XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2303




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Definizioni).

        1. La presente legge disciplina le attività delle imprese che svolgono servizi di trasporto di valori e servizi di scorta a valori, diverse da quelle di cui all'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 di seguito denominato "testo unico".
        2. Il servizio di trasporto valori consiste nell'attività esercitata da un istituto di vigilanza privata, già autorizzato ai sensi dell'articolo 134 del testo unico e che sia altresì in possesso dell'autorizzazione del Ministro dell'interno di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge volta ad effettuare, per conto di committenti pubblici o privati, trasporto di danaro, previa eventuale contazione del medesimo e custodia in appositi caveaux, nell'ambito del territorio nazionale e, se autorizzato dai relativi Paesi, anche all'estero.
        3. Il servizio di scorta ai valori consiste nell'attività di scorta al trasporto, nell'ambito del territorio nazionale, di qualsiasi bene mobile ritenuto di valore dal proprietario, escluso il danaro, al fine di prevenirne la sottrazione o il danneggiamento.


Art. 2.

(Autorizzazione al trasporto valori).

        1. Gli istituti di vigilanza privata che intendono svolgere servizi di trasporto valori devono produrre apposita domanda di autorizzazione al Ministero dell'interno, allegando alla medesima:

                a) una copia dell'autorizzazione di cui all'articolo 134 del testo unico;
                b) l'elenco delle guardie particolari giurate dipendenti per le quali si chiede il riconoscimento della qualifica valida per l'intero territorio nazionale;

                c) l'elenco dei mezzi di trasporto blindati in possesso dei requisiti tecnici di sicurezza previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 febbraio 1998, n. 332;

                d) la descrizione degli impianti e dei sistemi di sicurezza che si intendono utilizzare;

                e) l'impegno a fornire notizia, almeno tre giorni prima dell'inizio del trasporto per i servizi non ripetitivi, all'autorità provinciale di pubblica sicurezza del luogo da cui si intende effettuare ciascun trasporto, dell'itinerario, della data e degli orari, dell'entità delle somme di danaro trasportate, dei nominativi del committente e del destinatario e delle modalità del trasporto medesimo;

                f) l'impegno di informare, per ciascun trasporto, i prefetti e i questori delle province che saranno attraversate;

                g) la tabella delle tariffe minime adottate per ciascun tipo di servizio, in relazione anche ai mezzi e al numero delle guardie giurate utilizzate;

                h) l'indicazione dell'armamento in dotazione al persona e gli orari di servizio continuativo di ciascuna guardia.

        2. Il Ministro dell'interno, esaminate le domande presentate ai sensi del comma 1 del presente articolo, svolge una istruttoria per accertare il possesso dei requisiti previsti dal testo unico e dal regolamento di esecuzione del medesimo testo unico di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, acquisendo eventuali pareri dagli uffici territoriali del governo, e delle questure che ritenga di consultare, affinché possa essere garantita l'osservanza di tutte le misure di sicurezza; valutate la idoneità delle tariffe minime indicate nella domanda di cui al comma 1 del presente articolo, e la sicurezza dei servizi, autorizza con proprio decreto l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 del presente articolo e approva la tabella delle tariffe prodotta. A tale fine il Ministro dell'interno adotta annualmente un decreto che indichi le tariffe minime applicabili per ciascun tipo di servizio al fine di garantire la massima trasparenza del settore.
        3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 è ammessa la rappresentanza.
        4. Il Ministro dell'interno, nell'autorizzazione, detta le prescrizioni ritenute opportune per garantire il massimo grado di sicurezza e porre limiti alle modalità di svolgimento dei servizi, quali l'interdizione di alcuni itinerari o la fissazione di un valore massimo delle somme trasportabili in un viaggio, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 5.
        5. Il Ministro dell'interno, svolti gli opportuni accertamenti, con proprio provvedimento estende a tutto il territorio nazionale la validità della qualifica di guardia particolare giurata per il personale indicato nella domanda di cui al comma 1.
        6. Presso il Ministero dell'interno sono istituiti il registro degli istituti di vigilanza autorizzati al trasporto valori e il registro delle guardie particolari giurate autorizzate sul territorio nazionale per il trasporto valori.
        7. Le autorizzazioni al servizio di trasporto valori e i riconoscimenti della validità nazionale della qualifica delle guardie giurate sono comunicati dal Ministero dell'interno agli uffici territoriali del Governo e alle questure e hanno la durata di tre anni, salva la verifica annuale svolta dai prefetti del luogo ove ha sede sociale l'istituto, circa il mantenimento dei requisiti richiesti. Al venir meno anche di uno dei requisiti il prefetto ne dà comunicazione al Ministero dell'interno proponendo l'eventuale revoca dell'autorizzazione di cui al presente articolo.


Art. 3.

(Autorizzazione al servizio
di scorta a valori).

        1. I proprietari di beni mobili di valore che intendano avvalersi di guardie giurate, autorizzate ai sensi dell'articolo 133 del testo unico e gli istituti di vigilanza privata che intendano effettuare servizi di scorta a valori presentano apposita domanda di autorizzazione al Ministro dell'interno, allegando alla medesima la documentazione di cui alle lettere a), b), d), e), f) e h) del comma 1 dell'articolo 2, e, limitatamente agli istituti di vigilanza, la tabella delle tariffe di cui alla lettera g) del medesimo comma 1 dell'articolo 2.
        2. Al servizio di scorta a valori si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2, 3 e 4, circa le autorizzazioni rilasciate dal Ministro dell'interno, fatta eccezione, per le istanze prodotte da privati proprietari dei beni, delle prescrizioni riguardanti la tabella delle tariffe.
        3. Presso il Ministero dell'interno sono istituiti il registro degli istituti di vigilanza privata autorizzati alla scorta a valori e il registro delle guardie particolari giurate munite del riconoscimento della validità nazionale della propria qualifica per la scorta a valori, siano essi dipendenti da istituti di vigilanza o da privati.
        4. L'autorizzazione al servizio di scorta a valori e il riconoscimento della validità nazionale della qualifica delle guardie giurate, sono comunicati dal Ministero dell'interno agli uffici territoriali del governo e alle questure e hanno validità per tre anni, salva la verifica annuale svolta dai prefetti del luogo ove ha sede sociale l'istituto di vigilanza ovvero ove ha la residenza il proprietario dei beni, circa il mantenimento dei requisiti richiesti. Al venire meno di uno di tali requisiti il prefetto ne dà comunicazione al Ministero dell'interno proponendo l'eventuale revoca della autorizzazione.


Art. 4.

(Perdita della qualifica di guardia giurata).

        1. L'articolo 259 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è sostituito dal seguente:

            "Art. 259. - 1. Salvo quanto previsto dal regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, gli enti ed i privati di cui all'articolo 133 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 2773, e chiunque esercita un istituto di vigilanza o di custodia o di ricerche ed investigazioni per conto di privati, è tenuto a comunicare al prefetto gli elenchi del personale dipendente e a dare notizia, appena si verifichi, di ogni variazione intervenuta.
            2. Devono altresì essere comunicati al prefetto gli elenchi e le relative variazioni degli abbonati per la custodia delle loro proprietà, facendo risultare dagli elenchi medesimi quali siano i beni a cui i singoli abbonamenti si riferiscono.
            3. Il licenziamento della guardia giurata comporta l'automatica sospensione della sua qualifica per la durata di un mese: in caso di riassunzione da parte del medesimo o di altro datore di lavoro cessa la sospensione e la guardia riacquista la propria qualifica; scaduto il termine di un mese senza che sia intervenuta una nuova assunzione in servizio la qualifica di guardia giurata viene definitivamente persa e il datore di lavoro consegna al prefetto il decreto di nomina.
            4. Durante il periodo di sospensione della qualifica di cui al comma 3 resta sospeso anche il porto d'armi eventualmente in possesso della guardia giurata.
            5. La perdita della qualifica di guardia giurata per cessazione dal servizio determina anche la perdita del riconoscimento della validità nazionale della qualifica medesima, sia per le guardie autorizzate al trasporto valori che per quelle autorizzate alla scorta valori".


Art. 5.

(Modalità di svolgimento dei servizi
di trasporto valori e di scorta a valori).

        1. Il trasporto valori e la scorta a valori devono essere effettuati con mezzi blindati di proprietà o nella piena ed esclusiva disponibilità dell'istituto di trasporto valori, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e con a bordo guardie giurate armate, compreso l'autista, che abbiano avuto dal Ministro dell'interno il riconoscimento della validità di tale qualifica per il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 2, comma 5, e dell'articolo 3, comma 3, nonché con l'eventuale impiego di auto di scorta ai furgoni portavalori, con a bordo guardie giurate armate.
        2. La scorta a valori può essere svolta da guardie particolari giurate armate dipendenti dal proprietario dei beni da trasportare e autorizzate ai sensi dell'articolo 133 del testo unico che abbiano avuto il riconoscimento del Ministro dell'interno della validità della qualifica per il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 2, comma 5, oppure da istituti di vigilanza privata già in possesso della licenza di cui all'articolo 134 del testo unico, con proprie guardie giurate; in quest'ultimo caso l'istituto deve essere in possesso della autorizzazione del Ministro dell'interno di cui all'articolo 3 e le guardie particolari giurate da esso dipendenti devono essere munite del riconoscimento della validità della qualifica per il territorio nazionale ai sensi degli articoli 2, comma 5, e 3, comma 3.
        3. I beni scortati possono essere trasportati su mezzi di proprietà o nella piena disponibilità del titolare dei beni ovvero su mezzi di un qualsiasi trasportatore in possesso di autorizzazione al trasporto di merci per conto terzi. In entrambi i casi i mezzi di trasporto devono essere adeguati, compatibilmente con il tipo di merce trasportato, alle caratteristiche ed alle prescrizioni che il Ministro dell'interno detta nella autorizzazione.
        4. Il Ministro dell'interno stabilisce, con propri decreti, i valori massimi delle somme trasportabili in ciascun servizio di trasporto valori, provvedendo, altresì al loro periodico aggiornamento.
        5. Con i decreti di cui al comma 4 il Ministro dell'interno fissa, altresì, il numero minimo di guardie, non inferiore comunque a due, da utilizzare per ogni servizio, nonché l'armamento di dotazione ed ogni altra prescrizione utile alla sicurezza di tali servizi.
        6. I furgoni blindati e le auto di scorta devono possedere le caratteristiche tecniche previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 febbraio 1998, n. 332.
        7. Ai sensi del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952, convertito dalla legge 19 marzo 1936, n. 508, e del regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, convertito dalla legge 3 aprile 1937, n. 526, i questori sono incaricati di adottare un apposito regolamento di servizio disciplinante l'attività degli istituti di vigilanza privata e delle guardie particolari giurate da essi dipendenti che svolgono servizi di trasporto valori e di scorta a valori.


Art. 6.

(Contazione del danaro e caveaux).

        1. L'autorizzazione al trasporto valori di cui all'articolo 2 comprende anche l'autorizzazione alla contazione del danaro e al suo deposito in caveaux di proprietà o nella disponibilità esclusiva dell'istituto di vigilanza privata. La contazione del danaro può avvenire presso i locali del committente o presso i caveaux degli istituti; in tale ultimo caso il titolare dell'istituto deve darne comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza con precisa descrizione delle caratteristiche dei locali e dei sistemi di difesa passiva installati, impegnandosi altresì a tenere costantemente aggiornato in un apposito registro, anche informatico, la situazione delle somme di danaro giacenti, la proprietà di tali somme ed eventualmente il destinatario delle stesse. L'autorità di pubblica sicurezza accerta l'idoneità dei locali e detta le prescrizioni ritenute opportune per la sicurezza delle operazioni da svolgere.
        2. L'autorizzazione al servizio di scorta a valori di cui all'articolo 3 comprende anche l'autorizzazione agli istituti di vigilanza privata ad effettuare, in caso di tali servizi, sopralluoghi presso i locali dei committenti, al fine di redigere, d'intesa con i committenti medesimi, elenchi analitici dei beni da scortare con relative stime dei valori dei beni stessi.


Art. 7.

(Norme transitorie e finali).

        1. Alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del testo unico e del relativo regolamento di esecuzione di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni.
        2. Gli istituti di vigilanza privata che già svolgono servizi di trasporto valori o di scorta a valori sono tenuti a adeguarsi alle disposizioni della presente legge entro un anno dalla data di entrata in vigore della stessa.



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