizzazione agli istituti
di vigilanza privata ad effettuare, in caso di tali servizi,
sopralluoghi presso i locali dei committenti, al fine di
redigere, d'intesa con i committenti medesimi, elenchi
analitici dei beni da scortare con relative stime dei valori
dei beni stessi.
Art. 7.
(Norme transitorie e finali).
1. Alla presente legge si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni del testo unico e del relativo
regolamento di esecuzione di cui al regio decreto 6 maggio
1940, n. 635, e successive modificazioni.
2. Gli istituti di vigilanza privata che già svolgono
servizi di trasporto valori o di scorta a valori sono tenuti a
adeguarsi alle disposizioni della presente legge entro un anno
dalla data di entrata in vigore della stessa.