XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2297 - 881 - 1182 - 1290 - 1338 - 1422 - 1434-A
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
La I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2297 recante norme in
tema di deroghe regionali al divieto di prelievo venatorio,
considerato che il provvedimento è volto a dare
attuazione all'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE,
concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
considerato, altresì, che l'articolo 9 della suddetta
direttiva, prevede in particolare la possibilità per gli Stati
membri di introdurre deroghe alle disposizioni dettate dagli
articoli 5, 6, 7 e 8 della medesima direttiva al fine di
tutelare tra l'altro la salute e la sicurezza pubblica, di
prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi,
alla pesca e alle acque e di proteggere la flora e la
fauna,
preso atto che l'ambito di intervento dell'articolo 9
della suddetta direttiva nonché del disegno di legge in esame
appare essere prevalentemente riconducibile alla materia della
tutela dell'ambiente e dell'ecosistema che l'articolo 117,
secondo comma, lettera s), della Costituzione demanda
alla competenza esclusiva dello Stato,
considerato che nell'ambito delle materie riservate alla
competenza legislativa esclusiva dello Stato un intervento
normativo delle regioni può configurarsi solo come esercizio
di potere regolamentare delegato dallo Stato ai sensi
dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) al comma 1, si valuti l'opportunità di
specificare che le regioni disciplinano l'esercizio delle
deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE
attraverso il potere regolamentare delegato dallo Stato ai
sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione.
b) si valuti l'opportunità di riformulare il comma
4 nel senso di renderlo più conforme al dettato dell'articolo
120, secondo comma, della Costituzione, che, nel prevedere che
il Governo può sostituirsi agli organi delle regioni nel caso,
tra l'altro, di mancato rispetto della normativa comunitaria,
non sembra far riferimento ad un potere di annullamento di
atti delle regioni.
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
La VIII Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 2297, recante
"Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia
di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio,
in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE",
approvato dal Senato;
esprime:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
La IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni,
esaminato il disegno di legge: "Integrazione alla legge
li febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna
selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo
9 della direttiva 79/409/CEE",
delibera di esprimere:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
La Commissione politiche dell'Unione europea,
esaminato il disegno di legge C. 2297, recante
"Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia
di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio,
in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE";
considerato che lo Stato è il soggetto responsabile nei
confronti delle istituzioni dell'Unione europea della
tempestiva e corretta attuazione della normativa comunitaria e
che la competenza ad attuare la stessa normativa deve essere
letta alla luce del riparto di competenze previsto dal nuovo
titolo V della Costituzione;
considerato che lo Stato è chiamato a fissare -
desumendoli peraltro in gran parte dall'articolo 9 della
direttiva 79/409/CEE - i soli principi fondamentali della
materia, nel rispetto dei quali le Regioni dovranno adottare
le rispettive normative di attuazione;
sottolineato, peraltro, che sembra opportuno dare
seguito all'esigenza, richiamata dalla Corte di giustizia
delle Comunità europee nella sentenza 15 marzo 1990, in causa
C-339187, di disporre di disposizioni nazionali precise e
sufficientemente dettagliate che disciplinino i criteri in
base ai quali le deroghe possono essere effettuate e che, nei
casi di mancata adozione da parte di talune Regioni dei
rispettivi provvedimenti di attuazione, occorrerebbe una
normativa suppletiva statale applicabile fintantoché le
Regioni non abbiano provveduto con autonome disposizioni;
rilevato, con riferimento all'articolo 1, capoverso Art.
19-bis, comma 4, che il potere di annullamento ivi
previsto appare effettivamente esercitabile solo se riferito a
provvedimenti amministrativi di attuazione delle rispettive
legislazioni regionali, dovendo viceversa ogni eventuale
censura avverso le leggi regionali essere fatta valere con il
ricorso agli ordinari strumenti di giustizia
costituzionale;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità
dì prevedere la definizione di una disciplina minima dei
criteri in base ai quali si può derogare ai divieti sanciti
dalla direttiva 79/409/CEE, specificandosene l'applicabilità
alle sole Regioni che non abbiano ancora provveduto
all'adozione dei provvedimenti di attuazione e fino al momento
in cui tali provvedimenti non siano emanati.