XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2283




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Oggetto).


        1. I documenti destinati all'uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la visione, quale che sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione, sono oggetto di deposito obbligatorio al fine di conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana.
        2. Il deposito obbligatorio è denominato deposito legale.
        3. Sono destinati al deposito legale i documenti prodotti totalmente o parzialmente in Italia, distribuiti su licenza per il mercato italiano, offerti in vendita o altrimenti distribuiti e comunque non diffusi in ambito esclusivamente privato.
        4. I documenti di cui al presente articolo sono depositati nelle biblioteche e negli istituti indicati negli articoli 6, 7 e 8 per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2 e per l'espletamento dei relativi servizi, nel rispetto degli specifici compiti istituzionali.


Art. 2.

(Finalità).

        1. Il deposito legale è finalizzato:

            a) alla raccolta ed alla conservazione dei documenti di cui all'articolo 1;

            b) alla produzione ed alla diffusione dei servizi bibliografici nazionali;

            c) alla consultazione ed alla disponibilità dei medesimi documenti, nel rispetto delle norme sulla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi;

            d) alla documentazione della produzione editoriale a livello regionale.

Art. 3.

(Soggetti obbligati).

        1. I soggetti obbligati al deposito legale sono:

            a) l'editore o comunque il responsabile della pubblicazione, sia persona fisica che giuridica;

            b) il tipografo, ove manchi l'editore;

            c) il produttore o il distributore di documenti non librari o di prodotti editoriali similari;

            d) il Ministero per i beni e le attività culturali nonché il produttore di opere filmiche, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettere e) e f).

        2. I documenti devono essere consegnati entro i quindici giorni successivi alla prima distribuzione, contrassegnati da elementi identificativi stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 11.


Art. 4.

(Categorie di documenti destinati al deposito legale).

        1. Le categorie di documenti destinati al deposito legale sono:

            a) libri;

            b) opuscoli;

            c) pubblicazioni periodiche;

            d) carte geografiche e topografiche;

            e) atlanti;

            f) grafica d'arte;

            g) video d'artista;

            h) manifesti;

            i) musica a stampa;

            l) microforme;

            m) documenti fotografici;

            n) documenti sonori e video;
            o) film iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto dalla Società italiana autori ed editori (SIAE);

            p) soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani ammessi alle provvidenze previste dall'articolo 23 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;

            q) programmi radio e teletrasmessi selezionati secondo i criteri di scelta stabiliti dalla Commissione per il deposito legale;

            r) documenti diffusi su supporto informatico;

            s) documenti diffusi tramite rete informatica non rientranti nei punti precedenti.


Art. 5.

(Categorie di documenti escluse dal deposito legale).

        1. Nell'ambito delle categorie elencate all'articolo 4, la Commissione per il deposito legale stabilisce i criteri di selezione dei documenti da escludere, totalmente o parzialmente, dal deposito legale, in quanto non contribuiscano al raggiungimento delle finalità previste dall'articolo 2. E' altresì compito della Commissione individuare nuove categorie di documenti da destinare al deposito legale.


Art. 6.

(Copie e destinatari).

        1. Il numero delle copie dei documenti soggetti al deposito legale e gli istituti destinatari, responsabili della loro gestione per il raggiungimento delle finalità di cui agli articoli 1 e 2, sono così individuati:

            a) tre copie di libri, opuscoli, periodici, carte geografiche e topografiche, atlanti, manifesti, musica a stampa, microforme e altri documenti diffusi su supporti informatici, sono consegnate rispettivamente:

                1) una alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze;

                2) una alla Biblioteca nazionale centrale di Roma;

                3) una alla biblioteca della regione nella quale ha sede il soggetto obbligato e responsabile del deposito legale, da individuare con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

            b) una copia dei documenti fotografici, realizzati su qualsiasi supporto e con qualsiasi procedimento tecnico, è consegnata all'Istituto nazionale per la grafica;

            c) due copie dei documenti di grafica d'arte e dei video d'artista sono consegnate rispettivamente:

                1) una copia all'istituto nazionale per la grafica;

                2) una copia ad una biblioteca, museo o istituzione culturale a livello regionale, da identificarsi nel regolamento di attuazione della presente legge;

            d) due copie dei documenti sonori e video e di altri documenti a prevalente contenuto sonoro e audiovisivo diffusi su supporti informatici sono consegnati alla Discoteca di Stato;

            e) una copia dei film, positiva o negativa, ma ottimale come immagine e suono, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera o), è consegnata alla Cineteca nazionale della Fondazione Scuola nazionale di cinema con le seguenti modalità:

                1) una copia positiva dei film ammessi alle provvidenze di legge, a cura del Ministero per i beni e le attività culturali;

                2) una copia controtipo o una copia internegativo dei film di lungometraggio cui è rilasciato l'attestato di qualità, a cura del produttore dei film;
                3) una copia positiva nuova dei film non assistiti dal Fondo di garanzia previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^ marzo 1994, n. 153, a cura del produttore dei film; il soggetto obbligato, unitamente alla copia, rilascia dichiarazione irrevocabile che consenta alla Cineteca nazionale l'accesso perpetuo al negativo per le finalità istituzionali;

                4) una copia controtipo o una copia internegativo dei film di lungometraggio assistiti dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 16 del citato decreto-legge n. 26 del 1994, a cura del produttore dei film;

            f) una copia dei soggetti, dei trattamenti e delle sceneggiature di film italiani di cui all'articolo 4, comma 1, lettera p), è consegnata alla Fondazione scuola nazionale di cinema a cura del Ministero per i beni e le attività culturali;

            g) i programmi radio e teletrasmessi, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera q), sono conservati e documentati dalle emittenti radio e televisive pubbliche e private in una apposita sezione dei loro archivi e sono resi consultabili nel rispetto delle norme sulla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi;

            h) per i documenti diffusi tramite rete informatica e non rientranti nelle previsioni di cui alle lettere da a) a g), la Commissione per il deposito legale definisce i criteri di scelta e le modalità di deposito alle biblioteche di cui alla lettera a), ovvero, qualora tali documenti siano a prevalente contenuto sonoro e audiovisivo, alla Discoteca di Stato.

        2. L'obbligo della consegna dei documenti di cui al comma 1 si intende adempiuto quando gli esemplari sono completi, privi di difetti e comprensivi di ogni eventuale allegato, o delle istruzioni e della documentazione tecnica necessaria a garantirne l'uso nel tempo.
        3. Sono soggette all'obbligo del deposito le edizioni speciali, di pregio e non, anche se eseguite in ristretto numero di copie o fuori commercio, le edizioni nuove o aggiornate, nonché le riproduzioni in facsimile di opere non più in commercio.


Art. 7.

(Pubblicazioni ufficiali. Pubblicazioni edite con il
contributo o il patrocinio pubblico).

        1. Fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 1 e 2, gli organi dello Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e ogni altro ente pubblico, anche economico, hanno l'obbligo di consegnare un esemplare alla biblioteca del Senato della Repubblica e un esemplare alla biblioteca della Camera dei deputati delle pubblicazioni ufficiali, come definite dal regolamento di attuazione della presente legge, da loro edite, anche tramite editori privati. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali hanno il medesimo obbligo nei confronti della biblioteca del consiglio regionale oppure, ove questa manchi, della biblioteca della regione individuata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
        2. Oltre a quanto previsto nel comma 1, gli organi dello Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e ogni altro ente pubblico, anche economico, sono tenuti a inviare, a richiesta, alla biblioteca del Senato della Repubblica, alla biblioteca della Camera dei deputati e alla biblioteca centrale giuridica del Ministero della giustizia, un esemplare di ogni altra pubblicazione edita da loro o con il loro contributo.
        3. I criteri e le modalità del deposito delle pubblicazioni ufficiali e delle altre pubblicazioni di cui al comma 2 sono stabiliti dalla Commissione il deposito legale.


Art. 8.

(Deposito a richiesta).

        1. Ferme restando le finalità di cui agli articoli 1 e 2, i soggetti obbligati al deposito legale di cui all'articolo 3, sono tenuti ad inviare alla biblioteca centrale del Consiglio nazionale delle ricerche una copia dei documenti di cui all'articolo 4 dalla stessa richiesti, anche in forma cumulativa, e strettamente inerenti alle aree della scienza e della tecnica.


Art. 9.

(Sanzioni).

        1. Chiunque viola le norme della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa pecunaria di ammontare pari da tre a quindici volte il valore commerciale del documento.
        2. Il pagamento della sanzione non esonera il soggetto obbligato dalla consegna degli esemplari dovuti.
        3. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 è ridotta fino a un terzo qualora il soggetto obbligato successivamente provveda alla consegna degli esemplari dovuti.
        4. I produttori di film inadempienti sono obbligati a consegnare, con privilegio preferenziale e primario rispetto a qualsiasi altro eventuale creditore, le copie positive, i controtipi e gli internegativi, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), numeri 2), 3) e 4) alla Fondazione Scuola nazionale di cinema, che li conserva con facoltà di disporne per e proprie finalità istituzionali.
        5. Le modalità per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono definite dal regolamento di attuazione della presente legge.


Art. 10.

(Commissione per il deposito legale).

        1. E' istituita la Commissione per il deposito legale, i cui componenti, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sono:

            a) il direttore generale per i beni librari e gli istituti culturali del Ministero per i beni e le attività culturali, che la presiede;
            b) il direttore della Biblioteca nazionale centrale di Firenze;

            c) il direttore della Biblioteca nazionale centrale di Roma;

            d) il direttore dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;

            e) il direttore della Discoteca di Stato;

            f) il direttore dell'istituto nazionale per la grafica;

            g) il direttore della Cineteca nazionale;

            h) il direttore della biblioteca del Senato della Repubblica;

            i) il direttore della biblioteca della Camera dei deputati;

            l) il direttore della biblioteca del Consiglio nazionale delle ricerche;

            m) un rappresentante designato dal Coordinamento degli assessori regionali alla cultura;

            n) un rappresentante designato dal Consiglio per i beni culturali e ambientali;

            o) un rappresentante designato dal Forum della Società dell'informazione della Presidenza del Consiglio;

            p) un rappresentante della Società italiana autori ed editori (SIAE);

            q) quattro rappresentanti dei soggetti obbligati al deposito, dei quali due degli editori e uno dei produttori di materiale non librario o di prodotti editoriali similari, designati dalle associazioni di categoria, e uno designato dal Ministero per i beni e le attività culturali;

            r) un rappresentante degli autori designato dalle associazioni di categoria;

            s) due rappresentanti designati dalle emittenti radio e televisive;

            t) un rappresentante dell'Associazione italiana biblioteche.
        2. La Commissione può nominare al proprio interno una giunta esecutiva di non più di cinque membri.
        3. La Commissione esercita i compiti individuati negli articoli 4, comma 1, lettera q), 5, 6, comma 1, lettera h) e 7, comma 3, e può istituire comitati tecnici, nonché avvalersi di esperti e di tecnici delle tematiche riguardanti il deposito e delle tipologie dei documenti. Alla Commissione sono altresì attribuiti compiti di vigilanza sul raggiungimento delle finalità previste dall'articolo 2 e di promozione di convenzioni ed accordi.
        4. La Commissione è convocata di diritto tre volte all'anno, nonché quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
        5. Ai componenti della Commissione non sono attribuiti gettoni, indennità o rimborsi di alcun tipo. La Commissione opera avvalendosi degli uffici del Ministero per i beni e le attività culturali, con esclusione di qualsiasi onere finanziario aggiuntivo a carico dello stesso Ministero.


Art. 11.

(Regolamento di attuazione).

        1. Il regolamento di attuazione della presente legge è emanato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 17, comma l, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
        2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina in particolare:

            a) gli elementi identificativi da apporre sulle categorie dei documenti di cui all'articolo 3;

            b) i criteri di definizione delle pubblicazioni ufficiali di cui all'articolo 7, comma 1;

            c) i criteri di determinazione del valore commerciale dei documenti per i quali questo non sia preventivamente determinato, ai fini della irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 9, nonché l'autorità che le decide e le modalità di applicazione delle medesime;

            d) gli strumenti di controllo per l'applicazione della presente legge;

            e) i soggetti depositanti e gli istituti depositari per articolari categorie di documenti;

            f) i compiti e le modalità di funzionamento della Commissione per il deposito legale.


Art. 12.

(Abrogazioni).

        1. La legge 2 febbraio 1939, n. 374, e successive modificazioni, il regolamento di cui al regio decreto 12 dicembre 1940, n. 2052, e l'articolo 23 del decreto legislativo luogotenenziale 1^ marzo 1945, n. 82, sono abrogati.



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