XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2283
Onorevoli Colleghi! - L'esigenza fortemente sentita
dalla Direzione generale per i beni librari e gli istituti
culturali del Ministero per i beni e le attività culturali di
rinnovare e armonizzare le norme vigenti sul "deposito
obbligatorio delle pubblicazioni" e di altre norme di deposito
dei "prodotti dell'ingegno" è alla base della proposta di
legge che si presenta.
La legge vigente in materia è, come è noto, ancora quella
del 1939 (n. 374), modificata in piccola parte dal decreto
legislativo luogotenenziale n. 660 del 1945. Essa è ispirata
dal contesto della produzione editoriale e dalla cultura
dell'epoca che accentuano più le finalità di controllo della
stampa che quelle squisitamente culturali ed è infine riferita
solo alle pubblicazioni a stampa.
In Italia c'è un notevole ritardo nell'adeguamento di
questa normativa rispetto agli altri Paesi europei, dove dagli
anni sessanta particolare attenzione è stata data dal
legislatore a questa materia: sono state privilegiate, nelle
norme emanate nel corso degli anni, le finalità culturali per
il potenziamento dei servizi bibliografici rivolti
all'educazione, alla ricerca e allo sviluppo socio-culturale
del Paese e sono state introdotte le necessarie modifiche di
adeguamento all' evoluzione della produzione editoriale e
culturale.
Se si guarda pertanto al panorama delle norme rinnovate
più o meno recentemente, appaiono chiari quali devono essere
gli obiettivi della nuova legge sul deposito legale:
costituire l'archivio a livello nazionale e territoriale
(regionale) della produzione editoriale nazionale,
rappresentata oggi da diverse tipologie di documenti su
diversi supporti;
documentare l'archivio mediante la realizzazione di
servizi bibliografici nazionali di informazione ed accesso ai
documenti da parte del pubblico dei lettori e degli
studiosi.
E' utile tenere presenti le linee guida recenti redatte e
diffuse dall'IFLA (International Federation Library
Association) nel 2000 che, aggiornando le precedenti del
1981, esaminano con ampiezza i problemi legati allo sviluppo
della società dell'informazione e all'evoluzione dei prodotti
editoriali e culturali.
Inoltre sono qui di seguito sintetizzati i criteri di base
ai quali sono ispirate le più recenti legislazioni in
Europa:
giustificare il deposito legale soltanto nell'ottica di
costituire l'archivio della produzione editoriale e di fornire
servizi di informazione e di accesso ai documenti;
ridurre le copie delle opere da consegnare da parte di
editori (tipografi o produttori o distributori) per
sottolineare soprattutto le finalità primarie per le quali le
opere sono richieste;
estendere la normativa sul deposito legale al materiale
non librario, allo scopo di tenere il passo con la crescente
importanza che tale materiale ha acquisito nel campo
dell'informazione e della documentazione nel mondo
contemporaneo;
selezionare le tipologie dei prodotti soggetti a
consegna perché, data la vastità e diversità della produzione
editoriale, non è più possibile pensare di conservare e
documentare ogni sorta di documento;
individuare i destinatari delle copie tra quegli
istituti che, per la loro specificità e per i compiti che
svolgono, sono in grado di conservare nel modo migliore le
diverse tipologie di materiali e possono più celermente
fornire su questi adeguati servizi di informazione e di
accesso;
snellire le modalità di deposito per rimuovere i ritardi
e le disfunzioni attuali, adottando la procedura dell'invio
diretto delle copie alle biblioteche ed agli altri istituti
destinatari da parte dell'editore (tipografo, produttore o
distributore), offrendo facilitazioni economiche per la
spedizione.
La presente proposta di legge risponde, in gran parte, a
questi criteri ed è naturalmente suscettibile di modifiche e
miglioramenti raggiungibili, per altro, in molte parti, anche
con il regolamento di attuazione.
Le ragioni che sono alla base della richiesta di rinnovare
la normativa del deposito legale sono dettate dall'urgenza di
avere anche in Italia una legge adeguata, come negli altri
Paesi europei.
Attualmente la situazione regolata dalla legge vigente è
sempre più ingovernabile e genera continui disservizi nello
svolgimento dei compiti istituzionali delle biblioteche
depositarie, sia perché nell'ambito della legge non ricadono
tutti i prodotti editoriali in rapida evoluzione dopo la
diffusione degli strumenti informatici, sia perché il
meccanismo anacronistico della consegna è causa di lentezze e
lacune. Si determinano spesso infatti gravi ritardi
nell'arrivo delle opere nelle biblioteche (anche superiori a
12 mesi) e mancanze di più del 20 per cento ogni anno nella
consegna. Tutto ciò va a danno della conservazione dei
prodotti editoriali italiani in tutte le loro forme e produce
rilevanti disagi nella disponibilità per il pubblico delle
opere e nella diffusione tempestiva dell'informazione mediante
i servizi bibliografici nazionali.
Particolarmente critica è la situazione per i prodotti
sonori e video: la legge vigente prevede il deposito su
richiesta solo dei documenti sonori. Questa modalità determina
la perdita di molti documenti per la difficoltà oggettiva di
raccogliere le informazioni su quanto viene pubblicato. I
documenti video non sono soggetti a deposito così come tutti i
documenti multimediali con un dominante contenuto audio e
video.
E' anche necessario definire una modalità di deposito
legale per i prodotti televisivi e radiofonici che sono,
ormai, una fondamentale fonte di documentazione culturale e
storica della nostra società.
In Italia finora le proposte di modifica, presentate più
volte nelle precedenti legislature in un arco di tempo che
supera ormai i venti anni, non hanno mai completato
l'iter parlamentare per diventare legge. Si presenta,
quindi, all'attenzione del Parlamento un testo rinnovato,
nella speranza che la proposta di legge sul deposito legale
possa essere accolta e riprendere, con maggiore successo, il
cammino più volte interrotto.