XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2297 - 881 - 1182 - 1290 - 1338 - 1422 - 1434-A
Onorevoli Colleghi! - Il testo licenziato dalla
Commissione agricoltura riproduce, senza modifiche, il disegno
di legge, già approvato dal Senato (A.C. 2297), volto a dare
attuazione all'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, laddove
permette, a determinate condizioni, la possibilità di derogare
al divieto di prelievo venatorio.
A tale disegno di legge sono state abbinate una serie di
proposte di legge, anch'esse dirette a conseguire il medesimo
obiettivo.
1. Le proposte di legge all'esame della Commissione.
In particolare, la proposta di legge C. 881, d'iniziativa
dei deputati Vascon ed altri, si compone di un articolo unico
volto a modificare l'articolo 18, comma 2, della legge n. 157
del 1992, nel senso di aggiungere, in fine, un ulteriore
periodo secondo il quale le regioni possono adottare, altresì,
le deroghe di cui all'articolo 9 della direttiva
79/409/CEE.
La proposta di legge C. 1182, d'iniziativa dei deputati
Beccalossi ed altri, individua come finalità del provvedimento
la disciplina delle modalità di applicazione dell'articolo 9
della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979 ed
individua, quindi, le modalità di prelievo. A tal fine viene
previsto che è ammesso il prelievo delle specie Passero
d'Italia (passer italiae), Passera mattuggia (passer
montanus), e Storno (sturnus vulgaris) al fine di prevenire
gravi danni alla colture agricole, ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 9, co.1, lett. a) della dir. 79/409/CEE; è
consentito il prelievo a carico delle specie Fringuello
(fringilla coelebs) e Peppola (fringilla montifringilla), al
fine di conservare radicate tradizioni venatorie, ai sensi
dell'articolo 9 della dir. 79/409/CEE; il prelievo è ammesso
nel limite massimo di dieci esemplari giornalieri complessivi,
con gli strumenti indicati dall'articolo 13 della legge n. 157
del 1992 e per il periodo compreso tra la terza domenica di
settembre e il 31 dicembre dello stesso anno; nel caso in cui
sia accertata la riduzione delle specie oggetto di prelievo,
le regioni, su richiesta dell'Istituto nazionale per la fauna
selvatica e degli osservatori faunistici regionali, sospendono
il prelievo medesimo. Infine, la proposta di legge regola i
controlli sull'applicazione delle deroghe stabilendo che: la
vigilanza è affidata agli agenti e alle guardie individuate
dall'articolo 27 della legge n. 157 del 1992; le regioni sono
tenute a trasmettere all'Istituto nazionale per la fauna
selvatica, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione
informativa sulle modalità di prelievo che sono state
effettuate nella stagione venatoria.
La proposta di legge C. 1290, d'iniziativa dei deputati
Romele ed altri, prevede, tra l'altro, la potestà delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di
disciplinare il prelievo venatorio in deroga ai sensi
dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, conformemente ai
principi stabiliti nella proposta; stabilisce che le deroghe
possono essere disposte solo in assenza di altre soluzioni
soddisfacenti e per periodi determinati, sentito l'Istituto
nazionale per la fauna selvatica e gli osservatori faunistici
venatori, ove istituiti; prevede che le deroghe sono stabilite
dalle regioni nell'ambito del loro territorio mentre
nell'ambito del territorio provinciale le stesse sono attuate
dalle province secondo le modalità stabilite dalla legge
regionale; stabilisce che le deroghe riguardanti la cattura,
la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli
in piccole quantità in condizioni rigidamente controllate ed
in modo selettivo devono essere disposte sentito l'Istituto
per la fauna selvatica e gli osservatori faunistici regionali
e non possono riguardare specie per le quali sia stata
accertata la grave diminuzione della consistenza numerica.
Sempre secondo tale proposta di legge, i provvedimenti di
deroga devono indicare: le specie oggetto del prelievo; i
soggetti abilitati; i mezzi, gli impianti e i metodi di
prelievo; le circostanze di tempo ed i luoghi del prelievo; la
quantità dei capi complessivamente prelevabili, definita in
relazione alla consistenza numerica di ciascuna specie; i
controlli e le forme di vigilanza; la motivazione, in
riferimento agli interessi che si intende proteggere,
individuati dal co.1 dell'articolo 9 della direttiva
79/409/CEE (salute e sicurezza pubblica; sicurezza aerea;
danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle
acque; protezione della flora e della fauna; ricerca ed
insegnamento; ripopolamento; allevamento; la cattura di
determinati uccelli in modo selettivo e controllato). Ciascuna
regione e provincia autonoma trasmette, entro il 31 maggio di
ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
all'Istituto nazionale per la fauna selvatica e alle
amministrazioni interessate una relazione analitica sulle
modalità di attuazione delle deroghe da parte delle regioni e
delle province.
La proposta di legge C. 1338, d'iniziativa del deputato
Alboni, presenta un contenuto identico alla proposta Vascon,
A.C. 881, in quanto prevede che sia aggiunto all'articolo 18,
comma 2, della legge n. 157 del 1992 un nuovo periodo secondo
il quale le regioni possono disporre le deroghe al divieto di
prelievo venatorio secondo quanto previsto dall'articolo 9
della direttiva 79/409/CEE.
La proposta di legge C. 1422, d'iniziativa del deputato
Moroni, intende disciplinare le modalità di deroga, da parte
delle regioni e province autonome, al divieto di prelievo
venatorio, di cui all'articolo 9, par.1, lett. c) della
direttiva 409/79/CEE (cattura, detenzione o altri impieghi
misurati di determinati uccelli in piccole quantità, in
condizioni rigidamente controllate ed in modo selettivo). A
tal fine, stabilisce che il potere di deroga può essere
esercitato: solo in caso di assenza di soluzioni alternative
soddisfacenti; al fine di consentire, in condizioni
rigidamente controllate ed in modo selettivo, la cattura
secondo le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 157
del 1992, la detenzione, l'abbattimento, la
commercializzazione di uccelli in quantità limitate, in modo
da non pregiudicare la conservazione della specie. Prevede che
le regioni e le province autonome debbano esercitare il potere
di deroga nel rispetto delle tradizioni locali, escludendo le
specie tutelate indicate dall'articolo 2 della legge n. 157
del 1992, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la
fauna selvatica e degli osservatori faunistici regionali, ed
avvalendosi delle province per l'attuazione delle deroghe.
Stabilisce che le deroghe devono rispettare quanto previsto
dal comma 2 dell'articolo 9 della direttiva 409/79/CEE
riguardo l'indicazione delle specie oggetto di prelievo, dei
mezzi utilizzati, delle persone autorizzate, dei controlli e
dei tempi di caccia che non possono essere superiori a trenta
giornate annue, per non più di tre giorni settimanali a
scelta, con l'esclusione del martedì e del venerdì, e per non
oltre dieci capi giornalieri per ciascuna specie). Infine,
prevede che le regioni e le province autonome sono tenute a
trasmettere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione
sull'attuazione delle deroghe al divieto di prelievo
venatorio, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai
centri di cattura interessati. Qualora siano state accertate
gravi diminuzioni della consistenza numerica delle specie
interessate dalla deroga, le regioni, sentito il parere
dell'istituto nazionale per la fauna selvatica e degli
osservatori faunistici regionali, dispongono la sospensione
del prelievo.
La proposta di legge C. 1434, d'iniziativa dei deputati
Benedetti Valentini ed altri, presenta un contenuto simile al
disegno di legge governativo. Essa prevede che le regioni e le
province autonome sono autorizzare a disciplinare il potere di
deroga al divieto di prelievo venatorio, in conformità con i
principi e criteri di cui all'articolo 2 della direttiva
79/409/CEE e alle disposizioni dell'articolo 9 della medesima
direttiva; le deroghe potranno essere disposte solo in assenza
di altre soluzioni soddisfacenti e dovranno specificare: le
specie che formano oggetto; i mezzi, gli impianti ed i metodi
di prelievo autorizzati, i soggetti abilitati; le circostanze
di tempo e di luogo del prelievo; il numero dei capi
complessivamente prelevabili; i controlli e le forme di
vigilanza cui è soggetto il prelievo; le deroghe possono
essere disposte solo per periodi determinati, sentito
l'Istituto per la fauna selvatica o gli istituti riconosciuti
a livello regionale e non possono riguardare specie di cui è
registrata la consistente diminuzione numerica; tale normativa
è applicabile anche nel caso di deroghe per la cessione ai
fini di richiamo; ciascuna regione e provincia autonoma
trasmette, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione
sull'attuazione delle deroghe al Presidente del Consiglio dei
Ministri, e per suo tramite, al Ministro per gli affari
regionali, al Ministro per l'ambiente e della tutela del
territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali,
al Ministro per le politiche comunitarie e all'Istituto per la
fauna selvatica. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio trasmette ogni anno alla Commissione europea la
relazione sull'attuazione dell'articolo 9 della direttiva
79/409/CEE.
2. Il testo licenziato dalla Commissione.
Il disegno di legge governativo C. 2297, come approvato
dal Senato e non modificato dalla Commissione, individua i
principi cui dovranno attenersi le regioni nel disciplinare la
potestà di deroga al divieto di prelievo venatorio, stabilendo
che le regioni dovranno, in primo luogo, conformarsi ai
principi stabiliti negli articolo 1 e 2 della direttiva e alle
disposizioni recate dall'articolo 9 della stessa, e potranno
disporre le deroghe solo in assenza di altre soluzioni
soddisfacenti e solo per le finalità indicate nell'articolo 9,
paragrafo 1, della direttiva. Le regioni dovranno specificare,
nei provvedimenti attuativi: le specie che ne formano oggetto;
i mezzi, gli impieghi, ed i metodi di prelievo autorizzati; le
condizioni di rischio; le circostanze di tempo e di luogo del
prelievo; il numero dei capi prelevabili al giorno e nel
complesso del periodo; i controlli e le forme di vigilanza del
prelievo nonché gli organi incaricati della stessa vigilanza;
i soggetti abilitati al prelievo, d'intesa con gli ambiti
territoriali di caccia (ATC) ed i comprensori alpini.
Le regioni, inoltre, potranno disporre le deroghe solo per
periodi limitati, sentito l'Istituto nazionale per la fauna
selvatica (INFS) o gli istituti riconosciuti a livello
regionale; non potranno disporre deroghe nei confronti di
quelle specie per le quali è stato accertata una diminuzione
numerica consistente.
Le regioni, ai sensi del comma 4, sono soggette al potere
di annullamento dei provvedimenti di deroga con delibera del
Consiglio dei ministri, qualora, previa diffida, questi si
rivelino contrastanti con le disposizioni della legge statale
e con quelle della direttiva comunitaria e, ai sensi del comma
5, dovranno trasmettere, entro il 30 giugno di ogni anno, una
relazione sullo stato di attuazione delle deroghe, al
Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli
affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, al Ministro delle politiche
agricole e forestali, al Ministro delle politiche comunitarie,
all'Istituto nazionale per la Fauna selvatica e alle
competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'ambiente
viene, invece, delegato a riferire alla Commissione europea
sullo stato di attuazione dell'articolo 9 della direttiva
comunitaria.
Nella relazione al disegno di legge governativo viene
ricordata la spinosa vicenda che ha accompagnato l'attuazione
dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE e la necessità di
risolvere definitivamente, attraverso un intervento normativo
primario da parte dello Stato, la questione.
Il suddetto articolo 9 non ha trovato un'applicazione
dettagliata con la legge n. 157 del 1992 sulla caccia, dando
vita ad una lunga serie di conflitti tra lo Stato e le regioni
in merito alla titolarità del potere di disciplina delle
applicazioni di deroga e ad un contenzioso con la Comunità
europea in merito alla mancata applicazione dell'articolo 9
della direttiva 409/79/CEE.
Già con la sentenza del 7 marzo 1996 (causa C-118/94) la
Corte di Giustizia delle Comunità europee, chiamata a
pronunciarsi, in sede pregiudiziale ex articolo 177 del
Trattato, dal Tribunale amministrativo regionale per il
Veneto, ha affermato che l'articolo 9 della direttiva deve
essere interpretato nel senso che esso autorizza gli Stati
membri a derogare al divieto generale di caccia delle specie
protette, derivante dagli articoli 5 e 7 della stessa
direttiva, soltanto mediante misure che comportino un
riferimento, adeguatamente circostanziato, agli elementi di
cui ai nn. 1 e 2 del medesimo articolo 9.
Antecedentemente, con sentenza 15 marzo 1990 (causa
C-339/87), la Corte di giustizia aveva affermato che, in
materia di conservazione degli uccelli selvatici, i criteri in
base ai quali gli Stati membri possono derogare ai divieti
sanciti dalla direttiva devono essere riprodotti in
disposizioni nazionali precise.
La questione riguardante l'attuazione delle deroghe
previste dall'articolo 9 ha interessato anche la Corte
costituzionale italiana, chiamata a decidere in merito al
soggetto competente ad attuarle e allo strumento normativo
utilizzabile.
Con la sentenza n. 272 del 1996, la Corte costituzionale
si è espressa sulla competenza della regione Umbria a derogare
all'elenco delle specie cacciabili, aggiungendo il fringuello
tra quelle ammesse al prelievo. La regione sosteneva in
quell'occasione che la propria competenza trovava come
fondamento l'articolo 1 della legge sulla caccia (legge n. 157
del 1992) che, nello stabilire l'integrale recepimento della
direttiva 79/409, aveva nella sostanza recepito l'articolo 9
della direttiva, rinviando alle regioni la attuazione del
disposto medesimo. La Corte ha affermato che l'articolo 9 è da
considerarsi operativo ma solo nel senso di legittimare le
Autorità nazionali ad adottare, ove lo ritengano,
provvedimenti di deroga alle norme protettive della specie,
verificando che ricorrano le situazioni ipotizzate
dall'articolo 9 e apprestando, nell'attuazione di detto
articolo, in armonia con quanto indicato dalla stessa
giurisprudenza comunitaria, specifiche misure che comportino
un riferimento circostanziato agli elementi di cui ai nn. 1 e
2 della disposizione stessa. Per quanto riguarda il
provvedimento adottato dalla regione Umbria, la Corte ha
stabilito che la materia risulta di competenza statale, dal
momento che l'articolo 18 della legge n. 157 del 1992 affida
l'individuazione delle specie cacciabili, ai fini
dell'esercizio venatorio, ad un apposito elenco, al quale
possono essere disposte variazioni con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri.
Successivamente a questa sentenza è stato emanato il
Decreto del Presidente del Consiglio 27 settembre 1997,
recante modalità di esercizio delle deroghe di cui
all'articolo 9 della direttiva 409/79/CEE, concernente la
conservazione degli uccelli selvatici. Il provvedimento,
secondo quanto stabilito dall'articolo 1, intendeva
disciplinare le modalità per l'esercizio delle deroghe di cui
all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) della direttiva
409/79/CEE, stabilendo che tali deroghe possono essere
adottate solo qualora non vi siano soluzioni soddisfacenti e
allo scopo di consentire in condizioni rigidamente controllate
ed in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri
impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità
(articolo1). L'attuazione delle deroghe è stata così rimessa
alla valutazione delle regioni, stabilendo che esse dovevano
indicare: le giustificazioni della deroga; le specie e le
quantità oggetto della deroga; l'esame delle diverse soluzioni
alternative; le condizioni obiettivamente verificabili e
rigidamente controllate, idonee a consentire impieghi misurati
di determinati uccelli in piccole quantità ed i metodi
selettivi di cattura e detenzione; i mezzi, gli impianti e i
metodi di cattura o di abbattimento autorizzati; i tempi e i
luoghi di esercizio della deroga; le modalità, gli organi di
controllo ed il sistema di verifica dei controlli effettuati;
il termine finale di operatività della deroga; il piano di
intervento (articolo 2). E' stato, altresì, previsto che la
disciplina delle condizioni e delle modalità di applicazione
delle deroghe si applicasse anche alla cattura per la cessione
a fini di richiamo (articolo3). All'Istituto nazionale per la
fauna selvatica è stato assegnato il compito di accertare la
sussistenza delle condizioni stabilite dal decreto in esame
per l'attuazione delle deroghe.
Successivamente la Corte costituzionale è stata chiamata a
giudicare nuovamente la questione concernente l'attivazione
del potere di deroga al divieto di prelievo venatorio.
Con la sentenza n. 168 del 1999 la Corte, richiesta di
giudicare in via principale della legittimità costituzionale
di tre delibere regionali in materia di deroghe di cui
all'articolo 9 della direttiva 409/1979, affermava che la
competenza in materia di attuazione dell'articolo 9 della
direttiva, da distinguere nettamente dal potere di
individuazione delle specie cacciabili di cui all'articolo 18
della legge n. 157 del 1992, spetta allo Stato e non alle
regioni. Secondo la Corte "sussiste, infatti, un interesse
unitario, non frazionabile, alla uniforme disciplina dei vari
aspetti inerenti al nucleo minimo di salvaguardia della fauna
selvatica; dall'individuazione delle specie cacciabili alla
variazione dei relativi elenchi; dalla disciplina delle
modalità di caccia, nei limiti in cui prevede misure
indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la
riproduzione delle specie selvatiche, alla delimitazione dei
periodi venatori, alla disciplina delle deroghe, ex articolo 9
della direttiva 79/409/CEE, al generale regime di protezione".
Risulta, quindi, conseguente che "la disciplina del potere di
deroga - che secondo la Corte di giustizia delle Comunità
europee (sentenza 15 marzo 1990, causa C-339/1987) deve
tradursi in norme nazionali precise ("i criteri in base ai
quali gli Stati membri possono derogare ai divieti sanciti
dalla direttiva devono essere riprodotti in disposizioni
nazionali precise") - può, e non già deve, trattandosi di una
facoltà, trovare attuazione nel nostro ordinamento...
attraverso una normativa nazionale di recepimento - non
rintracciabile nella legge n. 157 del 1992 - idonea a
garantire su tutto il territorio nazionale un uniforme ed
adeguato livello di salvaguardia".
La Corte è stata chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla
questione a breve distanza. Con la sentenza n. 169 del 1999,
resa in un conflitto di attribuzione tra lo Stato ed alcune
regioni ricorrenti in relazione alla legittimità del Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 settembre
1997 che aveva regolato l'esercizio delle deroghe di cui
all'articolo 9, par. 1, lett. c) della direttiva 409/1979, la
Corte ribadisce quanto affermato nella sua precedente
giurisprudenza, ritenendo che la disciplina dell'esercizio
delle deroghe al divieto di caccia sottointende un interesse
unitario, relativo alla protezione del patrimonio faunistico.
Ciò nonostante, il ricorso è risultato fondato nella parte in
cui si contesta l'utilizzo del decreto per regolare tale
materia, utilizzo contrastante con le regole che riguardano il
rapporto tra fonti regionali e fonti statali e tra quelle
statali e quelle comunitarie: anche nel caso in cui il decreto
di specie dovesse essere ricondotto alla categoria degli atti
di indirizzo e di coordinamento, esso non avrebbe rispettato i
requisiti di forma e di sostanza previsti e, in primis,
l'esigenza di un fondamento normativo per la sua
emanazione.
3. L'attività istruttoria.
Per quanto riguarda l'attività istruttoria, essa si è
concretizzata nella valutazione dei prescritti pareri e nello
svolgimento di una serie di audizioni.
La delicatezza dei profili di conformità al nuovo titolo V
della parte seconda della Costituzione e di compatibilità con
la normativa comunitaria ha consigliato di procedere, subito
dopo l'adozione come testo base del disegno di legge approvato
dal Senato, al sollecito dei pareri delle Commissioni in sede
consultiva.
Hanno espresso il loro parere le Commissioni I (affari
costituzionali), VIII (ambiente, territorio e lavori
pubblici), IX (lavoro pubblico e privato), e XIV (politiche
dell'Unione europea). Tra i pareri espressi si segnalano
quelli della I Commissione affari costituzionali e della XIV
Commissione politiche dell'Unione europea, le quali hanno
espresso pareri favorevoli con osservazioni. Le Commissioni
VIII e IX hanno invece espresso parere favorevole, senza
condizioni né osservazioni.
La I Commissione ha anzitutto preso atto che l'ambito di
intervento del disegno di legge "appare essere prevalentemente
riconducibile alla materia della tutela dell'ambiente e
dell'ecosistema che l'articolo 117, secondo comma, lettera s),
della Costituzione demanda alla competenza esclusiva dello
Stato", formulando poi due osservazioni: una relativa
all'opportunità di "specificare che le regioni disciplinano
l'esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della
direttiva 79/409/CEE attraverso il potere regolamentare
delegato dallo Stato ai sensi dell'articolo 117, sesto comma,
della Costituzione"; e l'altra relativa all'opportunità di
riformulare il comma 4 "nel senso di renderlo più conforme al
dettato dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione,
che, nel prevedere che il Governo può sostituirsi agli organi
delle regioni nel caso, tra l'altro, di mancato rispetto della
normativa comunitaria, non sembra far riferimento ad un potere
di annullamento di atti delle regioni".
Dunque, la I Commissione, alla luce del nuovo titolo V
della seconda parte della Costituzione, riconosce la
competenza statale in materia, già affermata dalla Corte
costituzionale, e, anzi, ritiene trattarsi di competenza
statale esclusiva, nella quale l'intervento delle regioni è
consentito solo attraverso fonti di rango secondario. Le due
osservazioni non sono state accolte da un lato per l'esigenza
di non modificare il testo già approvato dall'altro ramo del
Parlamento, dall'altro perché non sembra impossibile giungere
in via interpretativa alla risoluzione dei problemi segnalati:
nel primo caso, potendo le regioni prevedere le deroghe in
questione con regolamenti, anziché con leggi, regionali; nel
secondo caso, essendo forse immaginabile, in attuazione
dall'articolo 120, secondo comma, Cost., la costruzione di un
procedimento sostitutivo, che assuma eventualmente forme
caducatorie, purché diretto ad assicurare il rispetto della
normativa comunitaria da parte dei regolamenti regionali
attuativi della legge in esame.
La XIV Commissione, dopo avere anch'essa riconosciuto la
competenza legislativa dello Stato, sia pur relativamente ai
soli principi fondamentali, ha sottolineato che "sembra
opportuno dare seguito all'esigenza, richiamata dalla Corte di
giustizia delle Comunità europee nella sentenza 15 marzo 1990,
in causa C-339/87, di disporre di disposizioni nazionali
precise e sufficientemente dettagliate che disciplinino i
criteri in base ai quali le deroghe possono essere
effettuate". Inoltre, poiché "nei casi di mancata adozione da
parte di talune Regioni dei rispettivi provvedimenti di
attuazione, occorrerebbe una normativa suppletiva statale
applicabile fintantoché le Regioni non abbiano provveduto con
autonome disposizioni", la XIV Commissione ha invitato, in
un'osservazione, la Commissione di merito a valutare
l'opportunità "di prevedere la definizione di una disciplina
minima dei criteri in base ai quali si può derogare ai divieti
sanciti dalla direttiva 79/409/CEE, specificandosene
l'applicabilità alle sole Regioni che non abbiano ancora
provveduto all'adozione dei provvedimenti di attuazione e fino
al momento in cui tali provvedimenti non siano emanati".
Sembra, peraltro - come riconosciuto dallo stesso parere della
XIV Commissione - che la normativa comunitaria già contenga i
princìpi fondamentali e che comunque ciascuna Regione debba
restare libera di decidere se introdurre o meno le deroghe al
divieto di prelievo venatorio.
Sono stati inoltre auditi, in audizioni informali, i
seguenti soggetti: anzitutto, i rappresentanti della
Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province
autonome, che si sono espressi in senso favorevole sul
provvedimento, pur formulando qualche riserva sul contenuto
del comma 4; in secondo luogo, i rappresentanti dell'Unione
nazionale associazioni venatorie italiane, che hanno
sollecitato una rapida approvazione del disegno di legge; in
terzo luogo, i rappresentanti di una serie di associazioni
ambientaliste (WWF, LIPU, LAV, Lega per l'abolizione della
caccia, Donne e ambiente, Legambiente), tutte fermamente
contrarie al disegno di legge; in quarto ed ultimo luogo, i
rappresentanti delle associazioni professionali agricole
(Confagricoltura, Coldiretti e CIA), favorevoli invece
all'approvazione del testo.
La particolare urgenza, anche in relazione al calendario
venatorio, e l'ampio grado di consenso politico alla base del
disegno di legge sono testimoniati dal trasferimento alla sede
legislativa, chiesto da più di quattro quinti dei componenti
della Commissione agricoltura, con l'assenso del Governo, e
deliberato dall'Assemblea nella seduta del 25 giugno 2002.
Tuttavia, sempre il 25 giugno 2002, al termine della seduta,
il Presidente di Assemblea ha comunicato che, dietro richiesta
di oltre un decimo dei componenti della Camera, è intervenuta
la rimessione all'Assemblea del disegno di legge stesso.
VASCON, Relatore.