XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2282




        Onorevoli Colleghi! - La Costituzione sancendo l'obbligo della destinazione produttiva dei fondi rustici provvede, di fatto, a disciplinare la proprietà fondiaria in funzione dell'attività agricola che su di essa si svolge, interpretando, in tale modo, i fini sociali che, all'epoca della sua stesura, erano universalmente riconosciuti al "bene terra".
        Rispetto ad una tale impostazione, la stipula di un contratto per l'affitto di un terreno agrario rappresenta una evidente dissociazione tra il diritto di proprietà, di cui rimane titolare il locatore, e la gestione dell'impresa, che diviene compito dell'affittuario.
        Fino ad oggi, per quanto riguarda i contratti di affitto, il dettato costituzionale è stato interpretato nel senso di favorire il mantenimento del binomio fondo-attività agricola attraverso la salvaguardia della posizione dell'affittuario ritenuta contrattualmente più debole.
        In tal senso sono state previste numerose misure, sia per allungare la durata dei contratti di affitto, sia per regolamentarne il canone. In entrambi i casi, l'obiettivo era il medesimo, impedire che venisse meno il legame tra la terra e l'attività agricola.
        Giova, tuttavia, sottolineare che tali decisioni sono state assunte in riferimento ad una interpretazione del dettato costituzionale che, se si considerano le profonde evoluzioni vissute, sia dal settore agricolo, sia dalla politica agraria in questi ultimi cinquanta anni non sembra essere più nè particolarmente attuale nè, soprattutto, l'unica possibile.
        Ormai da tempo, all'agricoltura sono, infatti, riconosciute anche funzioni diverse da quella tradizionale di garantire l'approvvigionamento di beni alimentari. In conseguenza di ciò, il rapporto tra terra ed impresa agricola, si è profondamente modificato, al punto che, attualmente, svolgere attività agricola significa non solo produrre derrate alimentari, ma anche produrre beni a destinazione non alimentare, nonché operare ai fini della tutela del paesaggio e dell'ambiente rurale in tutte le molteplici implicazioni che questo comporta.
        Su questa evoluzione ha inciso in modo particolare la riforma della politica agricola comunitaria che, con la "rivoluzione" introdotta con la riforma Mac Sharrv del 1992 e proseguita nel 1999 con "Agenda 2000", ha abbandonato il tradizionale metodo del sostegno attraverso i prezzi dei prodotti, per sostituirlo con un sistema di compensazioni concesse attraverso trasferimenti diretti al reddito degli agricoltori, creando, nel contempo, i presupposti per una vera complementarità tra le misure di sostegno ai mercati e le azioni in favore delle zone agricole meno favorite, cui sono prevalentemente rivolti i numerosi interventi di politica socio-strutturale, gli aiuti alla forestazione, alla riconversione ed alla qualificazione dei prodotti.
        Da questo quadro emerge inequivocabilmente che, per gli agricoltori che operano sul mercato, il sostegno pubblico sarà costituito unicamente da garanzie minime sui prezzi, cui fare ricorso solo in casi straordinariamente negativi, e da aiuti diretti al reddito. Per gli agricoltori che non riusciranno ad operare sul mercato, il sostegno agricolo sarà, per contro, quasi interamente rappresentato da forme di intervento che mirano a riconoscere le funzioni di presidio ambientale che la stessa agricoltura è in grado di assicurare.
        Questa nuova articolazione della politica agraria, spostando il sostegno dai prodotti (il vecchio sistema del sostegno ai prezzi), ai fattori produttivi (i nuovi regimi di aiuto sono commisurati all'ettaro, al capo di bestiame, eccetera) impone di procedere ad una reinterpretazione di quanto previsto dal dettato costituzionale in merito al rapporto tra terra e impresa agricola.
        E' infatti evidente che non è più possibile ragionare in funzione di un concetto che vuole la terra inscindibilmente legata allo svolgimento di una attività unicamente finalizzata alla produzione di beni alimentari. Questa interpretazione era sicuramente corretta negli anni immediatamente successivi alla seconda guerra mondiale, quando era ancora vivo lo spettro della fame, ma non è più valida oggi, quando - fortunatamente - questi problemi sono superati e quando gli agricoltori non sono, e non potranno più essere, solo dei coltivatori diretti che lavorano la terra per trarne beni alimentari.
        Ne discende che, fermo restando quanto indicato dalla Costituzione, è, tuttavia, necessario reinterpretare la tradizionale associazione terra-lavoro agricolo allargandola ed arricchendola, attraverso lo sviluppo del concetto terra-impresa agricola, dove le parole impresa agricola assumono il significato dell'esercizio di tutte quelle attività in grado di assicurare lo svolgimento delle funzioni che sono attualmente richieste e riconosciute all'agricoltura.
        Attraverso questa interpretazione, il bene terra assume il più corretto significato di fattore produttivo e ciò, oltre ad essere coerente con le attuali linee di politica agraria (giova ricordare e sottolineare che il sostegno è, ormai da tempo, commisurato ai fattori produttivi e non più ai prodotti), comporta la concreta possibilità di ridurre la tradizionale rigidità dell'offerta del bene terra. E', questo, un passaggio di fondamentale importanza, in quanto riconoscere che la terra è, in primo luogo, un fattore produttivo significa creare tanti diversi mercati, quante sono le sue possibili utilizzazioni in campo agrario. E', infatti, evidente che la terra, intesa come fattore produttivo, ha un significato profondamente diverso, qualora essa sia affittata per ottenere produzioni destinate ad un mercato di dimensioni internazionali, oppure per ottenere prodotti tipici che si rivolgono ad un mercato locale o, comunque, di nicchia, oppure per cogliere le opportunità rappresentate dagli interventi comunitari in favore dello sviluppo rurale, o dell'agroambiente, o della selvicoltura.
        Si tratta di tre situazioni diverse, che sono tutte presenti nel Paese e che sono tutte egualmente importanti, in quanto rappresentano altrettante possibilità di esercizio e di sviluppo della attività agricola, ma che, in modo totalmente anacronistico, le vigenti leggi sull'affitto dei fondi rustici non riescono a distinguere. Riteniamo, infatti, che l'attuale normativa sugli affitti agrari non trovi più riscontro alcuno, nè nell'evoluzione della politica agraria, nè nelle conseguenti necessità degli agricoltori che devono potersi riferire ad un mercato dei fattori produttivi che sia il più possibile aperto e flessibile in funzione delle diverse caratteristiche ed esigenze delle imprese e del territorio su cui operano.
        In considerazione di ciò, la presente proposta di legge si propone, attraverso un testo semplice e snello, di giungere alla definizione di un nuovo quadro normativo per la regolamentazione degli affitti in agricoltura.
        A tale fine si prevede una completa ridefinizione delle disposizioni inerenti la durata ed il canone, ovvero i due aspetti ai quali la normativa in materia di affitti agrari ha tradizionalmente dedicato la maggiore attenzione, contribuendo, tra le altre cose, a generare forti squilibri in favore della figura dell'affittuario e ad accrescere la rigidità dell'offerta del bene terra.
        In particolare, si è previsto che la determinazione dell'entità del canone e della durata dei contratti di affitto sia il risultato di una libera contrattazione delle parti (articolo 1). Per quanto attiene la durata dei contratti di affitto si è, comunque, previsto che le regioni indichino, per ciascuna produzione agraria ottenuta sul loro territorio, la rispettiva durata economica, e che le parti contraenti si riferiscano a tale indicazione, al momento della stipula del contratto medesimo.
        All'articolo 2 sono previste specifiche misure in favore della diffusione dei contratti di affitto. Attraverso l'applicazione di tali misure si mira, in un contesto di sensibile aumento di flessibilità rispetto al passato, sia a salvaguardare la conservazione del legame terra-attività agricola, sia a perseguire l'obiettivo di favorire i contratti di affitto che interessano le figure professionali e le aree cui le regioni riconoscono una particolare importanza strategica, ai fini dell'attuazione delle rispettive linee di politica agraria. Le misure previste sono riconducibili a tre categorie: l'aumento progressivo e crescente dei valori di reddito catastale a fini IRPEF per coloro che dopo la scadenza di un contratto di locazione lasciano i terreni sfitti ed incolti; la concessione di incentivi ai proprietari che rinnovano un contratto di affitto ed in particolare a chi affitta terreni situati in aree svantaggiate e montane per lo svolgimento di attività agricole nell'ambito dei programmi comunitari in tema di agro-ambiente, forestazione e sviluppo rurale; la possibilità per i giovani agricoltori di detrarre dal reddito il canone di affitto per il periodo durante il quale mantengono la suddetta caratteristica di giovane agricoltore.
        In considerazione del fatto che il fenomeno degli affitti di fondi rustici interessa attualmente circa il 14 per cento delle aziende agrarie ed il 17 per cento della superficie agricola utilizzata italiana vi è da ritenere che, anche quando sarà a regime, il sistema di incentivi previsto all'articolo 2 determinerà una riduzione delle entrate stimabile in circa 10-13 milioni di euro l'anno. Si tratta, pertanto, di una cifra di ridottissima entità che, tra le altre cose, potrà essere facilmente compensata dalle maggiori entrate che si avranno a seguito della riduzione della rigidità dell'offerta del bene terra che, a sua volta, contribuirà ad incentivare lo sviluppo delle attività agricole.
        All'articolo 3, sono disciplinati il rinnovo e i casi si risoluzione del contratto di affitto, in base a princìpi sicuramente assai meno rigidi rispetto al passato, nel senso, soprattutto, di un riequilibrio tra la figura del proprietario e quella dell'affittuario. Si è, inoltre, previsto di concedere alle regioni la facoltà di istituire, con loro risorse, uno specifico fondo di salvaguardia per concedere contributi agli agricoltori che, a seguito della risoluzione di un contratto di affitto, sono stati costretti a lasciare i terreni e che non sono riusciti a stipulare un nuovo contratto.
        Gli articoli 4 e 5 contengono disposizioni relative, rispettivamente, all'attuazione dei miglioramenti fondiari su fondi in affitto ed all'esercizio del diritto di prelazione. Entrambi questi temi sono affrontati nello spirito di ridurre le rigidità della normativa vigente.




Frontespizio Testo articoli