XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2283
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Oggetto).
1. I documenti destinati all'uso pubblico e fruibili
mediante la lettura, l'ascolto e la visione, quale che sia il
loro processo tecnico di produzione, di edizione o di
diffusione, sono oggetto di deposito obbligatorio al fine di
conservare la memoria della cultura e della vita sociale
italiana.
2. Il deposito obbligatorio è denominato deposito
legale.
3. Sono destinati al deposito legale i documenti prodotti
totalmente o parzialmente in Italia, distribuiti su licenza
per il mercato italiano, offerti in vendita o altrimenti
distribuiti e comunque non diffusi in ambito esclusivamente
privato.
4. I documenti di cui al presente articolo sono depositati
nelle biblioteche e negli istituti indicati negli articoli 6,
7 e 8 per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo
2 e per l'espletamento dei relativi servizi, nel rispetto
degli specifici compiti istituzionali.
Art. 2.
(Finalità).
1. Il deposito legale è finalizzato:
a) alla raccolta ed alla conservazione dei
documenti di cui all'articolo 1;
b) alla produzione ed alla diffusione dei servizi
bibliografici nazionali;
c) alla consultazione ed alla disponibilità dei
medesimi documenti, nel rispetto delle norme sulla tutela del
diritto d'autore e dei diritti connessi;
d) alla documentazione della produzione editoriale
a livello regionale.
Art. 3.
(Soggetti obbligati).
1. I soggetti obbligati al deposito legale sono:
a) l'editore o comunque il responsabile della
pubblicazione, sia persona fisica che giuridica;
b) il tipografo, ove manchi l'editore;
c) il produttore o il distributore di documenti
non librari o di prodotti editoriali similari;
d) il Ministero per i beni e le attività culturali
nonché il produttore di opere filmiche, secondo quanto
previsto dall'articolo 6, comma 1, lettere e) e
f).
2. I documenti devono essere consegnati entro i quindici
giorni successivi alla prima distribuzione, contrassegnati da
elementi identificativi stabiliti nel regolamento di cui
all'articolo 11.
Art. 4.
(Categorie di documenti destinati al deposito legale).
1. Le categorie di documenti destinati al deposito legale
sono:
a) libri;
b) opuscoli;
c) pubblicazioni periodiche;
d) carte geografiche e topografiche;
e) atlanti;
f) grafica d'arte;
g) video d'artista;
h) manifesti;
i) musica a stampa;
l) microforme;
m) documenti fotografici;
n) documenti sonori e video;
o) film iscritti nel pubblico registro della
cinematografia tenuto dalla Società italiana autori ed editori
(SIAE);
p) soggetti, trattamenti e sceneggiature di film
italiani ammessi alle provvidenze previste dall'articolo 23
della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive
modificazioni;
q) programmi radio e teletrasmessi selezionati
secondo i criteri di scelta stabiliti dalla Commissione per il
deposito legale;
r) documenti diffusi su supporto informatico;
s) documenti diffusi tramite rete informatica non
rientranti nei punti precedenti.
Art. 5.
(Categorie di documenti escluse dal deposito legale).
1. Nell'ambito delle categorie elencate all'articolo 4, la
Commissione per il deposito legale stabilisce i criteri di
selezione dei documenti da escludere, totalmente o
parzialmente, dal deposito legale, in quanto non
contribuiscano al raggiungimento delle finalità previste
dall'articolo 2. E' altresì compito della Commissione
individuare nuove categorie di documenti da destinare al
deposito legale.
Art. 6.
(Copie e destinatari).
1. Il numero delle copie dei documenti soggetti al
deposito legale e gli istituti destinatari, responsabili della
loro gestione per il raggiungimento delle finalità di cui agli
articoli 1 e 2, sono così individuati:
a) tre copie di libri, opuscoli, periodici, carte
geografiche e topografiche, atlanti, manifesti, musica a
stampa, microforme e altri documenti diffusi su supporti
informatici, sono consegnate rispettivamente:
1) una alla Biblioteca nazionale centrale di
Firenze;
2) una alla Biblioteca nazionale centrale di Roma;
3) una alla biblioteca della regione nella quale ha
sede il soggetto obbligato e responsabile del deposito legale,
da individuare con decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali, d'intesa con le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano;
b) una copia dei documenti fotografici, realizzati
su qualsiasi supporto e con qualsiasi procedimento tecnico, è
consegnata all'Istituto nazionale per la grafica;
c) due copie dei documenti di grafica d'arte e dei
video d'artista sono consegnate rispettivamente:
1) una copia all'istituto nazionale per la grafica;
2) una copia ad una biblioteca, museo o istituzione
culturale a livello regionale, da identificarsi nel
regolamento di attuazione della presente legge;
d) due copie dei documenti sonori e video e di
altri documenti a prevalente contenuto sonoro e audiovisivo
diffusi su supporti informatici sono consegnati alla Discoteca
di Stato;
e) una copia dei film, positiva o negativa, ma
ottimale come immagine e suono, di cui all'articolo 4, comma
1, lettera o), è consegnata alla Cineteca nazionale
della Fondazione Scuola nazionale di cinema con le seguenti
modalità:
1) una copia positiva dei film ammessi alle
provvidenze di legge, a cura del Ministero per i beni e le
attività culturali;
2) una copia controtipo o una copia internegativo dei
film di lungometraggio cui è rilasciato l'attestato di
qualità, a cura del produttore dei film;
3) una copia positiva nuova dei film non assistiti dal
Fondo di garanzia previsto dall'articolo 16 del decreto-legge
14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1^ marzo 1994, n. 153, a cura del produttore dei film;
il soggetto obbligato, unitamente alla copia, rilascia
dichiarazione irrevocabile che consenta alla Cineteca
nazionale l'accesso perpetuo al negativo per le finalità
istituzionali;
4) una copia controtipo o una copia internegativo dei
film di lungometraggio assistiti dal Fondo di garanzia di cui
all'articolo 16 del citato decreto-legge n. 26 del 1994, a
cura del produttore dei film;
f) una copia dei soggetti, dei trattamenti e delle
sceneggiature di film italiani di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera p), è consegnata alla Fondazione scuola
nazionale di cinema a cura del Ministero per i beni e le
attività culturali;
g) i programmi radio e teletrasmessi, di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera q), sono conservati e
documentati dalle emittenti radio e televisive pubbliche e
private in una apposita sezione dei loro archivi e sono resi
consultabili nel rispetto delle norme sulla tutela del diritto
d'autore e dei diritti connessi;
h) per i documenti diffusi tramite rete
informatica e non rientranti nelle previsioni di cui alle
lettere da a) a g), la Commissione per il deposito
legale definisce i criteri di scelta e le modalità di deposito
alle biblioteche di cui alla lettera a), ovvero, qualora
tali documenti siano a prevalente contenuto sonoro e
audiovisivo, alla Discoteca di Stato.
2. L'obbligo della consegna dei documenti di cui al comma
1 si intende adempiuto quando gli esemplari sono completi,
privi di difetti e comprensivi di ogni eventuale allegato, o
delle istruzioni e della documentazione tecnica necessaria a
garantirne l'uso nel tempo.
3. Sono soggette all'obbligo del deposito le edizioni
speciali, di pregio e non, anche se eseguite in ristretto
numero di copie o fuori commercio, le edizioni nuove o
aggiornate, nonché le riproduzioni in facsimile di opere non
più in commercio.
Art. 7.
(Pubblicazioni ufficiali. Pubblicazioni edite con il
contributo o il patrocinio pubblico).
1. Fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 1 e 2,
gli organi dello Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, gli enti locali e ogni altro ente
pubblico, anche economico, hanno l'obbligo di consegnare un
esemplare alla biblioteca del Senato della Repubblica e un
esemplare alla biblioteca della Camera dei deputati delle
pubblicazioni ufficiali, come definite dal regolamento di
attuazione della presente legge, da loro edite, anche tramite
editori privati. Le regioni, le province autonome di Trento e
di Bolzano e gli enti locali hanno il medesimo obbligo nei
confronti della biblioteca del consiglio regionale oppure, ove
questa manchi, della biblioteca della regione individuata con
decreto del Ministro per i beni e le attività culturali,
d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
2. Oltre a quanto previsto nel comma 1, gli organi dello
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, gli enti locali e ogni altro ente pubblico, anche
economico, sono tenuti a inviare, a richiesta, alla biblioteca
del Senato della Repubblica, alla biblioteca della Camera dei
deputati e alla biblioteca centrale giuridica del Ministero
della giustizia, un esemplare di ogni altra pubblicazione
edita da loro o con il loro contributo.
3. I criteri e le modalità del deposito delle
pubblicazioni ufficiali e delle altre pubblicazioni di cui al
comma 2 sono stabiliti dalla Commissione il deposito
legale.
Art. 8.
(Deposito a richiesta).
1. Ferme restando le finalità di cui agli articoli 1 e 2,
i soggetti obbligati al deposito legale di cui all'articolo 3,
sono tenuti ad inviare alla biblioteca centrale del Consiglio
nazionale delle ricerche una copia dei documenti di cui
all'articolo 4 dalla stessa richiesti, anche in forma
cumulativa, e strettamente inerenti alle aree della scienza e
della tecnica.
Art. 9.
(Sanzioni).
1. Chiunque viola le norme della presente legge è soggetto
ad una sanzione amministrativa pecunaria di ammontare pari da
tre a quindici volte il valore commerciale del documento.
2. Il pagamento della sanzione non esonera il soggetto
obbligato dalla consegna degli esemplari dovuti.
3. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 è ridotta
fino a un terzo qualora il soggetto obbligato successivamente
provveda alla consegna degli esemplari dovuti.
4. I produttori di film inadempienti sono obbligati a
consegnare, con privilegio preferenziale e primario rispetto a
qualsiasi altro eventuale creditore, le copie positive, i
controtipi e gli internegativi, di cui all'articolo 6, comma
1, lettera e), numeri 2), 3) e 4) alla Fondazione Scuola
nazionale di cinema, che li conserva con facoltà di disporne
per e proprie finalità istituzionali.
5. Le modalità per l'applicazione delle sanzioni
amministrative di cui al presente articolo sono definite dal
regolamento di attuazione della presente legge.
Art. 10.
(Commissione per il deposito legale).
1. E' istituita la Commissione per il deposito legale, i
cui componenti, nominati con decreto del Ministro per i beni e
le attività culturali, sono:
a) il direttore generale per i beni librari e gli
istituti culturali del Ministero per i beni e le attività
culturali, che la presiede;
b) il direttore della Biblioteca nazionale
centrale di Firenze;
c) il direttore della Biblioteca nazionale
centrale di Roma;
d) il direttore dell'Istituto centrale per il
catalogo unico delle biblioteche italiane e per le
informazioni bibliografiche;
e) il direttore della Discoteca di Stato;
f) il direttore dell'istituto nazionale per la
grafica;
g) il direttore della Cineteca nazionale;
h) il direttore della biblioteca del Senato della
Repubblica;
i) il direttore della biblioteca della Camera dei
deputati;
l) il direttore della biblioteca del Consiglio
nazionale delle ricerche;
m) un rappresentante designato dal Coordinamento
degli assessori regionali alla cultura;
n) un rappresentante designato dal Consiglio per i
beni culturali e ambientali;
o) un rappresentante designato dal Forum della
Società dell'informazione della Presidenza del Consiglio;
p) un rappresentante della Società italiana autori
ed editori (SIAE);
q) quattro rappresentanti dei soggetti obbligati
al deposito, dei quali due degli editori e uno dei produttori
di materiale non librario o di prodotti editoriali similari,
designati dalle associazioni di categoria, e uno designato dal
Ministero per i beni e le attività culturali;
r) un rappresentante degli autori designato dalle
associazioni di categoria;
s) due rappresentanti designati dalle emittenti
radio e televisive;
t) un rappresentante dell'Associazione italiana
biblioteche.
2. La Commissione può nominare al proprio interno una
giunta esecutiva di non più di cinque membri.
3. La Commissione esercita i compiti individuati negli
articoli 4, comma 1, lettera q), 5, 6, comma 1, lettera
h) e 7, comma 3, e può istituire comitati tecnici,
nonché avvalersi di esperti e di tecnici delle tematiche
riguardanti il deposito e delle tipologie dei documenti. Alla
Commissione sono altresì attribuiti compiti di vigilanza sul
raggiungimento delle finalità previste dall'articolo 2 e di
promozione di convenzioni ed accordi.
4. La Commissione è convocata di diritto tre volte
all'anno, nonché quando il Presidente lo ritenga opportuno o
ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
5. Ai componenti della Commissione non sono attribuiti
gettoni, indennità o rimborsi di alcun tipo. La Commissione
opera avvalendosi degli uffici del Ministero per i beni e le
attività culturali, con esclusione di qualsiasi onere
finanziario aggiuntivo a carico dello stesso Ministero.
Art. 11.
(Regolamento di attuazione).
1. Il regolamento di attuazione della presente legge è
emanato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro tre mesi dalla data della sua entrata in
vigore, ai sensi dell'articolo 17, comma l, della legge 23
agosto 1988, n. 400.
2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina in
particolare:
a) gli elementi identificativi da apporre sulle
categorie dei documenti di cui all'articolo 3;
b) i criteri di definizione delle pubblicazioni
ufficiali di cui all'articolo 7, comma 1;
c) i criteri di determinazione del valore
commerciale dei documenti per i quali questo non sia
preventivamente determinato, ai fini della irrogazione delle
sanzioni amministrative di cui all'articolo 9, nonché
l'autorità che le decide e le modalità di applicazione delle
medesime;
d) gli strumenti di controllo per l'applicazione
della presente legge;
e) i soggetti depositanti e gli istituti
depositari per articolari categorie di documenti;
f) i compiti e le modalità di funzionamento della
Commissione per il deposito legale.
Art. 12.
(Abrogazioni).
1. La legge 2 febbraio 1939, n. 374, e successive
modificazioni, il regolamento di cui al regio decreto 12
dicembre 1940, n. 2052, e l'articolo 23 del decreto
legislativo luogotenenziale 1^ marzo 1945, n. 82, sono
abrogati.